Con la sentenza del 12/02/2010, il Giudice di Pace di Palermo ha ritenuto nullo il verbale contenente una sola modalità di pagamento delle due previste dalla legge. Secondo il Giudice, infatti, interpretando letteralmente il dispositivo normativo, appare evidente che il pagamento puo’ ( nel senso di “ deve “ ) essere effettuato in alternativo o presso l’ente accertatore, ossia il Comando di Polizia Municipale o a mezzo di versamento in conto corrente postale: queste le due ipotesi-base, alternative fra loro e legislativamente previste, dunque obbligatorie in ogni fattispecie di infrazione al codice della strada.
La terza ipotesi considerata, ossia il versamento in conto corrente bancario, rappresenta una terza alternativa, obbligatoria ex lege solo “se l’amministrazione (nella specie il Comando di Polizia Municipale) la prevede.
Sulla scorta del dettato legislativo di cui all’art. 202 del C.d.s., ed in base ai principi giuridici espressi dalla giurisprudenza amministrativista, per il Giudice il verbale di contestazione impugnato dall’opponente appare illegittimo, in quanto non rispettoso della normativa di riferimento ( art. 202 C.d.s. ), prevedendo unicamente il pagamento in misura ridotta a mezzo di conto corrente postale, e pertanto va annullato in base al combinato disposto di cui agli artt. 21 octies legge n. 241 del 1990 e 1 comma 2 legge 689/81.
lunedì 1 marzo 2010
Il licenziamento per il superamento del periodo di comporto non è soggetto a decadenza
Il comporto è l’arco temporale durante il quale sussiste il divieto di licenziamento del lavoratore, assente per malattia o infortunio, ai sensi e per gli effetti dell'art.2110 c.c..
Con sentenza del 28/01/2010, n. 1861, la Cassazione ha stabilito che l’impugnazione del licenziamento per il superamento del periodo di comporto è soggetta esclusivamente al termine di prescrizione lungo dei dieci anni e non anche al termine di decadenza di sessanta giorni, di cui alla generale disciplina dei licenziamenti individuali dettata dalla legge n. 604 del 1966. In particolare, poiché il termine di decadenza non è applicabile necessariamente in tutti i casi di recesso da parte del datore, in quanto il termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento previsto dall'art. 6 l. n. 604 del 1966 deroga al principio generale desumibile dagli art. 1421 e 1422 c.c., secondo il quale, salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e l'azione per farla dichiarare non è soggetta a prescrizione.
Ne consegue che, sotto questo profilo, lo disposizione di cui al citato art. 6, l. n. 604 del 1966 è da considerarsi di carattere eccezionale e non è perciò applicabile, neanche in via analogica, ad ipotesi di nullità del licenziamento che non rientrino nella previsione della citata legge. E' pertanto da escludersi che il suddetto termine di sessanta giorni per l'impugnativa sia applicabile ai licenziamenti previsti dall'art. 1, l. n. 7 del 1963 (sul divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio) e dall'art. 2, t. n. 1204 del 1971 (sulla tutela delle lavoratrici madri), dagli art. 1421 e 1422 c.c. (Cass.civ., 30 maggio 1997, n.4809: nello stesso senso, 27 marzo 2003, n. 3022, con riferimento al licenziamento non intimato per iscritto e perciò privo della forma richiesta ad substantiam dalla legge, nonché 14 agosto 2008, n. 21702, per il licenziamento motivato con il superamento dei limiti di età ed il possesso dei requisiti pensionistici nel caso in cui il prestatore abbia esercitata l'opzione per la prosecuzione del rapporto).
Esigenze logiche di coerenza sistematica, secondo la sentenza in epigrafe, impongono allora di estendere il medesimo principio della non applicabilità della norma di carattere eccezionale al recesso per superamento del periodo di comporto, che pure rappresenta una forma speciale di cessazione del rapporto di lavoro, come tale non disciplinata dalla legge di carattere generale n. 604 del 1966, né dalla disciplina della risoluzione per impossibilità sopravventua parziale della prestazione, ma dall'art. 2110 cod.civ, con la conseguenza che l'impugnazione da parte del prestatore di lavoro non è soggetta al termine di decadenza stabilito dall'art. 6 della suddetta legge.
