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giovedì 22 aprile 2010

Il condomino può apporre targhe e insegne sulla facciata dell’edificio?

L’apposizione sulla facciata dell'edificio condominiale di targhe, insegne pubblicitarie e cartelli per dare risalto alla propria attività professionale o commerciale costituisce normale esercizio del diritto di usare la cosa comune poiché non ne altera la naturale e specifica destinazione di sostegno dell'edificio condominiale, sempre che non impedisca agli altri condomini di fare uguale uso del muro (Cass. 21/08/2003, n. 12298).
Tuttavia, ostacoli potrebbero derivare dal regolamento di condominio di natura contrattuale, qualora prevedesse norme che accolgono una nozione più severa di “decoro architettonico”, impedendo qualsiasi mutamento dei muri perimetrali e dell'aspetto generale dell'edificio.
Fatta salva quest’eccezione, gli unici divieti esistenti sono solo quelli sanciti dall'art. 1102 c.c., il quale consente al condomino di servirsi delle parti comuni dell’edificio a condizione che non impedisca agli altri un uso conforme ai loro diritti.
Il diritto spettante al proprietario, inoltre, è riconosciuta anche al conduttore dell’immobile dato in locazione, il quale ha la facoltà di apporre sul muro perimetrale dell'edificio targhe e insegne, sempre che ciò non sia stato escluso da apposita clausola contenuta nel contratto di locazione (Cass. 3/12/2002, n. 17156).
Infine, al pari di qualunque altra atto che dovesse ingenerare conflitto tra tutti o alcuni dei condomini, qualora la richiesta di apporre targhe o insegne dovesse pervenire da più condomini, è l'assemblea che ha il dovere di intervenire al fine di eliminare possibili conflitti, prescindendo da chi abbia utilizzato per primo la facciata condominiale e disponendo i criteri che dovranno essere adottati anche in futuro.

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