La Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di infortuni sul lavoro, riasserendo il principio secondo cui al datore di lavoro non è imputabile alcuna responsabilità se l’infortunio del suo dipendente sia da mettere in relazione al comportamento colposo di quest’ultimo.
Con sentenza penale del 23/02/2010, n. 7267, infatti, i Supremi Giudici hanno statuito che quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell’eccezionalità e dell’abnormità gli effetti finali sono da imputare esclusivamente al lavoratore stesso. Per carattere “abnorme” deve intendersi non solo, secondo quanto prevalentemente sostenuto in giurisprudenza, la condotta tenuta in un “ambito estraneo” alle mansioni affidate al lavoratore e, pertanto, concettualmente al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro, ma anche quella che pur rientrando nelle “mansioni proprie” del lavoratore sia consistita in qualcosa di radicalmente e ontologicamente lontano dalle pur ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell’esecuzione del lavoro.
mercoledì 10 marzo 2010
La posizione della Cassazione in materia di danno da dequalificazione professionale
Con sentenza del 22/02/2010, n. 4063, le Sezioni Unite della Cassazione si pronunciano sul danno derivante da dequalificazione professionale, specificando come deve essere provato, in presenza di quali condizioni esso si verifichi e quali interessi devono essere lesi.
Relativamente alla prova del danno, i Supremi Giudici confermano il precedente indirizzo giurisprudenziale (Cass. n. 6572 del 24/03/2006; Cass. n. 29832 del 19/12/2008), sostenendo che, in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo, dovendo il danno non patrimoniale essere dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno.
Inoltre, la Corte chiarisce che nella disciplina del rapporto di lavoro, ove numerose disposizioni assicurano una tutela rafforzata alla persona del lavoratore con il riconoscimento di diritti oggetto di tutela costituzionale (artt. 32 e 37 Cost.), il danno non patrimoniale è configurabile ogni qualvolta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, i diritti della persona del lavoratore, concretizzando un "vulnus" ad interessi oggetto di copertura costituzionale; questi ultimi, non essendo regolati "ex ante" da norme di legge, per essere suscettibili di tutela risarcitoria dovranno essere individuati, caso per caso, dal giudice del merito, il quale, senza duplicare il risarcimento (con l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici), dovrà discriminare i meri pregiudizi - concretizzatisi in disagi o lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravità, come tali non risarcibili - dai danni che vanno risarciti, mediante una valutazione supportata da una motivazione congrua, coerente sul piano logico e rispettosa dei principi giuridici applicabili alla materia, sottratta, come tale, anche quanto alla quantificazione del danno, a qualsiasi censura in sede di legittimità (Cass. n. 10864 del 12/05/2009).
La liquidazione del danno non patrimoniale, infine, non può essere simbolica, dovendo essere adeguata all'entità del pregiudizio effettivo subito dal lavoratore; il quale deve essere valutato nel suo complesso, considerando la persistenza del comportamento lesivo (sia pure in mancanza di intenti di discriminazione o di persecuzione idonei a qualificarlo come mobbing), la lunga durata delle reiterate situazioni di disagio professionale e personale, consistite, fra l'altro, nel dover operare in un locale piccolo e fatiscente e privo di computer, nonché l'inerzia dell'amministrazione rispetto alle richieste del dipendente intese a non compromettere il suo patrimonio di esperienza e qualificazione professionale.
Relativamente alla prova del danno, i Supremi Giudici confermano il precedente indirizzo giurisprudenziale (Cass. n. 6572 del 24/03/2006; Cass. n. 29832 del 19/12/2008), sostenendo che, in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo, dovendo il danno non patrimoniale essere dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno.
Inoltre, la Corte chiarisce che nella disciplina del rapporto di lavoro, ove numerose disposizioni assicurano una tutela rafforzata alla persona del lavoratore con il riconoscimento di diritti oggetto di tutela costituzionale (artt. 32 e 37 Cost.), il danno non patrimoniale è configurabile ogni qualvolta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, i diritti della persona del lavoratore, concretizzando un "vulnus" ad interessi oggetto di copertura costituzionale; questi ultimi, non essendo regolati "ex ante" da norme di legge, per essere suscettibili di tutela risarcitoria dovranno essere individuati, caso per caso, dal giudice del merito, il quale, senza duplicare il risarcimento (con l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici), dovrà discriminare i meri pregiudizi - concretizzatisi in disagi o lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravità, come tali non risarcibili - dai danni che vanno risarciti, mediante una valutazione supportata da una motivazione congrua, coerente sul piano logico e rispettosa dei principi giuridici applicabili alla materia, sottratta, come tale, anche quanto alla quantificazione del danno, a qualsiasi censura in sede di legittimità (Cass. n. 10864 del 12/05/2009).
