Cerca su Google

Ricerca personalizzata

venerdì 26 febbraio 2010

I requisiti che deve avere una tettoia per non richiedere il permesso di costruire

Come detto anche in precedenti “post”, una delle problematiche più dibattute riguarda le condizioni in presenza delle quali sia necessario o meno il permesso di costruire.
Nell’ambito di questo dibattito, per il quale si rimanda ai precedenti articoli, si segnala la sentenza del 2 dicembre 2009, n. 8320 del T.A.R. Campania la quale ricorda che, per giurisprudenza costante (fra le più recenti: TAR Campania Napoli, sez. II, n. 3870 del 13 luglio 2009, n. 492 del 29 gennaio 2009; TAR Campania Napoli, Sez. IV, n. 19754 del 18 novembre 2008; T.A.R. Campania Napoli, sez. III, n. 10059 del 9 settembre 2008), gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di semplice decoro o arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) della parte dell’immobile cui accedono.
Tali strutture non possono viceversa ritenersi installabili senza permesso di costruire allorquando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all'edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite, quando quindi per la loro consistenza dimensionale non possono più ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della accessorietà, nell'edificio principale o nella parte dello stesso cui accedono (in termini TAR Campania Napoli, sez. II, n. 3870 del 13 luglio 2009 cit., T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, n. 19754 del 18 novembre 2008 cit., Consiglio di Stato, Sez. V, 13 marzo 2001 n. 1442).
Utilizzando gli stessi criteri anche la realizzazione di una tettoia (di non irrilevante consistenza dimensionale) ancorata al suolo costituisce opera idonea ad alterare lo stato dei luoghi e a trasformare il territorio permanentemente e perciò richiede il rilascio di un permesso di costruire (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 16 marzo 2009, n. 752).
Del resto, è noto che la nozione di costruzione, ai fini del rilascio del permesso di costruire, si configura in presenza di opere che attuino una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere dal fatto che essa avvenga mediante realizzazione di opere murarie, essendo irrilevante che le opere siano state realizzate in metallo, in laminati di plastica, in legno o altro materiale, ove si sia in presenza di un'evidente trasformazione del tessuto urbanistico ed edilizio e le opere siano preordinate a soddisfare esigenze non precarie sotto il profilo funzionale (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 26 settembre 2008, n. 11309; Consiglio Stato, Sez. IV, n. 2705 del 2008).
In altri termini, rilevano non soltanto gli elementi strutturali (composizione dei materiali, smontabilità o meno del manufatto) ma anche i profili funzionali dell’opera (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I quater, n. 11679 del 23 novembre 2007).

E’ risarcibile l'ingiustificato ritardo con cui viene concesso il pensionamento

Il ritardato e ingiustificato pensionamento conseguente, ad esempio, alla domanda di riscatto delle annualità pregresse e alla domanda di ricongiunzione dell'intero periodo assicurativo, è risarcibile.
Con sentenza del 10 febbraio 2010, n. 3023, infatti, i Supremi Giudici della Cassazione hanno sostenuto che il diniego, riconosciuto in sede giudiziale non giustificato, frapposto dalla Cassa alla legittima richiesta dell'assicurato, costituisce una forma di imperizia, e quindi di colpa, generatrice di responsabilità sotto il profilo civilistico.
Da rilevare, inoltre, che l'esigenza di congruo lasso temporale per l'espletamento delle richieste non rileva ai fini della quantificazione del danno, versandosi in tema di liquidazione equitativa nella quale la Corte territoriale ha tenuto conto - in una valutazione globale - di una serie di parametri, fra cui il mancato pensionamento protrattosi per anni.

giovedì 25 febbraio 2010

La convivenza con un altro uomo non fa venire meno l’obbligo di mantenere l’ex moglie

