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venerdì 21 maggio 2010

Effetti della sentenza penale ed eccezionale valenza della testimonianza nel processo tributario

Con sentenza del 14 maggio 2010, n. 11785, la Cassazione interviene su due argomenti di estrema importanza nell’ambito del processo tributario (che si instaura in caso di contenzioso tra l’Erario e il contribuente), individuando un’eccezionale valenza della testimonianza e chiarendo la portata della sentenza penale emessa per i reati tributari.
Secondo i Supremi Giudici il divieto di ammissione della prova testimoniale nel giudizio dinanzi le Commissioni Tributarie, come sancito dal disposto normativo di cui all'art. 7, comma quarto, D.Lgs. n. 546 del 1992, si riferisce alla prova testimoniale da assumere nel processo e non implica, per tale ragione, l'inutilizzabilità, ai fini della decisione, delle dichiarazioni raccolte dall'Amministrazione nella fase procedimentale, rese da soggetti terzi rispetto al rapporto tra contribuente ed Erario. In ipotesi siffatte, le menzionate informazioni testimoniali assumono, tuttavia, il valore probatorio degli elementi indiziari, i quali devono essere, in quanto tali, necessariamente supportati da riscontri dal carattere oggettivo. (Fattispecie relativa ad intervenuta corretta valutazione da parte della C.T.R. di deposizioni testimoniali ed indagini peritali svoltesi nel processo penale).
Il giudicato penale e la sua efficacia vincolante non operano automaticamente nel processo tributario, stante da un lato la vigenza in tale procedimento di limitazioni della prova, dall'altro la valenza di presunzioni idonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Ciò rilevato, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi, nel separato giudizio tributario, alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati tributari, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente. Il Giudice Tributario, non può, pertanto, limitarsi a rilevare la esistenza di una pronuncia definitiva in materia di reati tributari, automaticamente estendendone gli effetti all'azione accertatrice del singolo ufficio tributario, poiché è tenuto, nell'esercizio dei propri poteri autonomi di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti, a verificarne la rilevanza nell'ambito in cui esso è destinato ad operare (poteri che, in quanto nella specie correttamente esercitati, determinano l'infondatezza del ricorso proposto avverso la decisione della C.T.R., nella parte in cui attribuiva carattere decisivo e determinante alle risultanze del processo penale).

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