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martedì 13 aprile 2010

Il contratto assicurativo “senza rischi” per l’assicuratore è nullo.

E’ noto che alcune assicurazioni redigono dei contratti in modo da ridurre fortemente il rischio a loro carico. Proprio su questo argomento si è recentemente pronunciata la Cassazione che ha stabilito la nullità di tali contratti.
Infatti, con sentenza del 07/04/2010, n. 8235, i Supremi Giudici chiariscono che nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti delineati dall'art. 1341 cod. civ. (con conseguente sottoposizione delle stesse alla necessaria e specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito mentre attengono all'oggetto del contratto, e non sono perciò, assoggettate al regime previsto dal secondo comma di detta norma, le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito.
Nella fattispecie in esame, sotto il titolo "delimitazione dell’assicurazione - esclusioni”, non si ricomprendono nel rischio assicurato “i danni provocati da condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimenti, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati”.
Un’ampia casistica di esclusione della responsabilità e di attività ipotizzabili nell’esercizio di impresa edile, sì da risultare la stessa clausola finalizzata non ad una consentita “specificazione” del rischio contrattuale bensì ad una non corretta esclusione in toto dì quest’ultimo, incide in concreto negativamente sulla sussistenza della causa del contratto di assicurazione, che è destinato proprio a garantire i rischi collegati all’attività imprenditoriale in questione.
Pertanto, configura una non consentita limitazione di responsabilità, ex art. 1229 c.c. la clausola di un contratto assicurativo che, nell’escludere l’assicurazione del relativo rischio, ipotizza (come nel caso di specie, con l’espressione testuale “da qualsiasi causa determinati”) in modo ampìo ed indiscriminato la non “comprensione” dei danni nell’oggetto del contratto stesso.

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