La giurisprudenza pressoché costante della Cassazione sostiene che la convivenza more uxorio dell’ex moglie non fa venir meno l’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento a carico dell’ex marito, salvo che tale relazione abbia determinato un miglioramento delle condizioni economiche, dimostrabile con qualunque prova, anche per presunzione, come il reddito o lo stile di vita del nuovo compagno.
Con sentenza n. 1096/2010, la Cassazione ha ulteriormente ribadito che in pendenza del giudizio di divorzio, un nuovo figlio dell’ex moglie con il proprio partner o la convivenza more uxorio, di per sé, non sospendono la corresponsione dell’assegno, né consentono la sua diminuzione. Tali eventi, infatti, sono rilevanti solo successivamente e in sede di revisione degli accordi di divorzio. Anche in questa fase, pur tuttavia, si deve rilevare che un nuovo rapporto di convivenza more-uxorio ha caratteristiche di precarietà e quindi i relativi benefici economici che ne possono derivare sono idonei solo a determinare una riduzione dell'assegno posto che l'art. 5 della legge sul divorzio ha inteso tutelare le condizioni minime di autonomia giuridicamente garantite fino a che l'avente diritto non contrae nuove nozze.
Ciò in perfetta armonia con precedenti pronunce con le quali si era affermato che in assenza di un nuovo matrimonio, il diritto all'assegno di divorzio, in linea di principio, di per sè permane anche se il richiedente abbia instaurato una convivenza "more uxorio" con altra persona, salvo che sia data la prova, da parte dell'ex coniuge, che tale convivenza ha determinato un mutamento "in melius" - pur se non assistito da garanzie giuridiche di stabilità, ma di fatto adeguatamente consolidatosi e protraentesi nel tempo - delle condizioni economiche dell'avente diritto, a seguito di un contributo al suo mantenimento ad opera del convivente o, quanto meno, di risparmi di spesa derivatigli dalla convivenza, onde la relativa prova non può essere limitata a quella della mera instaurazione e della permanenza di una convivenza siffatta, risultando detta convivenza di per sè neutra ai fini del miglioramento delle condizioni economiche dell'istante e dovendo l'incidenza economica della medesima essere valutata in relazione al complesso delle circostanze che la caratterizzano, laddove una simile dimostrazione del mutamento "in melius" delle condizioni economiche dell'avente diritto può essere data con ogni mezzo di prova, anche presuntiva, soprattutto attraverso il riferimento ai redditi e al tenore di vita della persona con la quale il richiedente l'assegno convive, i quali possono far presumere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, che dalla convivenza "more uxorio" il richiedente stesso tragga benefici economici idonei a giustificare il diniego o la minor quantificazione dell'assegno, senza che, tuttavia, ai fini indicati, possa soccorrere l'esperimento di indagini a cura della polizia tributaria (Cass. civ. Sez. I, sentenza 20 gennaio 2006, n. 1179).

Telefonia mobile: i servizi addebitati e non richiesti rendono nullo il contratto

