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mercoledì 27 gennaio 2010

Ti diseredo! O no … ?

Magari in un momento d’ira particolarmente acuta, è possibile che tra genitori e figli o tra coniugi “scappi” una frase simile che potrebbe segnare in negativo il futuro dello sfortunato destinatario. Tuttavia, ha poco da temere e lo si può rassicurare chiarendo che l’istituto della diseredazione non è ammissibile nel nostro ordinamento. Fatti salvi i diritti dei legittimari, riconosciuti direttamente dalla legge, il problema si è posto per gli altri parenti eredi legittimi, nei confronti dei quali chi dispone per testamento potrebbe manifestare la volontà di non attribuire alcunché (ad esempio, “escludo dalla successione mio fratello”).
Ebbene, una delle ragioni della suddetta inammissibilità riposa nella considerazione che l’art. 587, c.c., sancendo che il testatore “dispone di tutte le sue sostanze o parte di esse”, impone che la volontà venga espressa in positivo, mediante l’assegnazione dei beni, e non in negativo, con l’esclusione di taluni soggetti.
Non mancano, però, sentenze della Cassazione, come la n. 5895 del 18 giugno 1994, che statuiscono come la volontà della diseredazione può valere a far riconoscere una contestuale volontà di istituzione di tutti gli altri successibili non diseredati solo quando, dallo stesso tenore letterale della volontà, o dal complesso dell’atto che la contiene, risulti la volontà di attribuire positivamente, con la conseguenza che solo in questo caso è possibile cercare anche all’esterno dello scritto che la contiene, l’effettivo contenuto della volontà di istituzione.

Successione ereditaria: determinazione della quota di legittima in caso di rinunzia di un legittimario

Com’è noto, la legge riserva a favore di determinati soggetti (coniuge, figli e ascendenti), detti legittimari, una quota del patrimonio ereditario, indipendentemente dalla volontà di chi ha disposto con testamento. Un problema particolarmente dibattuto riguarda la determinazione di tali quote, nell’ipotesi che un avente diritto (ad esempio il coniuge) dovesse rinunciare a quanto gli spetta. Infatti, mentre una parte di dottrina e giurisprudenza sostiene che chi rinuncia si deve considerare come se non esistesse ai fini divisori, l’altra parte sostiene che la quota non accettata si accresce proporzionalmente a favore degli altri beneficiari.
Vista l’incertezza che regnava la materia, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n. 13524, del 12 giugno 2006, ha disposto che ai fini della individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari e ai singoli legittimari nella stessa categoria, occorre fare riferimento alla situazione esistente al momento dell’apertura della successione, e non a quello che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento (per rinunzia o prescrizione) dell’azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari. Con la conseguenza che la quota dei legittimari non rinunzianti non si accresce per effetto della rinuncia da parte di uno di essi all’esperimento dell’azione di riduzione, né la quota viene ricalcolata come se il legittimario rinunciante non fosse mai venuto alla successione.
Per la Corte, quindi, la quota che sarebbe andata al legittimario rinunciante se avesse agito in riduzione non va in ogni caso a beneficio dei legittimari accettanti, né per accrescimento in senso tecnico, né a seguito del ricalcolo delle quote dei legittimari accettanti. Essa incrementa piuttosto la quota di cui il testatore poteva disporre liberamente, e quindi va a beneficio di donatari, eredi o legatari.

lunedì 25 gennaio 2010

Successione ereditaria: gli elementi che configurano il patto successorio, vietato dalla legge

