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mercoledì 14 aprile 2010

Illegittimo il licenziamento per giusta causa senza preventiva contestazione dell’addebito

Con sentenza del 17 marzo 2010, n. 6437, la Cassazione pone un freno ai licenziamenti “facili” operando una corretta interpretazione della legislazione in materia, chiarendo che il licenziamento motivato da una condotta colposa o comunque manchevole del lavoratore, indipendentemente anche dalla sua inclusione o meno tra le misure disciplinari della specifica disciplina del rapporto, deve essere considerato di natura disciplinare e, quindi, deve essere assoggettato alle garanzie dettate in favore del lavoratore dal secondo e terzo comma dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 circa la contestazione dell'addebito ed il diritto di difesa” (v. fra le altre Cass. 13-8-2007 n. 17652, Cass. S.U. 1-6-1987 n. 4823, Cass. S.U. 16-12-1987 n. 9302, Cass. 5-12-1989 n. 5365, vedi anche, fra le altre, sulle conseguenze della violazione delle dette garanzie, Cass. S.U. 26-4-1994 n. 3965, Cass. 19-6-1998 n. 6135 e Cass. 12-4-2003 n. 5855). La mancanza di detta preventiva contestazione, pertanto, causa la nullità del licenziamento e il diritto del lavoratore ad essere reintegrato nel proprio posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno.

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