Cerca su Google

Ricerca personalizzata

lunedì 19 aprile 2010

Sono nulle le multe senza sottoscrizione autenticata dell'agente accertatore

Con sentenza del 18 gennaio 2010, n. 8190, il Giudice di Pace di Lecce osserva che la normativa del vigente Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) e del relativo regolamento (D.P.R. n. 495/1992) stabilisce all'art. 385, comma 3°, che il verbale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'Ufficio o Comando, mentre ai soggetti ai quali devono essere notificati gli estremi viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cure del responsabile dello stesso Ufficio o Comando; invece, nel caso di verbali redatti con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati, essi sono notificati con il modulo prestampato recante l’intestazione dell'Ufficio o Comando predetti.
Il sistema di contestazione, dunque, è diverso, in quanta contempla l'invio di uno degli originali del verbale redatto dall'organo accertatore, oppure di copia autenticata, dalla quale deve, dunque, risultare (ancorchè come meramente riprodotta nella copia medesima) la sottoscrizione dell'agente accertatore, giusta Ia previsione di cui al comma 4° dell'art. 385 D.P.R. n. 495/1992, che — a sua volta — fa espresso riferimento al precedente art. 383, il cui comma 4° testualmente statuisce: Il verbale deve in genere essere conforme al modello allegato, e fa parte integrante del presente regolamento, se redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati, deve riportare le stesse indicazioni contenute nel modello", compresa, naturalmente, la sottoscrizione dell'agente accertatore, come si ricava agevolmente dal fac-simile di modello allegato al regolamento d'esecuzione del Codice della Strada.
Né tale disciplina può ritenersi odiernamente modificata da quanto stabilito dall'ultimo periodo dell'art. 3, comma 2; L. 39/1993 (Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile), stante l'entrata in vigore dell'art.15 L: 59/1997 e dei regolamenti attuativi in esso previsti, secondo i quali la firma a stampa, in sostituzione di quella autografa, può essere apposta solo per gli atti che non richiedano alcuna previa valutazione e non anche per gli atti che debbano essere motivati in relazione alle particolarità del caso concreto, come nei verbali di accertamento e contestazione di violazioni al Codice della Strada (Cass. Civ., Sez. I, 28/12/2000, n. 16204 — conformi: Cass. Civ., Sez. I, 03/03/1998, n. 2341; Cass. Civ., Sez. I, 07/05/1999, n. 4567).
E' ormai concetto consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. IIi, 15/04/1999, n. 3741; Cass. Civ., Sez. I, 26/06/1992, ti 8031; Cass. Civ., Sez. I, 29/12/1989, n. 5826) che, dinanzi alle contestazioni dell'opponente, è onere dell'ente opposto fornire prova della legittimità del suo operato e della fondatezza della sua pretesa.

1 commento:

  1. Salve,questa mattina mi è stata fatta una multa per divieto di sosta per soli 2 minuti,la polizia municipale mi ha rilasciato il preavviso di accertamento di infrazione piu' il bollettino,nel frattempo che il poliziotto scriveva ero li',insieme a lui ,alla mia richiesta di rilasciarmi direttamente il verbale,si è rifiutato e mi ha detto di aspettare che mi arrivasse a casa.Ancor peggio non ha firmato il preavviso che mi ha rilasciato sul parabrezza.Devo pagare questa multa?

    RispondiElimina