Con Ordinanza 16 - 30 marzo 2010, n. 7612, le Sezioni Unite della Cassazione sciolgono un nodo di estrema importanza chiarendo al contribuente quale giudice può adire per i debiti iscritti a ruolo e aventi natura non solo tributaria.
Secondo gli Ermellini, infatti, poiché a norma dell’art. 2 del d.lgs. 31/12/92 n. 546, tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati appartengono alla giurisdizione tributaria, anche la controversia attinente alla rateizzazione del debito tributario spetta a detta giurisdizione, avendo ad oggetto per l’appunto un debito tributario, a nulla rilevando che la decisione spettante all’Agenzia delle Entrate debba essere assunta in base a considerazioni estranee alla materia tributaria, essendo la giurisdizione attribuita in ragione esclusiva dell’oggetto della controversia. Inoltre, appare priva di rilievo la circostanza che, potendo la rateizzazione riguardare debiti di diversa natura, il debitore debba adire giudici diversi in relazione alla diversa natura dei debiti stessi, essendo, questo un inconveniente di fatto comune all’intera materia della riscossione mediante ruoli.
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