La liquidazione del danno non patrimoniale, infine, non può essere simbolica, dovendo essere adeguata all'entità del pregiudizio effettivo subito dal lavoratore; il quale deve essere valutato nel suo complesso, considerando la persistenza del comportamento lesivo (sia pure in mancanza di intenti di discriminazione o di persecuzione idonei a qualificarlo come mobbing), la lunga durata delle reiterate situazioni di disagio professionale e personale, consistite, fra l'altro, nel dover operare in un locale piccolo e fatiscente e privo di computer, nonché l'inerzia dell'amministrazione rispetto alle richieste del dipendente intese a non compromettere il suo patrimonio di esperienza e qualificazione professionale.
venerdì 5 marzo 2010
Il mandato per riscuotere il credito deve essere portato a conoscenza del debitore
Non è raro che nell’ambito di un rapporto contrattuale il creditore della prestazione conferisca mandato a un altro soggetto per procedere alla riscossione. Si pensi, al riguardo, alle pigioni di un contratto di locazione che il proprietario del bene riscuote “servendosi” di un familiare cui conferisce opportuno mandato.
Ebbene, se tale mandato non viene portato a conoscenza del debitore, nel nostro esempio il conduttore, questi non è obbligato a pagare.
E’ questa la conclusione della Corte di Cassazione la quale, con sentenza della Sez. II, del 13 novembre 2009, n. 24128, ha chiarito che pur convenendo con l'affermazione secondo la quale il conferimento di un mandato a riscuotere un credito non è soggetto particolari forme e, pertanto, ben avrebbe potuto essere contenuto in una scrittura privata con sottoscrizione non autenticata, deve tuttavia osservarsi che la preposizione, da parte del creditore, di un altro soggetto, incaricato di riscuotere in propria vece, il credito, per poter spiegare effetti nei confronti del debitore, deve essere preventivamente ed adeguatamente portata a conoscenza di quest'ultimo.
Siffatto principio si desume dalla giurisprudenza della stessa Corte, che con pronunce sia pur non recenti (n. 568/83, n. 735/67), ma non superate da successive di segno contrario, ha avuto modo di affermare che "la figura dell'adiectus solutionis causa - che è il soggetto indicato dal creditore, a chi sia obbligato nei suoi confronti, come la persona incaricata di ricevere la prestazione in nome proprio, ma per conto di esso creditore - non solo presuppone la costituzione del vincolo obbligatorio, ma implica che su di esso si sia innestato un rapporto trilaterale, in virtù del quale il creditore abbia indicato al debitore la persona legittimata a ricevere l'adempimento, in sua vece.
Il debitore che paghi in mancanza di un mandato opportunamente comunicatogli dal creditore, infatti,
si troverebbe esposto, nel caso di mancata successiva ratifica da parte del dominus, alle conseguenze di un incauto pagamento, inefficace, agli effetti dell'art. 1188 c.c., nei confronti del creditore, rimanendo pertanto obbligato verso quello (v. Cass. 17742/05, 2732/02, 2093/97).
Ebbene, se tale mandato non viene portato a conoscenza del debitore, nel nostro esempio il conduttore, questi non è obbligato a pagare.
E’ questa la conclusione della Corte di Cassazione la quale, con sentenza della Sez. II, del 13 novembre 2009, n. 24128, ha chiarito che pur convenendo con l'affermazione secondo la quale il conferimento di un mandato a riscuotere un credito non è soggetto particolari forme e, pertanto, ben avrebbe potuto essere contenuto in una scrittura privata con sottoscrizione non autenticata, deve tuttavia osservarsi che la preposizione, da parte del creditore, di un altro soggetto, incaricato di riscuotere in propria vece, il credito, per poter spiegare effetti nei confronti del debitore, deve essere preventivamente ed adeguatamente portata a conoscenza di quest'ultimo.
Siffatto principio si desume dalla giurisprudenza della stessa Corte, che con pronunce sia pur non recenti (n. 568/83, n. 735/67), ma non superate da successive di segno contrario, ha avuto modo di affermare che "la figura dell'adiectus solutionis causa - che è il soggetto indicato dal creditore, a chi sia obbligato nei suoi confronti, come la persona incaricata di ricevere la prestazione in nome proprio, ma per conto di esso creditore - non solo presuppone la costituzione del vincolo obbligatorio, ma implica che su di esso si sia innestato un rapporto trilaterale, in virtù del quale il creditore abbia indicato al debitore la persona legittimata a ricevere l'adempimento, in sua vece.
