Cerca su Google

Ricerca personalizzata

lunedì 30 novembre 2009

Il condominio non ha diritto al risarcimento per i processi troppo lunghi

I condomini sono tra i luoghi in cui il tasso di litigiosità è particolarmente elevato, e non stupisce, pertanto, che siano parte di numerosi procedimenti civili, e tra le principali vittime della lentezza dei processi.
Proprio su questo argomento è di recente intervenuta la Cassazione che con sentenza n. 22558 del 22 ottobre 2009 ha escluso la legittimità attiva dell’amministratore, salvo che ricorrano determinate condizioni, chiarendo che il condominio è privo di personalità giuridica in quanto la sua unica funzione è la gestione delle cose comuni, per cui l’amministratore può agire solo in virtù della delibera assembleare, anche nella non totalità, a tutela della gestione delle stesse mentre per quanto concerne i diritti che i condomini vantano unicamente come singoli è necessario uno specifico mandato da parte di tutti condomini. Non vi è dubbio, pertanto, che il diritto all’equo indennizzo per la ragionevole durata del processo non spetti all’ente condominiale che è preposto unicamente alla gestione della cosa comune, in quanto l’eventuale patema d’animo conseguente la pendenza del processo troppo lungo incide unicamente sui condomini che quindi sono titolari uti singoli del risarcimento.

E’ reato lanciare dal balcone oggetti, acqua sporca e rifiuti

Per alcune persone è costume lanciare dal proprio balcone o dalla propria finestra oggetti, acqua sporca e/o rifiuti. Ebbene, uno di questi casi è stato esaminato dai Giudici della Sezione I della Cassazione penale, che con sentenza n. 26145 del 23 giugno 2009 ha stabilito che risponde del reato di cui all'articolo 659 del Codice Penale (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) e di cui all'articolo 674 del Codice Penale (Getto pericoloso di cose), colui che con rumori e strepiti disturbi il riposo e le occupazioni degli occupanti l'appartamento sottostante in condominio e getti nel cortile dei vicini vari oggetti, anche pericolosi, acqua sporca e rifiuti, causi rumori fortissimi e molesti provocati in ora notturna dal rotolamento sul pavimento e della collisione di grosse biglie o bocce.

venerdì 27 novembre 2009

Il diritto di sopraelevare: diritto, divieto e riconoscimenti per gli altri condomini

La costruzione di un’ulteriore unità abitativa da parte del condomino dell’ultimo piano di un edificio può essere motivo di attrito all’interno del condominio. Con una nuova sentenza, la Cassazione torna su questa problematica chiarendo alcuni aspetti.
Con sentenza n. 21629, del 12 ottobre 2009, i Giudici della Suprema Corte stabiliscono che
il diritto di sopraelevare nuovi piani o nuove fabbriche spetta al proprietario esclusivo del lastrico solare o dell'ultimo piano di un edificio condominiale con le limitazioni previste dall'art. 1127 c.c. (condizioni statiche, stabilità) senza necessità di alcun riconoscimento da parte degli altri condomini, mentre limiti o divieti all'esercizio di tale diritto possono esser costituiti soltanto con espressa pattuizione, che può esser contenuta anche nel regolamento condominiale di tipo contrattuale (sentenza 6/12/2000 n. 15504), e fatti valere da ciascuno dei condomini sia come tale, sia quale proprietario esclusivo di una porzione dell'edificio (sentenze 3/12/1994 n. 10397; 25/10/1988 n. 5776).
In ipotesi di sopraelevazione di edificio condominiale, i proprietari dei piani (o delle porzioni di piano) risultanti, entrano a far parte del condominio ipso facto e ipso iure e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 1117 c.c., acquistano senz'altro un diritto di comunione su tutte le parti di edificio ivi menzionate, ancorchè comprese nei piani preesistenti (sentenza 11/5/1984 n. 2889).
L'indennità prevista dall'art. 1127 c.c., u.c. trae fondamento dalla considerazione che, per effetto della sopraelevazione, il proprietario dell'ultimo piano aumenta, a scapito degli altri condomini, il proprio diritto sulle parti comuni dell'edificio che, ai sensi dell'art. 1118 c.c., comma 1, è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene (sentenza 16/6/2005 n. 12880).

Animali e condominio: guerra e pace!

Un motivo di litigio molto frequente nei condomini è la contestata presenza di animali domestici.
Per risolvere la prima problematica occorre accertare quanto stabilito dal regolamento di condominio, e ancora prima verificare la natura di quest’ultimo. Infatti, qualora il regolamento fosse contrattuale (adottato con l’accordo di tutti) l’eventuale clausola che vietasse di possedere animali costituirebbe un inadempimento in senso stretto che esporrebbe l’obbligato persino al risarcimento, oltre all’obbligo di allontanamento dell’animale acquistato. In caso di regolamento assembleare (adottato con le maggioranze prescritte dal codice civile) a nessun condomino (compreso colui che abbia manifestato il proprio consenso all’adozione del regolamento violato) potrebbe vietarsi il possesso di animali domestici, poiché una norma che ponesse una limitazione alla proprietà privata richiederebbe una ulteriore manifestazione di volontà, che non potrebbe desumersi da quella manifestata in sede di approvazione del regolamento medesimo (Cass. 04/12/1993, n. 12028).
L’uso dell’ascensore (bene comune) è consentito all’animale salvo che il regolamento, di qualunque natura esso sia, lo vieti. L’assenza dell’eventuale preclusione non esime il proprietario dell’animale dall’evitare che lo stesso ascensore possa sporcarsi o danneggiarsi a causa del suo animale. Resta ferma, in ogni caso, la sua responsabilità, e il correlato obbligo di risarcire l’eventuale danno.

