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venerdì 21 maggio 2010

L’I.C.I. gode del privilegio generale sui mobili ai sensi dell’art. 2752 codice civile

Con l’importante sentenza del 17 maggio 2010, n. 11930, le Sezioni Unite della Cassazione sciolgono definitivamente il nodo fonte di contrasti dottrinali e giurisprudenziali riguardante la sussistenza o meno del privilegio ex art. 2752 codice civile a favore dell’I.C.I..
Secondo gli Ermellini, infatti, le norme del codice civile che stabiliscono i privilegi (ovvero la preferenza rispetto agli altri crediti, tale per cui il loro adempimento deve essere “privilegiato”) in favore di determinati crediti possono essere oggetto di interpretazione estensiva, la quale costituisce il risultato di una operazione logica diretta ad individuare il reale significato e la portata effettiva della norma, che permette di determinare il suo esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale, e di identificare l’effettivo valore semantico della disposizione, tenendo conto dell’intenzione del legislatore e, soprattutto, della causa del credito che, ai sensi dell’art. 2745 c.c., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio. Ne deriva che il privilegio generale sui mobili istituito dall’art. 2752 c.c. sui crediti per le imposte, tasse e tributi dei Comuni previsti dalla legge per la finanza locale, deve essere riconosciuto anche per i crediti dei Comuni relativi all’imposta comunale sugli immobili (ICI) introdotta dal D.Lgs. n. 504 del 1992, pur se successiva, e quindi non compresa, tra i tributi contemplati dal R.D. n. 1175 del 1931.

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