Il debitore che paghi in mancanza di un mandato opportunamente comunicatogli dal creditore, infatti,
si troverebbe esposto, nel caso di mancata successiva ratifica da parte del dominus, alle conseguenze di un incauto pagamento, inefficace, agli effetti dell'art. 1188 c.c., nei confronti del creditore, rimanendo pertanto obbligato verso quello (v. Cass. 17742/05, 2732/02, 2093/97).
L’autovelx non è soggetto a periodici controlli di taratura
Un’altra importante sentenza della Cassazione ribadisce che l’apparecchio per il rilevamento elettronico della velocità regolarmente omologato non è soggetto ai controlli di taratura.
Infatti, con sentenza della Sez. II, del 14 dicembre 2009, n. 26211, gli Ermellini hanno stabilito che questa Sezione ha già statuito che in tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall'art. 142 codice della strada, non vanno sottoposte ai controlli previsti dalla legge n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia cd metrologica diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie (Cass. 23978/07; adde Cass. 29333/08). La sentenza citata, come le altre coeve, ha esaminato e risolto tutte le problematiche in argomento e a questo orientamento occorre dare seguito.
Le multe rilevate con i suddetti apparecchi, pertanto, sono legittime.
Infatti, con sentenza della Sez. II, del 14 dicembre 2009, n. 26211, gli Ermellini hanno stabilito che questa Sezione ha già statuito che in tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall'art. 142 codice della strada, non vanno sottoposte ai controlli previsti dalla legge n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia cd metrologica diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie (Cass. 23978/07; adde Cass. 29333/08). La sentenza citata, come le altre coeve, ha esaminato e risolto tutte le problematiche in argomento e a questo orientamento occorre dare seguito.
Le multe rilevate con i suddetti apparecchi, pertanto, sono legittime.
mercoledì 3 marzo 2010
La Cassazione interviene su uno dei requisiti per ottenere le agevolazioni prima casa
L’acquirente di una casa non di lusso che voglia beneficiare del regime tributario agevolato previsto per la prima casa, non deve essere, tra l’altro, proprietario di altra casa d’abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare.
Sulla nozione di “altra casa di abitazione” si è da sempre discusso, poiché secondo alcuni tale definizione sarebbe da intendere in senso oggettivo e consentirebbe le agevolazione a condizione che l’acquirente non possieda altri appartamenti; secondo altri, invece, dovrebbe interpretarsi soggettivamente e permetterebbe a chi sia già proprietario di altro immobile di godere delle agevolazioni prima casa a condizione che questo non sia concretamente utilizzabile (ad es. per mancanza di abitabilità o per eccessiva lontananza dal posto di lavoro).
Con ordinanza dell’8 gennaio 2010, n. 100, la Cassazione è intervenuta sulla problematica stabilendo che occorre, invero, osservare che, secondo consolidati canoni ermeneutici di questa Corte (che non vi è motivo di disattendere), in tema di agevolazioni tributarie e con riguardo ai benefici per l'acquisto della "prima casa", l'art. 1, comma 4, e nota 2^ bis, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - nel prevedere, tra le altre condizioni per l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta di registro, la non possidenza, di altra abitazione - si riferisce, anche alla luce della ratio della disciplina, ad una disponibilità non meramente oggettiva, bensì soggettiva, nel senso che ricorre il requisito dell'applicazione del beneficio, anche all'ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi suoi e della famiglia (cfr. Cass. 11564/06, 17938/03, 10935/03, 6492/03, 2418/03).
Sulla nozione di “altra casa di abitazione” si è da sempre discusso, poiché secondo alcuni tale definizione sarebbe da intendere in senso oggettivo e consentirebbe le agevolazione a condizione che l’acquirente non possieda altri appartamenti; secondo altri, invece, dovrebbe interpretarsi soggettivamente e permetterebbe a chi sia già proprietario di altro immobile di godere delle agevolazioni prima casa a condizione che questo non sia concretamente utilizzabile (ad es. per mancanza di abitabilità o per eccessiva lontananza dal posto di lavoro).
Con ordinanza dell’8 gennaio 2010, n. 100, la Cassazione è intervenuta sulla problematica stabilendo che occorre, invero, osservare che, secondo consolidati canoni ermeneutici di questa Corte (che non vi è motivo di disattendere), in tema di agevolazioni tributarie e con riguardo ai benefici per l'acquisto della "prima casa", l'art. 1, comma 4, e nota 2^ bis, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - nel prevedere, tra le altre condizioni per l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta di registro, la non possidenza, di altra abitazione - si riferisce, anche alla luce della ratio della disciplina, ad una disponibilità non meramente oggettiva, bensì soggettiva, nel senso che ricorre il requisito dell'applicazione del beneficio, anche all'ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi suoi e della famiglia (cfr. Cass. 11564/06, 17938/03, 10935/03, 6492/03, 2418/03).
martedì 2 marzo 2010
Pirateria informatica: responsabilità dei gestori dei siti e divieto d’accesso … a internet!
