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mercoledì 20 gennaio 2010

Le condizioni per considerare infortuni sul lavoro quello che si verifica nel tragitto casa-lavoro

E’ lecito domandarsi quale sia la portata del comma aggiunto dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 12, al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2, che, alle condizioni specificamente previste, assimila gli spostamenti necessari per recarsi sul luogo di lavoro all'esecuzione della prestazione, al fine di poter domandare il legittimo risarcimento dei danni in caso d’infortunio.
A tale delicata domanda dà una risposta la Corte di Cassazione, che, con sentenza 11 giugno 2009, n. 13599, chiarisce che il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 2, detta la norma fondamentale della materia, secondo la quale l'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in "occasione di lavoro". Sulla nozione di "occasione di lavoro", la giurisprudenza di legittimità precisa che tale condizione si realizza ogniqualvolta lo svolgimento di un'attività lavorativa, pur non essendo la causa, costituisce l'occasione dell'infortunio e cioè quando determini l'esposizione del soggetto protetto al rischio di esso, dando luogo ad un nesso eziologico (rapporto causa-effetto), seppur mediato e indiretto.
Nondimeno, sul tema del nesso eziologico, l'evoluzione giurisprudenziale, anche sull'impulso degli interventi della Corte costituzionale (vedi, in particolare, C. Cost. n. 55 del 1981) è pervenuta a ribaltare il convincimento che il fatto delittuoso dei compagni di lavoro o dei terzi interrompesse qualsiasi nesso causale con l'esecuzione della prestazione. Si ritiene, ormai pacificamente, che le aggressioni subite dal lavoratore a scopo di rapina, sia nello stesso luogo di lavoro, sia in altri luoghi, ma tuttavia in qualche modo collegate all'esecuzione della prestazione, siano coperte dalla garanzia assicurativa (Cass. 21 luglio 1988, n. 4716; 23 febbraio 1989, n. 1014; 18 gennaio 1991, n. 430; 11 aprile 1998, n, 3747; 13 dicembre 2000, n. 1569); alla medesima conclusione si è giunti anche in caso di omicidio volontario, originato tuttavia da comportamenti tenuti dal lavoratore nell'esercizio delle sue mansioni (Cass. 28 gennaio 1999, n. 774); una ulteriore estensione si è registrata con riferimento all'ipotesi di particolare rischio ambientale, in fattispecie di paese estero con diffusa ostilità verso l'attività svolta dall'impresa e i soggetti di diversa nazionalità (Cass. 2 ottobre 1998, n. 9801).
E tuttavia è rimasto fermo il principio secondo il quale non è possibile ignorare il preciso elemento normativo dell'occasione di lavoro, cosicchè, per la configurazione dell'infortunio sul lavoro ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, non è sufficiente che sussista la causa violenta e che tale causa abbia coinvolto l'assicurato nel luogo ove egli svolge le sue mansioni, ma è necessario che tale causa sia connessa all'attività lavorativa, nel senso cioè che inerisca a tale attività e sia almeno, occasionata dal suo esercizio. Il principio è valso ad escludere l'occasione di lavoro, in particolare, per gli omicidi in alcun modo connessi con il lavoro, sul rilievo che la "mera presenza" dell'infortunato sul posto di lavoro e la coincidenza temporale dell'infortunio con la prestazione lavorativa, costituiscono soltanto un "indizio" della sussistenza del rapporto "occasionale" e non la prova di esso, posto che non può escludersi - specie quando trattasi di omicidio volontario -che l'evento dannoso sarebbe stato comunque consumato dall'aggressore, ricercando l'occasione propizia anche in tempo e luogo diversi da quelli della prestazione di lavoro (Cass. 23 febbraio 1989, n. 1017; 19 gennaio 1998, n. 447; 29 ottobre 1998, n. 108159).
Il descritto complesso di regole e principi non risulta in alcun modo derogato per effetto dell'introduzione dell'ipotesi legislativa dell'infortunio in itinere.
Il comma aggiunto dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 12, al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2, alle condizioni specificamente previste assimila gli spostamenti necessari per recarsi sul luogo di lavoro all'esecuzione della prestazione, ma chiaramente non incide sul requisito dell'occasione di lavoro, da riferire, in tal caso al nesso con la necessità degli spostamenti e dei percorsi. In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità (Cass. 14 febbraio 2008, n. 3776) si è spinta fino al punto di ravvisare l'occasione di lavoro nella rapina subita dal lavoratore in itinere e allo scopo di sottrargli il mezzo privato adoperato (motoveicolo).
Ma il collegamento con il lavoro è stato individuato nel possesso di un bene patrimoniale, quale strumento necessario attraverso il quale si realizzava l'iter protetto. Del resto, più in generale, va considerato che l'itinerario seguito e i mezzi di locomozione adoperati presentano sempre un nesso di occasionalità necessaria con episodi delittuosi diretti a colpire vittime casuali.

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