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venerdì 21 maggio 2010

Il preavviso di fermo amministrativo (“ganasce”) è sempre impugnabile!

Il preavviso di fermo amministrativo è impugnabile, in quanto il destinatario del preavviso ha un interesse specifico e diretto al controllo della legittimità sostanziale della pretesa che è alla base del provvedimento cautelare. E' questo il principio di diritto disposto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11087 del 7 maggio scorso.
Secondo la massima Corte, l’atto impugnato contiene, oltre all’invito al pagamento da effettuarsi entro venti giorni dalla notifica, la comunicazione ultima che decorso inutilmente il termine per pagare si provvedere alla iscrizione del fermo presso il Pubblico Registro Automobilistico senza ulteriore comunicazione. Quindi, l’atto impugnato vale come comunicazione ultima della iscrizione del fermo entro i successivi venti giorni (salvo pagamento).
Inoltre, il disposto dell'art. 86, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, secondo cui il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale, è stato superato dalla prassi di invitare ulteriormente l’obbligato ad effettuare il pagamento, comunicando contestualmente che alla scadenza dell’ulteriore termine si procede all’iscrizione del fermo.
Sulla diretta impugnabilità del preavviso del fermo, i Supremi Giudici sostengono che il preavviso di fermo amministrativo, che riguardi una pretesa creditoria dell’ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge l’interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che tale preavviso non compaia esplicitamente nell’elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, nel rispetto delle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A.

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