La sentenza della Cassazione 29 settembre - 23 dicembre 2009, n. 49437, si segnala per i principi che fissa, alcuni dei quali anche di segno contrario rispetto ai precedenti.
I giudici della Cassazione, infatti, ritengono che l’utilizzo di tecnologie di trasmissione peer-to-peer (quelle cioè che consentono il trasferimento di file direttamente tra utenti, anziché dal sito web all’utente) non esclude la configurabilità del reato di cui all’art. 171, comma 1, lett. A-bis, L.D.A. (che punisce l’attività di chi metta a disposizione del pubblico attraverso internet opere protette dal diritto d’autore) da parte del titolare del sito web. E ciò sebbene, attraverso la tecnologia in questione, il titolare del sito non “detenga” mai nei propri database l’opera protetta, che al contrario si trova presso gli utenti, e da questi stessi trasferita ad altri soggetti.
In tale ipotesi – ferma restando l’illiceità della condotta degli utenti che uploadano i file, mettendoli a disposizione di altri – anche il titolare del sito web concorre nel medesimo reato, qualora non si limiti a mettere a disposizione degli utenti il protocollo di comunicazione peer-to-peer, ma faccia qualcosa di più, come ad esempio indicizzare le informazioni che provengono dagli utenti, rendendo più facile l’individuazione delle opere magari attraverso un motore di ricerca.
Inoltre, secondo i Supremi Giudici, è legittima l’ordinanza cautelare che non si limiti al sequestro di un sito web illegale, ma disponga che gli ISP (Internet Service Provider) – pur estranei al reato – inibiscano agli utenti l’accesso al sito.
In tal caso il provvedimento cautelare assume un contenuto complesso: da un lato, quello tipico del sequestro preventivo, di carattere reale, legittimo anche nei confronti di un sito web, poiché ha ad oggetto l’apprensione di una res non necessariamente materiale (giurisprudenza costante a riguardo). Dall’altro, una vera e proprio inibitoria, priva del carattere reale, ma non per questo illegittima se rispettosa dei principi di legalità e tipicità.
E invero, il D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70 (in attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa ai servizi della società dell’informazione) configura in capo all’autorità giudiziaria uno speciale potere inibitorio, in deroga al principio della libera circolazione dei servizi di accesso alla rete internet, che le consente di ordinare agli ISP di precludere agli utenti l’accesso alla rete internet, al fine di evitare il perpetrarsi del reato di cui all’art. 171-ter, comma 2, lett. a-bis L.D.A..
L’ultimo principio che si segnala per la netta inversione, riguarda la competenza territoriale, in quanto la Cassazione ha respinto l’eccezione di difetto giurisdizione fondata sulla mera localizzazione all’estero dell’hardware del sito, perché, ritenendo i titolari del sito responsabili del reato in esame in “concorso” con l’utente finale, ha applicato l’art. 6 c.p. al caso di specie. Ne discende che, poiché il reato – attraverso il download dell’utente – si perfeziona nel territorio italiano, a nulla rileva che l’attività di trasmissione dei dati attraverso la rete internet avvenga al di fuori dei confini nazionali, essendo sufficiente che una parte dell’azione penalmente rilevante sia avvenuta nel territorio dello Stato per considerare l’illecito come commesso in Italia.
I giudici della Cassazione, infatti, ritengono che l’utilizzo di tecnologie di trasmissione peer-to-peer (quelle cioè che consentono il trasferimento di file direttamente tra utenti, anziché dal sito web all’utente) non esclude la configurabilità del reato di cui all’art. 171, comma 1, lett. A-bis, L.D.A. (che punisce l’attività di chi metta a disposizione del pubblico attraverso internet opere protette dal diritto d’autore) da parte del titolare del sito web. E ciò sebbene, attraverso la tecnologia in questione, il titolare del sito non “detenga” mai nei propri database l’opera protetta, che al contrario si trova presso gli utenti, e da questi stessi trasferita ad altri soggetti.
In tale ipotesi – ferma restando l’illiceità della condotta degli utenti che uploadano i file, mettendoli a disposizione di altri – anche il titolare del sito web concorre nel medesimo reato, qualora non si limiti a mettere a disposizione degli utenti il protocollo di comunicazione peer-to-peer, ma faccia qualcosa di più, come ad esempio indicizzare le informazioni che provengono dagli utenti, rendendo più facile l’individuazione delle opere magari attraverso un motore di ricerca.
