Con sentenza n. 3388 del 12 febbraio 2010, la Sez. V della Corte di Cassazione ha disposto che in tema di accertamenti e controlli inerenti alle dichiarazioni dei redditi, in applicazione dell’art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973, nessuna inutilizzabilità colpisce gli atti raccolti dagli organi deputati al controllo fiscale, anche se tale raccolta sia avvenuta in maniera irrituale. Nonostante, infatti, l’art. 33 della citata norma richiami, ai fini della determinazione delle modalità di accesso, il disposto dell’art. 52 del D.P.R. n. 633 del 1972 (che, in particolare in materia IVA, prescrive come necessaria l’autorizzazione del capo dell’ufficio dal quale gli accertatori dipendono) non esiste una specifica previsione che, visto il mancato rispetto delle regole dettate in tema appunto di accesso, sancisca la inutilizzabilità degli atti così acquisiti. Detta sanzione, infatti, deve ritenersi comminabile solo nel caso in cui l’accesso sia effettuato, senza autorizzazione del Procuratore della Repubblica, presso il domicilio di persona fisica in quanto risulta leso un diritto costituzionalmente protetto quale quello dell’inviolabilità del domicilio. Conclusivamente devono essere ritenuti utilizzabili tutti i dati comunque acquisiti dagli organi di controllo fatta salva, ovviamente, la verifica circa la loro attendibilità in riferimento alla natura ed al contenuto degli stessi.
Devono essere ricompresi tra le scritture contabili disciplinate dall'art. 2709 c.c. tutti i documenti che, comunque, offrano una rappresentazione tanto della situazione patrimoniale dell'impresa, quanto del risultato economico dell'attività svolta, ivi compresi quelli costituenti la c.d. contabilità in nero ovverosia appunti personali e annotazioni o informazioni varie dell'imprenditore. Detti documenti, quindi, qualora da un esame complessivo risultino dotati dei requisiti previsti dall'art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973, siano cioè gravi, precisi e concordanti, possono assurgere al ruolo di valido elemento indiziario ai fini della ricostruzione, in sede di accertamento, del reale quadro della situazione aziendale.
martedì 23 febbraio 2010
lunedì 22 febbraio 2010
Auto: se l’acquirente non paga, la finanziaria deve rivolgersi al concessionario
Nell’ipotesi di contratto di mutuo in cui sia previsto lo scopo del reimpiego della somma mutuata per l’acquisto di un determinato bene, come ad esempio un’automobile, si rende applicabile il principio del collegamento tra i contratti; per cui il mutuatario è obbligato all’utilizzazione della somma mutuata per il previsto acquisto.
Questo principio comporta che, della somma concessa in mutuo beneficia il venditore del bene.
Ebbene, in queste ipotesi, la Cassazione civile, con sentenza del 16/02/2010, n. 3589, ritiene che la risoluzione della compravendita del bene, che importa il venir meno dello stesso scopo del contratto di mutuo, legittima il mutuante (la banca o una finanziaria) a richiedere la restituzione della somma mutuata non al mutuatario (l’acquirente del bene), ma direttamente ed esclusivamente al venditore (nell’esempio fatto, il concessionario).
Il collegamento tra più contratti tra loro interdipendenti per il raggiungimento di un fine ulteriore che supera i singoli effetti tipici di ciascun atto collegato, da' luogo ad un unico regolamento di interessi, che assume una propria, diversa rilevanza causale in relazione alla sintesi degli interessi (cd. causa concreta) che lo stesso è concretamente diretto a realizzare.
In relazione ad un assetto negoziale di tale tipo, ravvisato dalla corte d’appello con motivazione del tutto congrua, è irrilevante la questione posta col primo motivo, essendo incontestato che il contratto di compravendita si fosse risolto, sicché il finanziatore avrebbe potuto chiedere la restituzione della somma mutuata solo al venditore.
Questo principio comporta che, della somma concessa in mutuo beneficia il venditore del bene.
