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venerdì 6 novembre 2009

Danni causati dalla cattiva manutenzione del manto stradale

A molti sarà capitato di imbattersi in vere e proprie voragini che inspiegabilmente si creano nel manto stradale, o molto più semplicemente di percorrere strade accidentate a volte quanto un sentiero di aperta campagna. Legittimo, pertanto, è chiedersi a chi si debba imputare la responsabilità di un eventuale danno che si dovesse produrre a un mezzo o a una persona. Tale fattispecie viene generalmente ricondotta nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043, c. c.; ma oggi è sempre più frequente il ricorso all'art. 2051, c.c., che discpilina la responsabilità del danno cagionato dalle cose in custodia. In passato, infatti, prevaleva l'opinione secondo cui la P.A. non potesse controllare e repentinamente intervenire sull'intera rete stradale di propria competenza. Oggi, invece, un filone giurisprudenziale sempre più consistente ha assunto l'opinione opposta, ritenendo che quanto sinora negato in realtà sia possibile, almeno in riferimento alle situazioni di pericolo imminente connesse alla struttura e alla pertinenza della strada, versando nel caso fortuito allorquando il danno sia causato dagli stessi utenti, o da una repentina alterazione dello stato delle cose che non possa essere prontamente segnalata o rimossa (Cass. 11 giugno 2009, n. 13550).
Adesso il danneggiato ha un'arma in più per ottenere il giusto risarcimento.

martedì 3 novembre 2009

Se l'edificio è causa dello smottamento, il proprietario deve rimuovere il pericolo

Se gli immobili sono la causa di smottamenti a causa delle modalità di costruzione, grava sul proprietario dello stesso l'onere di rimuovere il pericolo che ne dovesse derivare.
Con questa motivazione i giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno respinto il ricorso proposto dai proprietari di un edificio causa di uno smottamento, per il quale il P.M. aveva disposto il sequestro per il pericolo che ne derivava anche alle persone.
Secondo i giudici, infatti, sussiste il reato di cui all'art. 677, c.p., (omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina), qualora lo smottamento del terreno sia dovuto all'assenza del sistema fognante e denantre che avrebbe dovuto convogliare le acque (Cass. pen., Sez. I, 14/10/2009, n. 40034).

sabato 31 ottobre 2009

Aiutiamo gli alluvionati di Messina

Purtroppo le iniziative per aiutare gli alluvionati di Messina sono state decisamente poche. Ciononostante qualcosa è stato fatto, e deve essere reso noto a tutti. Tra queste c'è l'apertura di un conto corrente per raccogliere fondi aperto presso la UniCredit Banca, il cui IBAN è il seguente: IT 54 R 01020 04600 000350350350.
Potrà sembrare banale ribadirlo, ma ricordiamoci che anche una piccola donazione può rappresentare un grosso aiuto per persone che sono costrette a ripartire da zero