Con sentenza del 28/01/2010, n. 1861, la Cassazione ha stabilito che l’impugnazione del licenziamento per il superamento del periodo di comporto è soggetta esclusivamente al termine di prescrizione lungo dei dieci anni e non anche al termine di decadenza di sessanta giorni, di cui alla generale disciplina dei licenziamenti individuali dettata dalla legge n. 604 del 1966. In particolare, poiché il termine di decadenza non è applicabile necessariamente in tutti i casi di recesso da parte del datore, in quanto il termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento previsto dall'art. 6 l. n. 604 del 1966 deroga al principio generale desumibile dagli art. 1421 e 1422 c.c., secondo il quale, salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e l'azione per farla dichiarare non è soggetta a prescrizione.
Ne consegue che, sotto questo profilo, lo disposizione di cui al citato art. 6, l. n. 604 del 1966 è da considerarsi di carattere eccezionale e non è perciò applicabile, neanche in via analogica, ad ipotesi di nullità del licenziamento che non rientrino nella previsione della citata legge. E' pertanto da escludersi che il suddetto termine di sessanta giorni per l'impugnativa sia applicabile ai licenziamenti previsti dall'art. 1, l. n. 7 del 1963 (sul divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio) e dall'art. 2, t. n. 1204 del 1971 (sulla tutela delle lavoratrici madri), dagli art. 1421 e 1422 c.c. (Cass.civ., 30 maggio 1997, n.4809: nello stesso senso, 27 marzo 2003, n. 3022, con riferimento al licenziamento non intimato per iscritto e perciò privo della forma richiesta ad substantiam dalla legge, nonché 14 agosto 2008, n. 21702, per il licenziamento motivato con il superamento dei limiti di età ed il possesso dei requisiti pensionistici nel caso in cui il prestatore abbia esercitata l'opzione per la prosecuzione del rapporto).
Esigenze logiche di coerenza sistematica, secondo la sentenza in epigrafe, impongono allora di estendere il medesimo principio della non applicabilità della norma di carattere eccezionale al recesso per superamento del periodo di comporto, che pure rappresenta una forma speciale di cessazione del rapporto di lavoro, come tale non disciplinata dalla legge di carattere generale n. 604 del 1966, né dalla disciplina della risoluzione per impossibilità sopravventua parziale della prestazione, ma dall'art. 2110 cod.civ, con la conseguenza che l'impugnazione da parte del prestatore di lavoro non è soggetta al termine di decadenza stabilito dall'art. 6 della suddetta legge.
venerdì 26 febbraio 2010
I requisiti che deve avere una tettoia per non richiedere il permesso di costruire
Come detto anche in precedenti “post”, una delle problematiche più dibattute riguarda le condizioni in presenza delle quali sia necessario o meno il permesso di costruire.
Nell’ambito di questo dibattito, per il quale si rimanda ai precedenti articoli, si segnala la sentenza del 2 dicembre 2009, n. 8320 del T.A.R. Campania la quale ricorda che, per giurisprudenza costante (fra le più recenti: TAR Campania Napoli, sez. II, n. 3870 del 13 luglio 2009, n. 492 del 29 gennaio 2009; TAR Campania Napoli, Sez. IV, n. 19754 del 18 novembre 2008; T.A.R. Campania Napoli, sez. III, n. 10059 del 9 settembre 2008), gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di semplice decoro o arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) della parte dell’immobile cui accedono.
Tali strutture non possono viceversa ritenersi installabili senza permesso di costruire allorquando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all'edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite, quando quindi per la loro consistenza dimensionale non possono più ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della accessorietà, nell'edificio principale o nella parte dello stesso cui accedono (in termini TAR Campania Napoli, sez. II, n. 3870 del 13 luglio 2009 cit., T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, n. 19754 del 18 novembre 2008 cit., Consiglio di Stato, Sez. V, 13 marzo 2001 n. 1442).
Utilizzando gli stessi criteri anche la realizzazione di una tettoia (di non irrilevante consistenza dimensionale) ancorata al suolo costituisce opera idonea ad alterare lo stato dei luoghi e a trasformare il territorio permanentemente e perciò richiede il rilascio di un permesso di costruire (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 16 marzo 2009, n. 752).
