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giovedì 8 aprile 2010

Ripartizione spese condominiali: quando le delibere sono nulle o annullabili

Con sentenza del 19 marzo 2010, n. 6714, la Cassazione interviene ancora una volta sull’argomento in oggetto, disponendo che in materia di delibere condominiali aventi ad oggetto la ripartizione delle spese comuni, occorre distinguere quelle con le quali l'assemblea stabilisce o modifica i criteri di ripartizione in difformità da quanto previsto dall'art. 1123 c.c. o dal regolamento condominiale contrattuale - essendo in tal caso necessario, a pena di radicale nullità, il consenso unanime dei condomini - dalle delibere con le quali vengono in concreto ripartite le spese medesime, poiché soltanto queste ultime, qualora adottate in violazione dei criteri già stabiliti, devono considerarsi annullabili e la relativa impugnazione deve essere proposta nel termine di decadenza di trenta giorni.
Infatti, l'adozione di criteri diversi da quelli previsti dalla legge o dal regolamento contrattuale, incidendo sui diritti individuali dei singoli condomini, può essere assunta soltanto con una convenzione alla quale aderiscano tutti i condomini, non rientrando nelle attribuzioni dell'assemblea che concernono la gestione delle cose comuni.

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