Nel nostro ordinamento vige un principio in virtù del quale chiunque può disporre del proprio patrimonio per quando avrà cessato di vivere esclusivamente con il testamento e no con accordi – tecnicamente definiti “patti successori” - che rientrano nella categoria dei contratti.
La ragione del citato principio si base sulla considerazione che chi dispone lo deve fare liberamente e senza condizionamenti, con la facoltà di revocare in ogni momento, al contrario di ciò che accadrebbe se si stipulasse un vero e proprio contratto dal quale nascesse un vincolo che richiederebbe la volontà almeno di un altro soggetto.
Per comprendere la portato del citato divieto, si pensi che rientra nel divieto dei patti successori anche una donazione fatta in vita da un padre a uno dei propri figli per ricompensarlo di ciò che non gli verrà assegnato con la successiva eredità.
Proprio al fine di pronunciarsi su una causa che presentava caratteri analoghi, la Corte di Cassazione, con sentenza del 19 novembre 2009, n. 24450, ha statuito che sono patti successori, da un lato, le convenzioni aventi per oggetto una vera istituzione di erede rivestita della forma contrattuale e, dall’altro, quelle che abbiano per oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta e facciano sorgere un vinculum iuris, di cui la disposizione ereditaria rappresenti l’adempimento. Il patto successorio, ponendosi in contrasto con il principio fondamentale (e pertanto di ordine pubblico) del nostro ordinamento della piena libertà del testatore di disporre dei propri beni fino al momento della sua morte, è per definizione, non suscettibile della conversione ex art. 1424 codice civile, in un testamento, mediante la quale si realizzerebbe proprio lo scopo, vietato dall’ordinamento, di vincolare la volontà del testatore al rispetto di impegni, concernenti la propria successione, assunti con terzi.

venerdì 22 gennaio 2010

Contratti: quando si configura l’abuso di diritto

Non è raro nella prassi che, in seguito alla conclusione di un contratto, una delle due parti eserciti i diritti acquistati per finalità diverse rispetto a quelle per le quali si potrebbero legittimamente esercitare (a titolo esplicativo in fondo all’articolo si riporta una breve casistica, ma si immagini modifiche unilaterali e/o recesso del contratto immotivati o lesivi; maggiore onerosità della prestazione; prestazione eseguita in modo da favorire chi la espleta; esercizio di un diritto al solo fine di produrre un danno all’altra parte.).
Con sentenza n. 20106, del 18 settembre 2009, la Cassazione si è soffermata su questo fenomeno, che prende il nome di “abuso di diritto”, e facendo il punto ha chiarito che costituiscono principi generali del diritto delle obbligazioni quelli secondo cui le parti di un rapporto contrattuale debbono comportarsi secondo le regole della correttezza (art. 1175 c.c.) e che l'esecuzione dei contratti debba avvenire secondo buona fede (art. 1375).
In tema di contratti, il principio della buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, deve presiedere all'esecuzione del contratto, così come alla sua formazione ed alla sua interpretazione ed, in definitiva, accompagnarlo in ogni sua fase (Cass. 5.3.2009 n. 5348; Cass. 11.6.2008 n. 15476).
Ne consegue che la clausola generale di buona fede e correttezza è operante, tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio (art. 1175 cod. civ.), quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti all'esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.).
In questa prospettiva, si è pervenuti ad affermare che il criterio della buona fede costituisce strumento, per il giudice, atto a controllare, anche in senso modificativo od integrativo, lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi.
La buona fede, in sostanza, serve a mantenere il rapporto giuridico nei binari dell'equilibrio e della proporzione.
Criterio rivelatore della violazione dell'obbligo di buona fede oggettiva è quello dell'abuso del diritto, che lungi dal presupporre una violazione in senso formale, delinea l'utilizzazione alterata dello schema formale del diritto, finalizzata al conseguimento di obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal Legislatore.
Gli elementi costitutivi dell'abuso del diritto - ricostruiti attraverso l'apporto dottrinario e giurisprudenziale - sono i seguenti: 1) la titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto; 2) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate; 3) la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico od extragiuridico; 4) la circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrifico cui è soggetta la controparte.
Come conseguenze di tale eventuale abuso, l'ordinamento pone una regola generale che rifiuta la tutela ai poteri, diritti e interessi, esercitati in violazione delle corrette regole di esercizio, posti in essere con comportamenti contrari alla buona fede oggettiva, volta a impedire che possano essere conseguiti o conservati i vantaggi ottenuti - ed i diritti connessi - attraverso atti di per sé strutturalmente idonei, ma esercitati in modo da alterarne la funzione, violando la normativa di correttezza, che è regola cui l'ordinamento fa espresso richiamo nella disciplina dei rapporti di autonomia privata (Cass. 8.4.2009 n. 8481; Cass. 20.3.2009 n. 6800; Cass. 17.10.2008 n. 29776; Cass. 4.6.2008 n. 14759; Cass. 11.5.2007 n. 10838).
Deve, con ciò, pervenirsi a questa conclusione: oggi, i principi della buona fede oggettiva, e dell'abuso del diritto, debbono essere selezionati e rivisitati alla luce dei principi costituzionali - funzione sociale ex art. 42 Cost. - e della stessa qualificazione dei diritti soggettivi assoluti.

