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giovedì 30 settembre 2010

Il T.A.R. Puglia si pronuncia sul termine d’impugnazione della licenza edilizia

Con Sentenza n. 2222 del 30 settembre 2009, il T.A.R. Puglia ha stabilito che in materia d’impugnazione di una concessione edilizia – ora p.d.c. – rilasciata a terzi, la decorrenza dei termini decadenziali di cui all’art. 21 legge n. 1034/71 scatta da quando la nuova costruzione riveli in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell’opera e la eventuale non conformità della stessa al titolo o alla disciplina urbanistica. Ne consegue che il termine di impugnazione inizia a decorrere dal completamento dei lavori a meno che non si sostenga la assoluta inedificabilità dell’area o non si muovano analoghe censure, tali per cui risulta sufficiente la conoscenza della iniziativa in corso.
I Giudici “Pugliesi”, altresì, hanno ribadito che: se si fanno valere vizi concernenti la inedificabilità del terreno, il termine decorre da quando si ha conoscenza dell’iniziativa edificatoria (inizio dei lavori, apposizione del cartello di cantiere, etc.); mentre se si fanno valere vizi concernenti la conformità del titolo alla disciplina edificatoria locale o generale, il termine decorre dalla data di ultimazione dei lavori (ovvero, se antecedente, dalla data di piena conoscenza del titolo, avuta – ad esempio – tramite accesso agli atti amministrativi).
In ogni caso, la conoscenza tramite accesso agli atti amministrativi, pur rilevando come momento essenziale di percezione piena e completa della lesività del contenuto del provvedimento amministrativo, non può essere utilizzata quale attività – magari, reiterata – dal termine di espletamento della quale decorre l’eventuale impugnazione, posto che vi sono aspetti di lesione che si evidenziano già dai lavori in corso (si pensi al mancato rispetto delle normative in materia di distanze, aperture, etc.), ancorché i lavori non siano ultimati.

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