Ebbene, in queste ipotesi, la Cassazione civile, con sentenza del 16/02/2010, n. 3589, ritiene che la risoluzione della compravendita del bene, che importa il venir meno dello stesso scopo del contratto di mutuo, legittima il mutuante (la banca o una finanziaria) a richiedere la restituzione della somma mutuata non al mutuatario (l’acquirente del bene), ma direttamente ed esclusivamente al venditore (nell’esempio fatto, il concessionario).
Il collegamento tra più contratti tra loro interdipendenti per il raggiungimento di un fine ulteriore che supera i singoli effetti tipici di ciascun atto collegato, da' luogo ad un unico regolamento di interessi, che assume una propria, diversa rilevanza causale in relazione alla sintesi degli interessi (cd. causa concreta) che lo stesso è concretamente diretto a realizzare.
In relazione ad un assetto negoziale di tale tipo, ravvisato dalla corte d’appello con motivazione del tutto congrua, è irrilevante la questione posta col primo motivo, essendo incontestato che il contratto di compravendita si fosse risolto, sicché il finanziatore avrebbe potuto chiedere la restituzione della somma mutuata solo al venditore.
L’Agenzia delle Entrate spiega come certificare correttamente le spese sanitarie per beneficiare delle detrazioni o delle deduzioni
Con la risoluzione n. 10/E del 17/02/2010, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come beneficiare della deduzione o della detrazione d’imposta per l’acquisto di medicinali, precisando che è necessario il possesso di un documento fiscale costituito dallo scontrino fiscale o dalla fattura recante l’indicazione della natura, qualità e quantità del prodotto.
In particolare, sullo scontrino deve essere indicato il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), rilevato mediante lettura ottica del codice a barre, di ciascun farmaco.
Basta che il documento di spesa rechi la dizione generica di «farmaco» o di «medicinale». In ogni caso, è possibile fruire dei benefici IRPEF a condizione che i documenti di spesa, pur non riportando tali diciture, indichino comunque la natura del prodotto attraverso sigle, abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili ai farmaci.
Pertanto:
•l’indicazione sullo scontrino della natura del bene acquistato è soddisfatta anche quando sia riportata la dicitura «omeopatico» in luogo delle diciture «farmaco» o di «medicinale»;
•l’indicazione è soddisfatta anche dalla dicitura «ticket» (che può essere riferita soltanto a medicinali erogati dal servizio sanitario) ovvero dalle sigle SOP (senza obbligo di prescrizione) e OTC (medicinali da banco);
•con riguardo alle preparazioni galeniche, per l'indicazione della natura del prodotto venduto può essere riportata la dicitura «farmaco» o «medicinale» e per la qualità dello stesso la dicitura «preparazione galenica»;
•le abbreviazioni «med.» o «f.co.» equivalgono alla menzione per esteso dei termini medicinale e farmaco.
Non è più necessario conservare la prescrizione medica: la natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalla dicitura «farmaco» o «medicinale» e dalla denominazione dello stesso riportate nei documenti di spesa rilasciati dalle farmacie.
Anche per i ticket, quindi, il contribuente non è più obbligato a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base.
In particolare, sullo scontrino deve essere indicato il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), rilevato mediante lettura ottica del codice a barre, di ciascun farmaco.
Basta che il documento di spesa rechi la dizione generica di «farmaco» o di «medicinale». In ogni caso, è possibile fruire dei benefici IRPEF a condizione che i documenti di spesa, pur non riportando tali diciture, indichino comunque la natura del prodotto attraverso sigle, abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili ai farmaci.
Pertanto:
•l’indicazione sullo scontrino della natura del bene acquistato è soddisfatta anche quando sia riportata la dicitura «omeopatico» in luogo delle diciture «farmaco» o di «medicinale»;
•l’indicazione è soddisfatta anche dalla dicitura «ticket» (che può essere riferita soltanto a medicinali erogati dal servizio sanitario) ovvero dalle sigle SOP (senza obbligo di prescrizione) e OTC (medicinali da banco);
•con riguardo alle preparazioni galeniche, per l'indicazione della natura del prodotto venduto può essere riportata la dicitura «farmaco» o «medicinale» e per la qualità dello stesso la dicitura «preparazione galenica»;
•le abbreviazioni «med.» o «f.co.» equivalgono alla menzione per esteso dei termini medicinale e farmaco.