CASISTICA
Così, in materia societaria è stato sindacato, in una deliberazione assembleare di scioglimento della società, l'esercizio del diritto di voto sotto l'aspetto dell'abuso di potere, ritenendo principio generale del nostro ordinamento, anche al di fuori del campo societario, quello di non abusare dei propri diritti - con approfittamento di una posizione di supremazia - con l'imposizione, nelle delibere assembleari, alla maggioranza, di un vincolo desunto da una clausola generale quale la correttezza e buona fede (contrattuale).
In questa ottica i soci debbono eseguire il contratto secondo buona fede e correttezza nei loro rapporti reciproci, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., la cui funzione è integrativa del contratto sociale, nel senso di imporre il rispetto degli equilibri degli interessi di cui le parti sono portatrici.
E la conseguenza è quella della invalidità della delibera, se è raggiunta la prova che il potere di voto sia stato esercitato allo scopo di ledere gli interessi degli altri soci, ovvero risulti in concreto preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente i soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, in violazione del canone generale di buona fede nell'esecuzione del contratto (v. Cass. 11.6.2003 n. 9353).
Con il rilievo che tale canone generale non impone ai soggetti un comportamento a contenuto prestabilito, ma rileva soltanto come limite esterno all'esercizio di una pretesa, essendo finalizzato al contemperamento degli opposti interessi (Cass. 12.12.2005 n. 27387).
Ancora, sempre nell'ambito societario, la materia dell'abuso del diritto è stata esaminata con riferimento alla qualità di socio ed all'adempimento secondo buona fede delle obbligazioni societarie ai fini della sua esclusione dalla società (Cass. 19.12.2008 n. 29776), ed al fenomeno dell'abuso della personalità giuridica quando essa costituisca uno schermo formale per eludere la più rigida applicazione della legge (v. anche Cass. 25.1.2000 n. 804; Cass. 16.5.2007 n. 11258).
In tal caso, proprio richiamando l'abuso, ne sarà possibile, per così dire, il suo “disvelamento” (piercing the corporate veil).
Nell'ambito, poi, dei rapporti bancari è stato più volte riconosciuto che, in ossequio al principio per cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede (art. 1375 cod. civ.), non può escludersi che il recesso di una banca dal rapporto di apertura di credito, benché pattiziamente consentito anche in difetto di giusta causa, sia da considerarsi illegittimo ove in concreto assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari (Cass. 21.5.1997 n. 4538; Cass. 14.7.2000 n. 9321; Cass. 21.2.2003 n. 2642).
E, con riferimento ai rapporti di conto corrente, è stato ritenuto che, in presenza di una clausola negoziale che, nel regolare tali rapporti, consenta all'istituto di credito di operare la compensazione tra i saldi attivi e passivi dei diversi conti intrattenuti dal medesimo correntista, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, la contestazione sollevata dal cliente che, a fronte della intervenuta operazione di compensazione, lamenti di non esserne stato prontamente informato e di essere andato incontro, per tale motivo, a conseguenze pregiudizievoli, impone al giudice di merito di valutare il comportamento della banca alla stregua del fondamentale principio della buona fede nella esecuzione del contratto. Con la conseguenza, in caso contrario, del riconoscimento a carico della banca, di una responsabilità per risarcimento dei danni (Cass. 28.9.2005 n. 18947).
In materia contrattuale, poi, gli stessi principii sono stati applicati, in particolare, con riferimento al contratto di mediazione (Cass. 5.3.2009 n. 5348), al contratto di sale and lease back connesso al divieto di patto commissorio ex art. 2744 c.c. (Cass. 16.10.1995 n. 10805; Cass. 26.6.2001 n. 8742; Cass. 22.3.2007 n. 6969; Cass. 8.4.2009 n. 8481), ed al contratto autonomo di garanzia ed exceptio doli (Cass. 1.10.1999 n. 10864; Cass. 28.7.2004 n. 14239; Cass. 7.3.2007 n. 5273).
Del principio dell'abuso del diritto è stato, da ultimo, fatto frequente uso in materia tributaria, fondandolo sul riconoscimento dell'esistenza di un generale principio antielusivo (v. per tutte S.U. 23.10.2008 nn. 30055, 30056, 30057).

