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mercoledì 28 aprile 2010

Termine per impugnare il licenziamento: rileva il momento della spedizione e non quello della ricezione

Con la sentenza in oggetto le Sezione Unite della Cassazione sono intervenute sulla efficacia dell’impugnazione del licenziamento operata dal lavoratore entro i 60 gg previsti dalla legge n. 604 del 1966, ma pervenuta al datore di lavoro successivamente, risolvendo la problematica in senso favorevole al lavoratore.
Infatti, con sentenza del 14/04/2010, n. 8830, gli “Ermellini” hanno osservato che l'impugnazione del licenziamento, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966, formulata mediante dichiarazione spedita al datore di lavoro con missiva raccomandata a mezzo del servizio postale, deve intendersi tempestivamente effettuata allorché la spedizione avvenga entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento o dei relativi motivi, anche se la dichiarazione medesima sia ricevuta dal datore di lavoro oltre il termine menzionato, atteso che, in base ai princìpi generali in tema di decadenza, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e affermati, con riferimento alla notificazione degli atti processuali, dalla Corte costituzionale -l'effetto di impedimento della decadenza si collega, di regola, al compimento, da parte del soggetto onerato, dell'attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione demandato ad un servizio -idoneo a garantire un adeguato affidamento- sottratto alla sua ingerenza, non rilevando, in contrario, che, alla stregua del predetto art. 6, al lavoratore sia rimessa la scelta fra più forme di comunicazione, la quale, valendo a bilanciare la previsione di un termine breve di decadenza in relazione al diritto del prestatore a conservare il posto di lavoro e a mantenere un'esistenza libera e dignitosa (art. 4 e 36 Cost.), concorre a mantenere un equo e ragionevole equilibrio degli interessi coinvolti.

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