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giovedì 6 maggio 2010

Il possesso non è provato con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Con sentenza del 28/04/2010, n. 10191, la Cassazione ha stabilito che la sola allegazione in giudizio dell’atto di notorietà (documento necessario ogni qualvolta un soggetto debba dichiarare stati, qualità personali e fatti che non possono essere oggetto di autocertificazione) non è sufficiente a provare il possesso.
Secondo gli Ermellini, infatti, essendo l'azione di reintegra diretta a tutelare il possesso inteso come relazione di fatto con la cosa, corrispondente all'esercizio di un diritto reale, è sempre necessario, agli effetti della tutela possessoria, la dimostrazione dell'esercizio di fatto del possesso, non potendo l'esistenza e l'estensione di questo essere desunta dal regime legale o convenzionale del diritto reale corrispondente.
Così, al fine della configurabilità dello spoglio, il quale costituisce un atto illecito che lede il diritto del possessore alla conservazione della disponibilità della cosa, obbligando chi lo commette al risarcimento del danno, con l'atto materiale deve coesistere il dolo o la colpa, la cui prova incombe su chi propone la domanda di reintegrazione, mentre rappresenta apprezzamento di fatto - riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione logica e sufficiente - l'accertamento dell'esistenza dell'indicato elemento soggettivo, ed il possessore non deve provare anche la consapevolezza dell'autore della lesione di aver violato l'altrui diritto (v. Cass. n. 1274 del 1999 e Cass. n. 15381 del 2000).
Infatti (come ha statuito la stessa S.C. con la sentenza n. 26937 del 2006), l'art. 2 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) chiarisce che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti, esulano dall'ambito della prova civile, riguardando "la produzione di atti e documenti agli organi della P.A. nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono".
Conseguentemente, al pari della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 4 della legge n. 15 del 1968 (v. Cass. n. 7299 del 2004), a tali dichiarazioni sostitutive deve escludersi qualsiasi rilevanza, sia pure indiziaria, nel processo civile, qualora costituiscano l'unico elemento esibito in giudizio al fine di provare un elemento costitutivo dell'azione o dell'eccezione, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., da proprie dichiarazioni non asseverate da terzi.

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