Del resto, è noto che la nozione di costruzione, ai fini del rilascio del permesso di costruire, si configura in presenza di opere che attuino una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere dal fatto che essa avvenga mediante realizzazione di opere murarie, essendo irrilevante che le opere siano state realizzate in metallo, in laminati di plastica, in legno o altro materiale, ove si sia in presenza di un'evidente trasformazione del tessuto urbanistico ed edilizio e le opere siano preordinate a soddisfare esigenze non precarie sotto il profilo funzionale (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 26 settembre 2008, n. 11309; Consiglio Stato, Sez. IV, n. 2705 del 2008).
In altri termini, rilevano non soltanto gli elementi strutturali (composizione dei materiali, smontabilità o meno del manufatto) ma anche i profili funzionali dell’opera (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I quater, n. 11679 del 23 novembre 2007).
Nell’ambito di questo dibattito, per il quale si rimanda ai precedenti articoli, si segnala la sentenza del 2 dicembre 2009, n. 8320 del T.A.R. Campania la quale ricorda che, per giurisprudenza costante (fra le più recenti: TAR Campania Napoli, sez. II, n. 3870 del 13 luglio 2009, n. 492 del 29 gennaio 2009; TAR Campania Napoli, Sez. IV, n. 19754 del 18 novembre 2008; T.A.R. Campania Napoli, sez. III, n. 10059 del 9 settembre 2008), gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di semplice decoro o arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) della parte dell’immobile cui accedono.
Tali strutture non possono viceversa ritenersi installabili senza permesso di costruire allorquando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all'edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite, quando quindi per la loro consistenza dimensionale non possono più ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della accessorietà, nell'edificio principale o nella parte dello stesso cui accedono (in termini TAR Campania Napoli, sez. II, n. 3870 del 13 luglio 2009 cit., T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, n. 19754 del 18 novembre 2008 cit., Consiglio di Stato, Sez. V, 13 marzo 2001 n. 1442).
Utilizzando gli stessi criteri anche la realizzazione di una tettoia (di non irrilevante consistenza dimensionale) ancorata al suolo costituisce opera idonea ad alterare lo stato dei luoghi e a trasformare il territorio permanentemente e perciò richiede il rilascio di un permesso di costruire (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 16 marzo 2009, n. 752).
Del resto, è noto che la nozione di costruzione, ai fini del rilascio del permesso di costruire, si configura in presenza di opere che attuino una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere dal fatto che essa avvenga mediante realizzazione di opere murarie, essendo irrilevante che le opere siano state realizzate in metallo, in laminati di plastica, in legno o altro materiale, ove si sia in presenza di un'evidente trasformazione del tessuto urbanistico ed edilizio e le opere siano preordinate a soddisfare esigenze non precarie sotto il profilo funzionale (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 26 settembre 2008, n. 11309; Consiglio Stato, Sez. IV, n. 2705 del 2008).
In altri termini, rilevano non soltanto gli elementi strutturali (composizione dei materiali, smontabilità o meno del manufatto) ma anche i profili funzionali dell’opera (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I quater, n. 11679 del 23 novembre 2007).
E’ risarcibile l'ingiustificato ritardo con cui viene concesso il pensionamento
Il ritardato e ingiustificato pensionamento conseguente, ad esempio, alla domanda di riscatto delle annualità pregresse e alla domanda di ricongiunzione dell'intero periodo assicurativo, è risarcibile.
Con sentenza del 10 febbraio 2010, n. 3023, infatti, i Supremi Giudici della Cassazione hanno sostenuto che il diniego, riconosciuto in sede giudiziale non giustificato, frapposto dalla Cassa alla legittima richiesta dell'assicurato, costituisce una forma di imperizia, e quindi di colpa, generatrice di responsabilità sotto il profilo civilistico.
Da rilevare, inoltre, che l'esigenza di congruo lasso temporale per l'espletamento delle richieste non rileva ai fini della quantificazione del danno, versandosi in tema di liquidazione equitativa nella quale la Corte territoriale ha tenuto conto - in una valutazione globale - di una serie di parametri, fra cui il mancato pensionamento protrattosi per anni.