Le compagnie di telefonia mobile offrono con sempre maggiore frequenza la stipula di contratti di durata aventi ad oggetto un complesso di servizi e un telefono, cosiddetto di ultima generazione, che consente il loro pieno utilizzo. Spesso, però, tra le pieghe delle clausole contrattuali si possono nascondere condizioni che rendono l’offerta meno appetibile di quanto sembri a prima vista. Una di queste può essere l’uso di applicazioni o servizi a pagamento attivati all’insaputa del consumatore e funzionanti per effetto delle pre-impostazione effettuate dall’operatore sul terminale mobile.
In riferimento all’offerta “Vodafone Facile Large”, il Giudice di Pace di Bari, con sentenza del 30 aprile - 11 maggio 2009, n. 3615, ha innanzitutto ritenuto evidente l’accordo tra la fabbrica produttrice di telefoni e la Vodafone, in virtù del quale i telefonini vengono offerti con l’abbonamento ai servizi della Vodafone. Per effetto di ciò si deve ritenere che l’offerta provenga dalla Vodafone, che ne risponde come venditore, ai sensi del Codice del Consumo, in quanto, in virtù dell’accordo con le case produttrici, è la Vodafone ad acquistare i telefonini per poterli poi offrire unitamente all’abbonamento, nel pacchetto reclamizzato, che non sarebbe possibile porre sul mercato senza un preventivo accordo con il produttore. Poiché di tale accordo la Vodafone non ha ritenuto di chiarire il contenuto, deve presumersi dal tipo e dalle modalità dell’offerta, che vi sia un contratto di vendita condizionato, che preveda la pre-impostazione dei cellulari immessi in tal modo sul mercato.
La Vodafone, quindi, non poteva ignorare che i cellulari offerti erano pre-impostati e che i servizi così attivati non erano quelli indicati nel pacchetto-offerta come “abbonamento”.
Pertanto, la Vodafone non può addebitare al consumatore ignaro un servizio che non è stato oggetto di contrattazione, ed è stato fornito a sua insaputa, avendo il professionista (Vodafone), carpito il consenso del consumatore, con offerta ingannevole, venendo meno all’obbligo di buonafede di cui all’art. 1337 c.c., oltre che quello di correttezza di cui al Codice del Consumo.
Deve ritenersi che nella fattispecie si configuri una frode contrattuale e che il contratto sia nullo, avendo causa illecita in quanto predisposto per eludere la disciplina a tutela del consumatore, attraverso la pre-impostazione, di servizi non richiesti dal consumatore e di cui questi ignori l’attivazione, ritenendo erroneamente la Vodafone di non essere né fabbricante né venditore del bene che non è conforme al contratto e quindi non responsabile della sua pre-impostazione.
Infatti, la Vodafone ha venduto il telefonino in uno con l’abbonamento e solo con i servizi espressamente proposti al prezzo pubblicizzato, inserendovi, arbitrariamente, prestazioni non richieste e di cui non viene indicato il costo, determinando la sussistenza di un gravissimo squilibrio contrattuale sostanziale, per eludere l’applicabilità dell’art. 33 (L.M.N.O. Cod. Cons.), nonché l’applicazione degli art. 50 e 52 H del codice del consumo, nonché la norma imperativa di cui all’art. 2 (punti c ed e) sulla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali. E’ pertanto, evidente, la illiceità della causa che rende nullo il contratto e che va rilevata d’ufficio.

martedì 23 febbraio 2010

L’amministrazione Tributaria ha l’obbligo di trasmettere il ricorso del contribuente all’ufficio competente

A causa della confusa legislazione, non è difficile che chi voglia impugnare un provvedimento dell’amministrazione tributaria presenti un ricorso contro un ufficio non competente. Qualora si dovesse verificare tale evenienza, non tutto è perduto e la Cassazione spiega anche il motivo.
Infatti, con sentenza n. 2937 del 10 febbraio 2010, i Supremi Giudici della Sez. V della Cassazione hanno chiarito che la sussistenza di una disciplina processuale controvertibile in ordine alla fondatezza o meno della qualità di parte in capo al Centro di Servizio, determinante, a seconda delle ipotesi, la necessarietà o meno della notifica del gravame anche ad esso, deve trovare soluzione nel principio di affidamento del contribuente, come sancito dall’art. 10, L. n. 212 del 2000. Stante, invero, l'idoneità della disciplina di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 546 del 1992 ed all’art. 10 D.P.R. n. 787 del 1980 - nella parte in cui disciplinano rispettivamente la nozione di parte e la proposizione dei ricorsi - a trarre in inganno il contribuente appellante, la sussistenza del menzionato principio, secondo il quale i rapporti tra il contribuente e l’Amministrazione Finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede, determina nell’Amministrazione Tributaria il dovere di assumere nei confronti del contribuente una condotta collaborativa nel caso di errore in ordine alla corretta individuazione dell’Ufficio, contrariamente a quanto verificatosi nella fattispecie in esame. Ricevuto il ricorso in appello il Centro di Servizio, in ottemperanza al dovere di collaborazione, era, pertanto, tenuto a trasmetterlo al competente Ufficio delle Entrate anziché mantenere una condotta inerte, come di fatto verificatosi. Ciò rilevato, la mancata tempestiva costituzione in giudizio dell’Ufficio competente deve imputarsi non già al contribuente, bensì all’amministrazione stessa per violazione del citato principio, al che consegue la sufficienza e la idoneità della notifica del gravame al solo Centro Servizi al fine della corretta instaurazione del rapporto processuale in appello.

