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venerdì 1 ottobre 2010

La procura per la diffida ad adempiere deve essere rilasciata sempre per iscritto

Non è raro che il creditore di una obbligazione non adempiuta si rivolga al proprio avvocato affinchè quest’ultimo diffidi ad adempiere con la “consueta” intimazione per iscritto. Ebbene, poiché rispetto al rapporto obbligatorio il legale è terzo, ovvero estraneo, affinchè la diffida medesima sia efficace è necessario che il mandato del creditore al proprio avvocato sia redatto per iscritto non essendo sufficiente la forma orale.
Risolvendo un contrasto risalente nel tempo, infatti, le SS.UU. della Cassazione, con sentenza n. 14292 del 15/06/2010, hanno statuito che la procura relativa alla diffida ad adempiere di cui all’art. 1454 c.c. (diffida per iscritto ad adempiere entro un congruo termine decorso il quale il contratto deve intendersi risoluto) deve essere rilasciata per iscritto, indipendentemente dal carattere eventualmente solenne della forma richiesta per il contratto destinato in ipotesi ad essere risolto.
Con la suddetta decisione, pertanto, i Supremi Giudici aderiscono ad una delle tesi già condivise in passato dalla stessa Corte, secondo la quale affinché la diffida ad adempiere possa produrre i suoi effetti è necessario che chi la invia sia un soggetto munito di procura scritta del creditore e che tale procura sia allegata alla diffida medesima o comunque portata a conoscenza del debitore. Ciò in quanto trattasi di atto unilaterale destinato a incidere sul rapporto contrattuale determinandone la risoluzione per l’inutile decorso del termine assegnato (Cass., 25.3.1978, n. 1447).

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