Con sentenza del 10 febbraio 2010, n. 3023, infatti, i Supremi Giudici della Cassazione hanno sostenuto che il diniego, riconosciuto in sede giudiziale non giustificato, frapposto dalla Cassa alla legittima richiesta dell'assicurato, costituisce una forma di imperizia, e quindi di colpa, generatrice di responsabilità sotto il profilo civilistico.
Da rilevare, inoltre, che l'esigenza di congruo lasso temporale per l'espletamento delle richieste non rileva ai fini della quantificazione del danno, versandosi in tema di liquidazione equitativa nella quale la Corte territoriale ha tenuto conto - in una valutazione globale - di una serie di parametri, fra cui il mancato pensionamento protrattosi per anni.
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giovedì 25 febbraio 2010
La convivenza con un altro uomo non fa venire meno l’obbligo di mantenere l’ex moglie
La giurisprudenza pressoché costante della Cassazione sostiene che la convivenza more uxorio dell’ex moglie non fa venir meno l’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento a carico dell’ex marito, salvo che tale relazione abbia determinato un miglioramento delle condizioni economiche, dimostrabile con qualunque prova, anche per presunzione, come il reddito o lo stile di vita del nuovo compagno.
Con sentenza n. 1096/2010, la Cassazione ha ulteriormente ribadito che in pendenza del giudizio di divorzio, un nuovo figlio dell’ex moglie con il proprio partner o la convivenza more uxorio, di per sé, non sospendono la corresponsione dell’assegno, né consentono la sua diminuzione. Tali eventi, infatti, sono rilevanti solo successivamente e in sede di revisione degli accordi di divorzio. Anche in questa fase, pur tuttavia, si deve rilevare che un nuovo rapporto di convivenza more-uxorio ha caratteristiche di precarietà e quindi i relativi benefici economici che ne possono derivare sono idonei solo a determinare una riduzione dell'assegno posto che l'art. 5 della legge sul divorzio ha inteso tutelare le condizioni minime di autonomia giuridicamente garantite fino a che l'avente diritto non contrae nuove nozze.
Ciò in perfetta armonia con precedenti pronunce con le quali si era affermato che in assenza di un nuovo matrimonio, il diritto all'assegno di divorzio, in linea di principio, di per sè permane anche se il richiedente abbia instaurato una convivenza "more uxorio" con altra persona, salvo che sia data la prova, da parte dell'ex coniuge, che tale convivenza ha determinato un mutamento "in melius" - pur se non assistito da garanzie giuridiche di stabilità, ma di fatto adeguatamente consolidatosi e protraentesi nel tempo - delle condizioni economiche dell'avente diritto, a seguito di un contributo al suo mantenimento ad opera del convivente o, quanto meno, di risparmi di spesa derivatigli dalla convivenza, onde la relativa prova non può essere limitata a quella della mera instaurazione e della permanenza di una convivenza siffatta, risultando detta convivenza di per sè neutra ai fini del miglioramento delle condizioni economiche dell'istante e dovendo l'incidenza economica della medesima essere valutata in relazione al complesso delle circostanze che la caratterizzano, laddove una simile dimostrazione del mutamento "in melius" delle condizioni economiche dell'avente diritto può essere data con ogni mezzo di prova, anche presuntiva, soprattutto attraverso il riferimento ai redditi e al tenore di vita della persona con la quale il richiedente l'assegno convive, i quali possono far presumere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, che dalla convivenza "more uxorio" il richiedente stesso tragga benefici economici idonei a giustificare il diniego o la minor quantificazione dell'assegno, senza che, tuttavia, ai fini indicati, possa soccorrere l'esperimento di indagini a cura della polizia tributaria (Cass. civ. Sez. I, sentenza 20 gennaio 2006, n. 1179).