Inoltre, secondo i Supremi Giudici, è legittima l’ordinanza cautelare che non si limiti al sequestro di un sito web illegale, ma disponga che gli ISP (Internet Service Provider) – pur estranei al reato – inibiscano agli utenti l’accesso al sito.
In tal caso il provvedimento cautelare assume un contenuto complesso: da un lato, quello tipico del sequestro preventivo, di carattere reale, legittimo anche nei confronti di un sito web, poiché ha ad oggetto l’apprensione di una res non necessariamente materiale (giurisprudenza costante a riguardo). Dall’altro, una vera e proprio inibitoria, priva del carattere reale, ma non per questo illegittima se rispettosa dei principi di legalità e tipicità.
E invero, il D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70 (in attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa ai servizi della società dell’informazione) configura in capo all’autorità giudiziaria uno speciale potere inibitorio, in deroga al principio della libera circolazione dei servizi di accesso alla rete internet, che le consente di ordinare agli ISP di precludere agli utenti l’accesso alla rete internet, al fine di evitare il perpetrarsi del reato di cui all’art. 171-ter, comma 2, lett. a-bis L.D.A..
L’ultimo principio che si segnala per la netta inversione, riguarda la competenza territoriale, in quanto la Cassazione ha respinto l’eccezione di difetto giurisdizione fondata sulla mera localizzazione all’estero dell’hardware del sito, perché, ritenendo i titolari del sito responsabili del reato in esame in “concorso” con l’utente finale, ha applicato l’art. 6 c.p. al caso di specie. Ne discende che, poiché il reato – attraverso il download dell’utente – si perfeziona nel territorio italiano, a nulla rileva che l’attività di trasmissione dei dati attraverso la rete internet avvenga al di fuori dei confini nazionali, essendo sufficiente che una parte dell’azione penalmente rilevante sia avvenuta nel territorio dello Stato per considerare l’illecito come commesso in Italia.
Se percepiva un beneficio durevole, prolungato e spontaneo, il figlio della vittima ha diritto al risarcimento
Successivamente al decesso del proprio genitore a causa di un errore medico, il figlio della vittima adiva la via legale per vedersi riconosciuto l’ulteriore danno consistente nella mancata percezione delle elargizioni del genitore scomparso, ed ottenere così il conseguente risarcimento.
Con sentenza del 26 gennaio 2010, n. 1524, i Supremi Giudici della Cassazione hanno stabilito che in tema, la giurisprudenza ha già avuto modo di spiegare che il fatto che il figlio della vittima, deceduta a seguito di un fatto illecito altrui, sia maggiorenne ed economicamente indipendente non esclude la configurabilità (e la conseguente risarcibilità) del danno patrimoniale da lui subito per effetto del venir meno delle provvidenze aggiuntive che il genitore gli destinava, posto che la sufficienza dei redditi del figlio esclude l'obbligo giuridico del genitore di incrementarli, ma non il beneficio di un sostegno durevole, prolungato e spontaneo, sicchè la perdita conseguente si risolve in un danno patrimoniale, corrispondente al minor reddito per chi ne sia stato beneficato (Cass. 8 ottobre 2008, n. 24802; 14 luglio 2003, n. 11003). Ciò è perfettamente aderente con la funzione che svolge l’istituto del risarcimento del danno, che non ha scopi sanzionatori, ma mira a reintegrare la condizione sussistente prima che si perpetrasse l’illecito.
Con sentenza del 26 gennaio 2010, n. 1524, i Supremi Giudici della Cassazione hanno stabilito che in tema, la giurisprudenza ha già avuto modo di spiegare che il fatto che il figlio della vittima, deceduta a seguito di un fatto illecito altrui, sia maggiorenne ed economicamente indipendente non esclude la configurabilità (e la conseguente risarcibilità) del danno patrimoniale da lui subito per effetto del venir meno delle provvidenze aggiuntive che il genitore gli destinava, posto che la sufficienza dei redditi del figlio esclude l'obbligo giuridico del genitore di incrementarli, ma non il beneficio di un sostegno durevole, prolungato e spontaneo, sicchè la perdita conseguente si risolve in un danno patrimoniale, corrispondente al minor reddito per chi ne sia stato beneficato (Cass. 8 ottobre 2008, n. 24802; 14 luglio 2003, n. 11003). Ciò è perfettamente aderente con la funzione che svolge l’istituto del risarcimento del danno, che non ha scopi sanzionatori, ma mira a reintegrare la condizione sussistente prima che si perpetrasse l’illecito.
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