La Commissione Tributaria regionale Lazio, con Sentenza del 27/01/2010, n. 9, ha disposto che la rigorosità dei criteri di cui agli studi di settore rende l'onere della prova particolarmente rigido a carico del contribuente. Infatti, una volta dimostrata come corretta la metodologia di calcolo applicata (attraverso gli studi di settore), devono sussistere comprovate ragioni specifiche per ritenere superato nel quantum l'accertamento e ritenere giustificata da ragioni obiettive, direttamente incidenti sulla produzione del reddito, la differenza fra quanto dichiarato dal contribuente e quanto invece accertato in sede induttiva
La documentazione allegata dal contribuente (ad esempio: copia del modello CUD per l'annualità contestata, copia dello scioglimento della società di fatto che gestiva l'attività e copia della dichiarazione di inizio e cessazione dell'attività, più le fatture emesse per la stessa annualità), pertanto, può non essere idonea a far ritenere esperito con successo l'onere della prova, particolarmente rigido, posto a carico del contribuente.
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