mercoledì 20 gennaio 2010

Le condizioni per considerare infortuni sul lavoro quello che si verifica nel tragitto casa-lavoro

E’ lecito domandarsi quale sia la portata del comma aggiunto dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 12, al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2, che, alle condizioni specificamente previste, assimila gli spostamenti necessari per recarsi sul luogo di lavoro all'esecuzione della prestazione, al fine di poter domandare il legittimo risarcimento dei danni in caso d’infortunio.
A tale delicata domanda dà una risposta la Corte di Cassazione, che, con sentenza 11 giugno 2009, n. 13599, chiarisce che il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 2, detta la norma fondamentale della materia, secondo la quale l'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in "occasione di lavoro". Sulla nozione di "occasione di lavoro", la giurisprudenza di legittimità precisa che tale condizione si realizza ogniqualvolta lo svolgimento di un'attività lavorativa, pur non essendo la causa, costituisce l'occasione dell'infortunio e cioè quando determini l'esposizione del soggetto protetto al rischio di esso, dando luogo ad un nesso eziologico (rapporto causa-effetto), seppur mediato e indiretto.
Nondimeno, sul tema del nesso eziologico, l'evoluzione giurisprudenziale, anche sull'impulso degli interventi della Corte costituzionale (vedi, in particolare, C. Cost. n. 55 del 1981) è pervenuta a ribaltare il convincimento che il fatto delittuoso dei compagni di lavoro o dei terzi interrompesse qualsiasi nesso causale con l'esecuzione della prestazione. Si ritiene, ormai pacificamente, che le aggressioni subite dal lavoratore a scopo di rapina, sia nello stesso luogo di lavoro, sia in altri luoghi, ma tuttavia in qualche modo collegate all'esecuzione della prestazione, siano coperte dalla garanzia assicurativa (Cass. 21 luglio 1988, n. 4716; 23 febbraio 1989, n. 1014; 18 gennaio 1991, n. 430; 11 aprile 1998, n, 3747; 13 dicembre 2000, n. 1569); alla medesima conclusione si è giunti anche in caso di omicidio volontario, originato tuttavia da comportamenti tenuti dal lavoratore nell'esercizio delle sue mansioni (Cass. 28 gennaio 1999, n. 774); una ulteriore estensione si è registrata con riferimento all'ipotesi di particolare rischio ambientale, in fattispecie di paese estero con diffusa ostilità verso l'attività svolta dall'impresa e i soggetti di diversa nazionalità (Cass. 2 ottobre 1998, n. 9801).
E tuttavia è rimasto fermo il principio secondo il quale non è possibile ignorare il preciso elemento normativo dell'occasione di lavoro, cosicchè, per la configurazione dell'infortunio sul lavoro ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, non è sufficiente che sussista la causa violenta e che tale causa abbia coinvolto l'assicurato nel luogo ove egli svolge le sue mansioni, ma è necessario che tale causa sia connessa all'attività lavorativa, nel senso cioè che inerisca a tale attività e sia almeno, occasionata dal suo esercizio. Il principio è valso ad escludere l'occasione di lavoro, in particolare, per gli omicidi in alcun modo connessi con il lavoro, sul rilievo che la "mera presenza" dell'infortunato sul posto di lavoro e la coincidenza temporale dell'infortunio con la prestazione lavorativa, costituiscono soltanto un "indizio" della sussistenza del rapporto "occasionale" e non la prova di esso, posto che non può escludersi - specie quando trattasi di omicidio volontario -che l'evento dannoso sarebbe stato comunque consumato dall'aggressore, ricercando l'occasione propizia anche in tempo e luogo diversi da quelli della prestazione di lavoro (Cass. 23 febbraio 1989, n. 1017; 19 gennaio 1998, n. 447; 29 ottobre 1998, n. 108159).
Il descritto complesso di regole e principi non risulta in alcun modo derogato per effetto dell'introduzione dell'ipotesi legislativa dell'infortunio in itinere.
Il comma aggiunto dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 12, al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2, alle condizioni specificamente previste assimila gli spostamenti necessari per recarsi sul luogo di lavoro all'esecuzione della prestazione, ma chiaramente non incide sul requisito dell'occasione di lavoro, da riferire, in tal caso al nesso con la necessità degli spostamenti e dei percorsi. In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità (Cass. 14 febbraio 2008, n. 3776) si è spinta fino al punto di ravvisare l'occasione di lavoro nella rapina subita dal lavoratore in itinere e allo scopo di sottrargli il mezzo privato adoperato (motoveicolo).
Ma il collegamento con il lavoro è stato individuato nel possesso di un bene patrimoniale, quale strumento necessario attraverso il quale si realizzava l'iter protetto. Del resto, più in generale, va considerato che l'itinerario seguito e i mezzi di locomozione adoperati presentano sempre un nesso di occasionalità necessaria con episodi delittuosi diretti a colpire vittime casuali.

