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mercoledì 14 aprile 2010

Requisiti per l’assoggettabilità IRAP e nullità della cartella non notificata

La Commissione tributaria regionale Abruzzo, con Sentenza dell’08/01/2010, n. 3, si pronuncia in materia di notifica della cartella esattoriale e sui requisiti che deve possedere un lavoratore autonomo per essere assoggettato all’IRAP, disponendo che lo scopo proprio della notifica della cartella di pagamento, non preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento, e' quello di portare a conoscenza del contribuente che l'Ufficio finanziario ha accertato nei suoi confronti un maggior credito d'imposta di cui chiede il pagamento, e non quello di porre il contribuente nelle condizioni di ricorrere avverso tale accertamento, anche se ne costituisca un antecedente.
La notifica rituale, in quanto effettuata ai sensi degli articoli 26, D.P.R. n. 602/1973 e 60, D.P.R. n. 600/1973, è una fase essenziale del perfezionamento dell’atto e, pertanto, l’atto amministrativo non notificato al domicilio risultante dalla dichiarazione annuale relativa all’anno d’imposta di pertinenza va ritenuto giuridicamente inesistente con conseguente prescrizione del credito d’imposta e decadenza dal diritto a richiederne il pagamento al contribuente da parte dell’amministrazione finanziaria, in caso di scadenza dei termini di legge.
Inoltre, la proposizione del ricorso ad opera del contribuente avverso tale atto non sana il vizio per raggiungimento dello scopo (ovvero la conoscenza dell’atto), in quanto la sanatoria prevista dall'art. 156 e seguenti c.p.c. vale solo per gli atti processuali e non per quelli sostanziali come gli atti impugnabili nel processo tributario, tra i quali rientra la cartella di pagamento.
La Commissione Tributaria Regionale, infine, entra nel merito ribadendo l’orientamento giurisprudenziale avallato dalla sentenza n. 156/2001 della Corte Costituzionale, e riguardante i presupposti per l’assoggettamento all’IRAP, chiarendo che il requisito della “autonoma organizzazione” del lavoratore autonomo diverso dall’impresa commerciale è integrato quando il contribuente sia responsabile dell’organizzazione ed eserciti l’attività con impiego di beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività auto-organizzata oppure si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui.
La sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione è oggetto di valutazione, caso per caso, da parte del giudice di merito, ed è onere del contribuente, in sede di istanza di rimborso dell’imposta non dovuta, fornire la prova dell’assenza dei presupposti impositivi dell’IRAP.

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