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giovedì 15 aprile 2010

A chi pagare il canone dell’immobile promesso in vendita?

Successivamente a forti contrasti giurisprudenziali e dottrinali, la Cassazione è intervenuta a Sezioni Unite sull’esecutività o meno della sentenza di primo e secondo grado posta in essere in adempimento del contratto preliminare avente ad oggetto un immobile, con l’importante corollario del pagamento dei canoni di locazione dello stesso bene.
Infatti, con la sentenza del 22 febbraio 2010, n. 4059, uniformandosi alla pronuncia del 6/4/2009 n. 8250, i Supremi Giudici hanno chiarito che la sentenza che dispone l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, ex art. 2932 c.c., produce i propri effetti solo dal momento del passaggio in giudicato; ne consegue che, quando detta sentenza abbia subordinato l'effetto traslativo al pagamento del residuo prezzo, l'obbligo di pagamento in capo al promissario acquirente non diventa attuale prima dell'irretrattabilità della pronuncia giudiziale, essendo tale pagamento la prestazione corrispettiva destinata ad attuare il sinallagma contrattuale.
Ciò in quanto non è riconoscibile l’esecutività provvisoria, ex art. 282 cod proc. civ., del capo decisorio relativo al trasferimento dell’immobile contenuto nella sentenza di primo grado resa ai sensi dell’articolo 2932 c.c., né è ravvisabile l’esecutività provvisoria della condanna implicita al rilascio dell’immobile in danno del promittente venditore, scaturente dalla suddetta sentenza nella parte in cui dispone il trasferimento dell’immobile, producendosi l’effetto traslativo della proprietà del bene solo dal momento del passaggio in giudicato di detta sentenza con la contemporanea acquisizione al patrimonio del soggetto destinatario della pronuncia. Ne consegue che qualora l’immobile sia oggetto di locazione, il conduttore è obbligato a pagare il canone al promittente venditore sino a quando la sentenza che sostituisce il contratto definitivo passa in giudicato.

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