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martedì 11 maggio 2010

Fisco: se manca l'allegato l'iscrizione ipotecaria è nulla!

Si rafforza la tutela del contribuente, che incassa una nuova favorevole sentenza, stavolta ad opera della Commissione Tributaria provinciale di Parma.
Il Giudice Tributario, infatti, con sentenza del 10/02/2010, n. 16, ha dato ragione al contribuente che aveva eccepito la mancata notifica dell’iscrizione ipotecaria, giustificando la sua decisione con la considerazione che al caso in esame è applicabile l'obbligo della motivazione ex art. 7, legge n. 212/2000 (statuto dei diritti del contribuente). Da ciò ne deriva che la comunicazione di iscrizione ipotecaria, che per definizione fa riferimento ad un altro atto, deve essere corredata da quest'ultimo, sì da doversi concludere per l'illegittimità dell'atto impugnato anche nel caso in cui non sia stata allegata l'iscrizione di ipoteca rilasciata dall'Ufficio del Territorio.
Inoltre, l'atto non risulta motivato nemmeno "per relationem" alle cartelle da cui trae origine posto che non risulta allegato alcun prospetto.
La logica e inevitabile conclusione di quanto sopra detto, è la nullità dell’ipoteca!

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