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martedì 5 ottobre 2010

Impugnazione della sanzione inflitta per violazione del divieto di fumo

Il divieto di fumo si applica anche nei locali assegnati alla disponibilità del dipendente pubblico, purchè aperti ad altri utenti ed al pubblico. Ciò vale non solo per le stanze degli impiegati e dei dirigenti, ma anche per lo studio in cui il docente universitario riceve gli studenti.
E se l'Amministrazione infligge al trasgressore la sanzione prevista dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, artt. 1 e 7 e dalla Dir.P.C.M. 14 dicembre 1995, l'interessato non può impugnarla subito davanti al giudice.
Con questa sentenza, la n. 11281 del 2010, la Cassazione ha chiarito che il verbale di contestazione suindicato non costituisce titolo esecutivo e, dunque, prima di esperire l'azione giudiziale, l'interessato deve omettere il pagamento della somma prevista e attendere che l'Amministrazione procedente faccia rapporto al Prefetto e che questi disponga il pagamento con ordinanza. Solo al termine di tale procedimento l'interessato potrà presentare ricorso impugnando l'ordinanza che, avendo natura ingiuntiva, costituisce titolo esecutivo valido ai fini dell'impugnazione.

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