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lunedì 12 aprile 2010

Indennità per eccessiva durata dei processi: sussiste anche per la parte soccombente e in caso di lite collettiva

Con sentenza del 2 aprile 2010, n. 8179, la Cassazione ha stabilito che la sofferenza morale prodotta nelle parti dall'eccessivo protrarsi del processo va riconosciuta anche nel caso di lite promossa collettivamente, nel caso di specie in corrispondenza ad una rivendicazione di categoria di taglio sindacale, così come l'esito sfavorevole della lite non esclude il diritto all'equa riparazione per il ritardo, se non nei casi in cui sia ravvisabile un vero e proprio abuso del processo, configurabile allorquando risulti che il soccombente abbia promosso una lite temeraria o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire, con tattiche processuali di varia natura, il perfezionamento della fattispecie di cui alla legge n. 89 del 2001 (indennità per l’eccessiva durata dei processi). Nè d'altra parte può gravarsi l'interessato di oneri di prova o specifica allegazione di circostanze a sostegno della deduzione del sofferto danno morale, incompatibili con la presunzione di sussistenza di tale danno.

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