Con sentenza n. 1096/2010, la Cassazione ha ulteriormente ribadito che in pendenza del giudizio di divorzio, un nuovo figlio dell’ex moglie con il proprio partner o la convivenza more uxorio, di per sé, non sospendono la corresponsione dell’assegno, né consentono la sua diminuzione. Tali eventi, infatti, sono rilevanti solo successivamente e in sede di revisione degli accordi di divorzio. Anche in questa fase, pur tuttavia, si deve rilevare che un nuovo rapporto di convivenza more-uxorio ha caratteristiche di precarietà e quindi i relativi benefici economici che ne possono derivare sono idonei solo a determinare una riduzione dell'assegno posto che l'art. 5 della legge sul divorzio ha inteso tutelare le condizioni minime di autonomia giuridicamente garantite fino a che l'avente diritto non contrae nuove nozze.
Ciò in perfetta armonia con precedenti pronunce con le quali si era affermato che in assenza di un nuovo matrimonio, il diritto all'assegno di divorzio, in linea di principio, di per sè permane anche se il richiedente abbia instaurato una convivenza "more uxorio" con altra persona, salvo che sia data la prova, da parte dell'ex coniuge, che tale convivenza ha determinato un mutamento "in melius" - pur se non assistito da garanzie giuridiche di stabilità, ma di fatto adeguatamente consolidatosi e protraentesi nel tempo - delle condizioni economiche dell'avente diritto, a seguito di un contributo al suo mantenimento ad opera del convivente o, quanto meno, di risparmi di spesa derivatigli dalla convivenza, onde la relativa prova non può essere limitata a quella della mera instaurazione e della permanenza di una convivenza siffatta, risultando detta convivenza di per sè neutra ai fini del miglioramento delle condizioni economiche dell'istante e dovendo l'incidenza economica della medesima essere valutata in relazione al complesso delle circostanze che la caratterizzano, laddove una simile dimostrazione del mutamento "in melius" delle condizioni economiche dell'avente diritto può essere data con ogni mezzo di prova, anche presuntiva, soprattutto attraverso il riferimento ai redditi e al tenore di vita della persona con la quale il richiedente l'assegno convive, i quali possono far presumere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, che dalla convivenza "more uxorio" il richiedente stesso tragga benefici economici idonei a giustificare il diniego o la minor quantificazione dell'assegno, senza che, tuttavia, ai fini indicati, possa soccorrere l'esperimento di indagini a cura della polizia tributaria (Cass. civ. Sez. I, sentenza 20 gennaio 2006, n. 1179).
Telefonia mobile: i servizi addebitati e non richiesti rendono nullo il contratto
Le compagnie di telefonia mobile offrono con sempre maggiore frequenza la stipula di contratti di durata aventi ad oggetto un complesso di servizi e un telefono, cosiddetto di ultima generazione, che consente il loro pieno utilizzo. Spesso, però, tra le pieghe delle clausole contrattuali si possono nascondere condizioni che rendono l’offerta meno appetibile di quanto sembri a prima vista. Una di queste può essere l’uso di applicazioni o servizi a pagamento attivati all’insaputa del consumatore e funzionanti per effetto delle pre-impostazione effettuate dall’operatore sul terminale mobile.
In riferimento all’offerta “Vodafone Facile Large”, il Giudice di Pace di Bari, con sentenza del 30 aprile - 11 maggio 2009, n. 3615, ha innanzitutto ritenuto evidente l’accordo tra la fabbrica produttrice di telefoni e la Vodafone, in virtù del quale i telefonini vengono offerti con l’abbonamento ai servizi della Vodafone. Per effetto di ciò si deve ritenere che l’offerta provenga dalla Vodafone, che ne risponde come venditore, ai sensi del Codice del Consumo, in quanto, in virtù dell’accordo con le case produttrici, è la Vodafone ad acquistare i telefonini per poterli poi offrire unitamente all’abbonamento, nel pacchetto reclamizzato, che non sarebbe possibile porre sul mercato senza un preventivo accordo con il produttore. Poiché di tale accordo la Vodafone non ha ritenuto di chiarire il contenuto, deve presumersi dal tipo e dalle modalità dell’offerta, che vi sia un contratto di vendita condizionato, che preveda la pre-impostazione dei cellulari immessi in tal modo sul mercato.
La Vodafone, quindi, non poteva ignorare che i cellulari offerti erano pre-impostati e che i servizi così attivati non erano quelli indicati nel pacchetto-offerta come “abbonamento”.