Illegittimo il frazionamento di un debito con l’emissione di molteplici decreti ingiuntivi

Statuendo su di una controversia nata successivamente alla contestazione dell’emissione di molteplici decreti ingiuntivi conseguenti a un arbitrario frazionamento di un unico debito, la Cassazione ha fissato un principio di diritto che costituirà un monito per le parti di qualunque rapporto obbligatorio.
Con sentenza n. 24539 del 20 novembre 2009, infatti, la i Supremi Giudici, alla luce di recenti sentenze della medesima Corte (Cass. 11 giugno 2008, n. 15746; Cass., Sez. Un., 15 novembre 2007, n. 23726), hanno disposto che deve ulteriormente ribadirsi che non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell'obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione peggiorativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale.

martedì 19 gennaio 2010

Danni da vaccino: ecco quando scatta l'indennizzo

Con decreto ministeriale del 21 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.9 del 13 gennaio 2010, è stata integrata la normativa relativa ai benefici cui hanno diritto le persone danneggiate dalle vaccinazioni, individuando i criteri necessari alla formazione delle graduatorie necessarie all'applicazione dei benefici stessi. La legge n.210/92 stabilisce che chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie (per legge o per ordinanza) di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato. Ulteriori benefici sono stati introdotti dalla L. n.229/05 (cioè un ulteriore indennizzo pari rispettivamente a sei, cinque o quattro volte la somma attribuita dalla Legge n. 210, a seconda della categoria ascritta). Queste, in sintesi, alcune disposizioni del decreto: il Ministero provvede alla corresponsione dell'indennizzo aggiuntivo e dell'assegno una tantum previsti dalla legge n. 229/2005, nonché alla formazione di una graduatoria, sulla base del criterio cronologico di presentazione delle istanze degli aventi titolo, accompagnato dai parametri correttivi della gravità dell'affezione o della difficoltà economica degli aventi titolo e dei loro nuclei familiari. Il parametro della gravità dei danni subiti è stabilito in base alla L. 210/92; quello della difficoltà economica degli aventi titolo o dei loro nuclei familiari è determinato dall'indicatore economico ISEE; indennizzo aggiuntivo e rate dell'assegno una tantum sono stabiliti secondo apposite graduatorie.