Cerca su Google

Ricerca personalizzata

giovedì 17 giugno 2010

La comunicazione della perdita dei punti patente non può essere “cumulativa”

Con sentenza del 26 maggio 2010, n. 1670, il T.A.R. Lombardia, ha chiarito che l'art. 126 bis del D.Lgs. n. 285 del 1992, come introdotto dal D.Lgs. n. 9 del 2002, disciplina l'istituto della “patente a punti” e impone, in particolare, all'organo da cui dipende l'agente accertatore della violazione di comunicare all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, entro trenta giorni dall'avvenuta contestazione, la variazione del punteggio. A sua volta grava sull'Anagrafe l'onere di comunicare all'interessato la variazione del punteggio onde consentirgli di frequentare gli appositi corsi di aggiornamento al fine di riacquisire i punti persi. In relazione ai summenzionati corsi, peraltro, è bene specificare che il D.M. del 29 luglio 2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha statuito, innanzi tutto, che la relativa iscrizione non è possibile se non si è ricevuta la comunicazione de quo e che non è consentito frequentare due corsi contemporaneamente o, comunque, più di un corso per ogni decurtazione di punteggio. Siffatto quadro normativo, quindi, è incompatibile con la possibilità di comunicare in maniera cumulativa e riepilogativa tutte le decurtazioni subite dal soggetto in un'unica soluzione senza consentirgli, in termini pratici, di attivarsi per tempo per il recupero, mediante la frequentazione degli appositi corsi, del punteggio via via perso. E', in conclusione, illegittimo per violazione di legge, e deve essere, conseguentemente, annullato, il provvedimento di revisione della patente di guida il cui presupposto sia stata una comunicazione in ordine alla perdita di un certo numero di punti operata in modo cumulativo, ovvero accorpando diverse e successive violazioni rispetto alle quali, invece, nessun avviso formale è stato notificato singolarmente al conducente.

Nessun commento:

Posta un commento