Pertanto, la Vodafone non può addebitare al consumatore ignaro un servizio che non è stato oggetto di contrattazione, ed è stato fornito a sua insaputa, avendo il professionista (Vodafone), carpito il consenso del consumatore, con offerta ingannevole, venendo meno all’obbligo di buonafede di cui all’art. 1337 c.c., oltre che quello di correttezza di cui al Codice del Consumo.
Deve ritenersi che nella fattispecie si configuri una frode contrattuale e che il contratto sia nullo, avendo causa illecita in quanto predisposto per eludere la disciplina a tutela del consumatore, attraverso la pre-impostazione, di servizi non richiesti dal consumatore e di cui questi ignori l’attivazione, ritenendo erroneamente la Vodafone di non essere né fabbricante né venditore del bene che non è conforme al contratto e quindi non responsabile della sua pre-impostazione.
Infatti, la Vodafone ha venduto il telefonino in uno con l’abbonamento e solo con i servizi espressamente proposti al prezzo pubblicizzato, inserendovi, arbitrariamente, prestazioni non richieste e di cui non viene indicato il costo, determinando la sussistenza di un gravissimo squilibrio contrattuale sostanziale, per eludere l’applicabilità dell’art. 33 (L.M.N.O. Cod. Cons.), nonché l’applicazione degli art. 50 e 52 H del codice del consumo, nonché la norma imperativa di cui all’art. 2 (punti c ed e) sulla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali. E’ pertanto, evidente, la illiceità della causa che rende nullo il contratto e che va rilevata d’ufficio.
In riferimento all’offerta “Vodafone Facile Large”, il Giudice di Pace di Bari, con sentenza del 30 aprile - 11 maggio 2009, n. 3615, ha innanzitutto ritenuto evidente l’accordo tra la fabbrica produttrice di telefoni e la Vodafone, in virtù del quale i telefonini vengono offerti con l’abbonamento ai servizi della Vodafone. Per effetto di ciò si deve ritenere che l’offerta provenga dalla Vodafone, che ne risponde come venditore, ai sensi del Codice del Consumo, in quanto, in virtù dell’accordo con le case produttrici, è la Vodafone ad acquistare i telefonini per poterli poi offrire unitamente all’abbonamento, nel pacchetto reclamizzato, che non sarebbe possibile porre sul mercato senza un preventivo accordo con il produttore. Poiché di tale accordo la Vodafone non ha ritenuto di chiarire il contenuto, deve presumersi dal tipo e dalle modalità dell’offerta, che vi sia un contratto di vendita condizionato, che preveda la pre-impostazione dei cellulari immessi in tal modo sul mercato.
La Vodafone, quindi, non poteva ignorare che i cellulari offerti erano pre-impostati e che i servizi così attivati non erano quelli indicati nel pacchetto-offerta come “abbonamento”.
Pertanto, la Vodafone non può addebitare al consumatore ignaro un servizio che non è stato oggetto di contrattazione, ed è stato fornito a sua insaputa, avendo il professionista (Vodafone), carpito il consenso del consumatore, con offerta ingannevole, venendo meno all’obbligo di buonafede di cui all’art. 1337 c.c., oltre che quello di correttezza di cui al Codice del Consumo.
Deve ritenersi che nella fattispecie si configuri una frode contrattuale e che il contratto sia nullo, avendo causa illecita in quanto predisposto per eludere la disciplina a tutela del consumatore, attraverso la pre-impostazione, di servizi non richiesti dal consumatore e di cui questi ignori l’attivazione, ritenendo erroneamente la Vodafone di non essere né fabbricante né venditore del bene che non è conforme al contratto e quindi non responsabile della sua pre-impostazione.