Accertamenti fiscali: sono utilizzabili gli atti raccolti in modo irrituale

Con sentenza n. 3388 del 12 febbraio 2010, la Sez. V della Corte di Cassazione ha disposto che in tema di accertamenti e controlli inerenti alle dichiarazioni dei redditi, in applicazione dell’art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973, nessuna inutilizzabilità colpisce gli atti raccolti dagli organi deputati al controllo fiscale, anche se tale raccolta sia avvenuta in maniera irrituale. Nonostante, infatti, l’art. 33 della citata norma richiami, ai fini della determinazione delle modalità di accesso, il disposto dell’art. 52 del D.P.R. n. 633 del 1972 (che, in particolare in materia IVA, prescrive come necessaria l’autorizzazione del capo dell’ufficio dal quale gli accertatori dipendono) non esiste una specifica previsione che, visto il mancato rispetto delle regole dettate in tema appunto di accesso, sancisca la inutilizzabilità degli atti così acquisiti. Detta sanzione, infatti, deve ritenersi comminabile solo nel caso in cui l’accesso sia effettuato, senza autorizzazione del Procuratore della Repubblica, presso il domicilio di persona fisica in quanto risulta leso un diritto costituzionalmente protetto quale quello dell’inviolabilità del domicilio. Conclusivamente devono essere ritenuti utilizzabili tutti i dati comunque acquisiti dagli organi di controllo fatta salva, ovviamente, la verifica circa la loro attendibilità in riferimento alla natura ed al contenuto degli stessi.
Devono essere ricompresi tra le scritture contabili disciplinate dall'art. 2709 c.c. tutti i documenti che, comunque, offrano una rappresentazione tanto della situazione patrimoniale dell'impresa, quanto del risultato economico dell'attività svolta, ivi compresi quelli costituenti la c.d. contabilità in nero ovverosia appunti personali e annotazioni o informazioni varie dell'imprenditore. Detti documenti, quindi, qualora da un esame complessivo risultino dotati dei requisiti previsti dall'art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973, siano cioè gravi, precisi e concordanti, possono assurgere al ruolo di valido elemento indiziario ai fini della ricostruzione, in sede di accertamento, del reale quadro della situazione aziendale.

lunedì 22 febbraio 2010

Auto: se l’acquirente non paga, la finanziaria deve rivolgersi al concessionario

Nell’ipotesi di contratto di mutuo in cui sia previsto lo scopo del reimpiego della somma mutuata per l’acquisto di un determinato bene, come ad esempio un’automobile, si rende applicabile il principio del collegamento tra i contratti; per cui il mutuatario è obbligato all’utilizzazione della somma mutuata per il previsto acquisto.
Questo principio comporta che, della somma concessa in mutuo beneficia il venditore del bene.
Ebbene, in queste ipotesi, la Cassazione civile, con sentenza del 16/02/2010, n. 3589, ritiene che la risoluzione della compravendita del bene, che importa il venir meno dello stesso scopo del contratto di mutuo, legittima il mutuante (la banca o una finanziaria) a richiedere la restituzione della somma mutuata non al mutuatario (l’acquirente del bene), ma direttamente ed esclusivamente al venditore (nell’esempio fatto, il concessionario).
Il collegamento tra più contratti tra loro interdipendenti per il raggiungimento di un fine ulteriore che supera i singoli effetti tipici di ciascun atto collegato, da' luogo ad un unico regolamento di interessi, che assume una propria, diversa rilevanza causale in relazione alla sintesi degli interessi (cd. causa concreta) che lo stesso è concretamente diretto a realizzare.
In relazione ad un assetto negoziale di tale tipo, ravvisato dalla corte d’appello con motivazione del tutto congrua, è irrilevante la questione posta col primo motivo, essendo incontestato che il contratto di compravendita si fosse risolto, sicché il finanziatore avrebbe potuto chiedere la restituzione della somma mutuata solo al venditore.