giovedì 26 novembre 2009

L’eccesso di velocità non può essere accertato con la sola percezione del vigile

I Giudici della Suprema Corte hanno di recente affermato un principio di estrema importanza, distinguendo tra ciò che può essere rilevato dal vigile con i suoi sensi, e ciò che richiede necessariamente l’ausilio di determinati strumenti elettronici.
Con la sentenza n. 22891 del 28 ottobre 2009, la Cassazione ha accolto il ricorso di un automobilista multato perche non indossava le cinture di sicurezza e per eccesso di velocità rilevata dai sensi del vigile accertatore.
I Giudici della Cassazione hanno condiviso la sentenza del Giudice di pace che aveva dato conto analiticamente del perché la percezione dell’agente accertatore doveva ritenersi adeguata con riferimento alla accertata marcia senza fari anabbaglianti e senza cinture di sicurezza (verifiche che potevano essere fatte agevolmente e risultavano compatibili con la posizione in cui si trovava l’agente al momento dell’accertamento) e non sufficientemente adeguata quanto all’accertamento del superamento del limite prudenziale di velocità. Il Giudice di pace ha infatti chiarito che, dalla stessa descrizione dell’agente, risultavano carenti elementi oggettivi cui ancorare la valutazione operata, che in definitiva era risultata esclusivamente riferita alla sua percezione soggettiva.

Il turista che non può partire per cause gravi ha diritto al risarcimento

In vista delle prossime vacanze, pare ancora opportuno soffermarsi su alcune pronunce della Cassazione che faranno certamente piacere ai viaggiatori.
Con sentenza numero 26985 del 20 dicembre 2007, la Corte di Cassazione ha stabilito che il turista che, per colpa a lui non addebitabile, non è riuscito a partire a causa di un motivo molto serio, deve essere rimborsato. Se la causa della mancata partenza è la sua morte improvvisa ad essere rimborsata deve essere la sua famiglia. A tale conclusione i giudici della Suprema Corte sono giunti mettendo in rilievo che vi è una differenza tra i motivi futili e motivi cosiddetti serissimi (ricovero ospedaliero, morte) che impediscono la partenza. Infatti, «il venir meno dell’interesse creditorio può essere legittimamente determinato anche dalla sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, qualora essa si presenti come non imputabile al creditore, nonché oggettivamente incidente sull’interesse che risulta esplicitato nel contratto: una impossibilità tale, cioè, da vanificare o rendere irrealizzabile la finalità turistica».
Devono, invece, ritenersi “non serie” «le finalità ulteriori per le quali il turista si induce a stipulare il contratto, quali il desiderio di allontanarsi dalla famiglia o dalla cerchia degli amici, l’esigenza di un distacco dall’ambiente di lavoro, la necessità di riprendersi da un periodo di stress, la ricerca di avventure post-matrimoniali».

mercoledì 25 novembre 2009

Se il volo ritarda più di tre ore, la compagnia aerea deve risarcire

Il periodo delle vacanze natalizie si avvicina, ed è bene che i viaggiatori sappiano che con la sentenza n. C 402/07 e C 432/07 del 19/11/2009, la Corte di Giustizia europea estende i loro diritti riconoscendo il diritto a un indennizzo, che non esclude l’ulteriore risarcimento dei danni, qualora il volo dovesse accumulare tre o più ore di ritardo.
Premettendo che l’indennizzo in esame viene riconosciuto anche nell’ipotesi in cui i passeggeri venissero “dirottati” su un altro volo, poiché tale ipotesi integrerebbe quella di “volo cancellato” espressamente previsto dal Regolamento (CE) n. 261/2004, i Giudici della Corte europea hanno evidenziato che la circostanza che tale regolamento non disciplini espressamente l’eventuale ritardo, deve essere colmata effettuando una interpretazione della disciplina che tenga conto della ragione cui essa è ispirata, e che pertanto deve portare alla sua estensione anche alla fattispecie del ritardo che determina un indennizzo a favore del passeggero da liquidarsi secondo gli stessi criteri previsti per il volo cancellato, ovvero: euro 250 per i voli, intracomunitari o internazionali, inferiori o pari a 1.500 Km; euro 400 per i voli intracomunitari superiori a 1.500 km e per quelli internazionali trai 1.500 e i 3.500 km; euro 600 per i voli internazionali superiori a 3.500 km.