Infatti, la Vodafone ha venduto il telefonino in uno con l’abbonamento e solo con i servizi espressamente proposti al prezzo pubblicizzato, inserendovi, arbitrariamente, prestazioni non richieste e di cui non viene indicato il costo, determinando la sussistenza di un gravissimo squilibrio contrattuale sostanziale, per eludere l’applicabilità dell’art. 33 (L.M.N.O. Cod. Cons.), nonché l’applicazione degli art. 50 e 52 H del codice del consumo, nonché la norma imperativa di cui all’art. 2 (punti c ed e) sulla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali. E’ pertanto, evidente, la illiceità della causa che rende nullo il contratto e che va rilevata d’ufficio.
martedì 23 febbraio 2010
L’amministrazione Tributaria ha l’obbligo di trasmettere il ricorso del contribuente all’ufficio competente
A causa della confusa legislazione, non è difficile che chi voglia impugnare un provvedimento dell’amministrazione tributaria presenti un ricorso contro un ufficio non competente. Qualora si dovesse verificare tale evenienza, non tutto è perduto e la Cassazione spiega anche il motivo.
Infatti, con sentenza n. 2937 del 10 febbraio 2010, i Supremi Giudici della Sez. V della Cassazione hanno chiarito che la sussistenza di una disciplina processuale controvertibile in ordine alla fondatezza o meno della qualità di parte in capo al Centro di Servizio, determinante, a seconda delle ipotesi, la necessarietà o meno della notifica del gravame anche ad esso, deve trovare soluzione nel principio di affidamento del contribuente, come sancito dall’art. 10, L. n. 212 del 2000. Stante, invero, l'idoneità della disciplina di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 546 del 1992 ed all’art. 10 D.P.R. n. 787 del 1980 - nella parte in cui disciplinano rispettivamente la nozione di parte e la proposizione dei ricorsi - a trarre in inganno il contribuente appellante, la sussistenza del menzionato principio, secondo il quale i rapporti tra il contribuente e l’Amministrazione Finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede, determina nell’Amministrazione Tributaria il dovere di assumere nei confronti del contribuente una condotta collaborativa nel caso di errore in ordine alla corretta individuazione dell’Ufficio, contrariamente a quanto verificatosi nella fattispecie in esame. Ricevuto il ricorso in appello il Centro di Servizio, in ottemperanza al dovere di collaborazione, era, pertanto, tenuto a trasmetterlo al competente Ufficio delle Entrate anziché mantenere una condotta inerte, come di fatto verificatosi. Ciò rilevato, la mancata tempestiva costituzione in giudizio dell’Ufficio competente deve imputarsi non già al contribuente, bensì all’amministrazione stessa per violazione del citato principio, al che consegue la sufficienza e la idoneità della notifica del gravame al solo Centro Servizi al fine della corretta instaurazione del rapporto processuale in appello.
Infatti, con sentenza n. 2937 del 10 febbraio 2010, i Supremi Giudici della Sez. V della Cassazione hanno chiarito che la sussistenza di una disciplina processuale controvertibile in ordine alla fondatezza o meno della qualità di parte in capo al Centro di Servizio, determinante, a seconda delle ipotesi, la necessarietà o meno della notifica del gravame anche ad esso, deve trovare soluzione nel principio di affidamento del contribuente, come sancito dall’art. 10, L. n. 212 del 2000. Stante, invero, l'idoneità della disciplina di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 546 del 1992 ed all’art. 10 D.P.R. n. 787 del 1980 - nella parte in cui disciplinano rispettivamente la nozione di parte e la proposizione dei ricorsi - a trarre in inganno il contribuente appellante, la sussistenza del menzionato principio, secondo il quale i rapporti tra il contribuente e l’Amministrazione Finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede, determina nell’Amministrazione Tributaria il dovere di assumere nei confronti del contribuente una condotta collaborativa nel caso di errore in ordine alla corretta individuazione dell’Ufficio, contrariamente a quanto verificatosi nella fattispecie in esame. Ricevuto il ricorso in appello il Centro di Servizio, in ottemperanza al dovere di collaborazione, era, pertanto, tenuto a trasmetterlo al competente Ufficio delle Entrate anziché mantenere una condotta inerte, come di fatto verificatosi. Ciò rilevato, la mancata tempestiva costituzione in giudizio dell’Ufficio competente deve imputarsi non già al contribuente, bensì all’amministrazione stessa per violazione del citato principio, al che consegue la sufficienza e la idoneità della notifica del gravame al solo Centro Servizi al fine della corretta instaurazione del rapporto processuale in appello.
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