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martedì 1 giugno 2010

Il concorso di colpa nella determinazione di un sinistro stradale, non esclude un diverso obbligo risarcitorio

Succede sovente che i sinistri stradali siano frutto della guida poco accorta di tutti gli automobilisti che ne restano vittima. Il cosiddetto concorso di colpa, in questi casi, non determina sempre un obbligo risarcitorio “salomonico”, ovvero identico per tutte le vittime e dunque compensato tra le stesse.
E’ questa, infatti, l’opinione della Suprema Corte di Cassazione che con la sentenza n. 10193, del 28/04/2010, ha affermato sul punto che non si viola l’art. 2054 c.c., (presunzione di concorso di colpa) con l’escludere il paritetico apporto causale dei conducenti, benché i comportamenti di entrambi fossero stati considerati cause efficienti dell’evento, non essendo incompatibile con la causalità che ciascuna causa incida con efficienza diversa al verificarsi dell’evento e che, dunque, ai fini risarcitori siano percentualmente graduabili i rispettivi apporti determinativi, benché l’evento non si sarebbe verificato se anche una soltanto di esse fosse mancata.

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