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giovedì 7 gennaio 2010

Carta di circolazione o certificato di idoneità tecnica: è necessario il possesso dell’originale

A norma dell’art. 180, codice della strada, il conducente, per poter circolare, deve avere con sé, tra l’altro, anche la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica. In seguito a una sanzione amministrativa, rilevata successivamente alla violazione di una norma del codice della strada, un automobilista otteneva l’annullamento del verbale, determinando il ricorso per Cassazione del Comune, il quale rilevava illegittimo che il Giudice di Pace ritenesse che l’automobilista potesse limitarsi ad esibire una copia e non l’originale del certificato d’idoneità tecnica.
Con sentenza n. 23085, del 30 ottobre 2009, la Cassazione ha stabilito che l’ordine di esibizione di un documento originale, anziché in fotocopia, nella specie per verificare le situazioni tecniche e giuridiche del veicolo successive all’immatricolazione e la possibilità di avere trasportati a bordo, non ammette deroghe e non può essere eluso con la contrapposizione della tesi della sua non obbligatorietà, in contrasto con la espressa previsione normativa e con la stessa esibizione della copia, da cui deriva la necessità della verifica della conformità all’originale.

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