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venerdì 16 aprile 2010

La concessione edilizia può essere impugnata anche dal “vicino”!

Con Decisione del 16/03/2010, n. 1535, il Consiglio di Stato ribadisce che secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale la legittimazione ad impugnare una concessione edilizia deve essere riconosciuta al proprietario di un immobile sito nella zona interessata alla costruzione o comunque a chi si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona stessa, senza che sia necessario dimostrare ulteriormente la sussistenza di un interesse qualificato alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, è irrilevante il fatto che la proprietà dei ricorrenti sia separata da un tratto di strada pubblica o non sia direttamente confinante con l'area interessata all'intervento - essendo evidente che la condizione di stabile collegamento tra gli immobili non postula necessariamente la loro adiacenza, ma ne presuppone la semplice prossimità – risultando sufficiente che almeno un lato della proprietà degli stessi ricorrenti si collochi nelle immediate vicinanze dell'impianto interessato alle opere per cui è causa.
L'interpretazione dell'art. 7, L. n. 241 del 1990 non può non prendere le mosse dal fatto che tale norma non circoscrive affatto l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento ai soli destinatari dei provvedimenti che l'Amministrazione si accinge ad emanare - soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti - o a coloro che siano comunque implicati nella procedura - quelli che per legge debbono intervenirvi, ma lo estende anche ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, che dai suddetti provvedimenti possano ricevere pregiudizio.

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