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giovedì 14 gennaio 2010

Pirateria informatica: il giudice può impedire l’accesso a internet

Il conflitto tra la pirateria informatica che vìola il diritto d’autore sostenendo il cosiddetto “open source” e i difensori della proprietà intellettuale non è certo prossimo a un armistizio, ma continua nelle aule dei tribunali segnando, anche questa volta, un’altra vittoria a favore dei secondi.
Con sentenza penale del 23/12/2009, n. 49437, infatti, i giudici della Suprema Corte hanno stabilito che
l’autorità giudiziaria penale ha un potere inibitorio in virtù del quale può ordinare ai provider dei servizi di precludere l'accesso ad internet anche al solo fine di impedire la prosecuzione della perpretazione del reato di dffusione illecita a fini di lucro di opere protette dal diritto d'autore.
Al tradizionale potere di sequestro preventivo del sito web il cui gestore concorra nell'attività penalmente illecita di diffusione nella rete internet di opere coperte da diritto d'autore, senza averne diritto, pertanto, il giudice può affiancare la contestuale richiesta che i provider del servizio di connessione internet escludano l'accesso al sito al limitato fine di precludere l'attività di illecita diffusione di tali opere.
Il fatto che i server siano collocati all'estero, inoltre, non è di impedimento all'adottabilità del provvedimento di sequestro preventivo una volta che si ritenga la giurisdizione del giudice penale nazionale.

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