Non è più necessario conservare la prescrizione medica: la natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalla dicitura «farmaco» o «medicinale» e dalla denominazione dello stesso riportate nei documenti di spesa rilasciati dalle farmacie.
Anche per i ticket, quindi, il contribuente non è più obbligato a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base.
venerdì 19 febbraio 2010
Il genitore che non paga il mantenimento non ha diritto all’affido condiviso
A norma dell’art. 155 del codice civile, come novellato dalla L. n. 54/2006, in caso di divorzio i figli minori sono affidati ad entrambi i genitori che ne esercitano congiuntamente la potestà, ma il giudice può disporre l’affidamento esclusivo ad uno solo di essi riguardo all’interesse dei minori. Una delle possibili realtà che nella vita possono pendere corpo, è quella che uno dei genitori non paghi quanto deve a titolo di mantenimento.
Ebbene, in questa circostanza, la Corte di Cassazione, con sentenza del 17 dicembre 2009, n. 26587, ha statuito che nel quadro della nuova disciplina relativa ai provvedimenti riguardo ai figli dei coniugi separati, di cui ai citati artt. 155 e 155 bis c.p.c., come modificativamente e integrativamente riscritti dalla L. n. 54 del 2006, improntata alla tutela del diritto del minore (gia’ consacrato nella Convenzione di New York del 20 novembre 1989 resa esecutiva in Italia con L. n. 176 del 1991) alla c.d. bigenitorialita’ (al diritto, cioe’, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), l’affidamento condiviso (comportante l’esercizio della potesta’ genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non piu’ (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensi’ come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell’affidamento esclusivo.
Alla regola dell’affidamento condiviso puo’ infatti derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore. Non avendo, per altro, il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all’affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del giudice nel caso concreto da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alla peculiarita’ della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l’affidamento esclusivo...”.
Perche’ possa derogarsi alla regola dell’affidamento condiviso, occorre quindi “...che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneita’ educativa o comunque tale appunto da rendere quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore...” (come nel caso, ad esempio, di un’obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore).
L’obbligo di un genitore di provvedere al mantenimento dei figli implica il dovere di soddisfare primariamente le esigenze dei figli stessi e quindi di anteporre le esigenze di questi alle proprie...”. Di conseguenza, l’eventuale esiguita’ del reddito a disposizione non giustifica la totale inadempienza, protratta per molti anni, da parte del genitore e tale inadempienza “...incide, con riferimento ai figli, non solo sul piano strettamente materiale, impedendo loro la possibilita’ di sfruttare al meglio le proprie potenzialita’ formative, ma incide, ancora di piu’, sotto il profilo morale...” essendo sintomatica della mancanza di qualsiasi impegno da parte del genitore inadempiente diretto a soddisfare le esigenze dei figli “... e quindi della carenza di responsabilizzazione nei loro confronti e di inidoneita’ del detto genitore a contribuire a creare per i propri figli quel clima di serenita’ familiare necessario per una sana ed equilibrata crescita”.
Ebbene, in questa circostanza, la Corte di Cassazione, con sentenza del 17 dicembre 2009, n. 26587, ha statuito che nel quadro della nuova disciplina relativa ai provvedimenti riguardo ai figli dei coniugi separati, di cui ai citati artt. 155 e 155 bis c.p.c., come modificativamente e integrativamente riscritti dalla L. n. 54 del 2006, improntata alla tutela del diritto del minore (gia’ consacrato nella Convenzione di New York del 20 novembre 1989 resa esecutiva in Italia con L. n. 176 del 1991) alla c.d. bigenitorialita’ (al diritto, cioe’, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), l’affidamento condiviso (comportante l’esercizio della potesta’ genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non piu’ (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensi’ come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell’affidamento esclusivo.
Alla regola dell’affidamento condiviso puo’ infatti derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore. Non avendo, per altro, il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all’affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del giudice nel caso concreto da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alla peculiarita’ della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l’affidamento esclusivo...”.
Perche’ possa derogarsi alla regola dell’affidamento condiviso, occorre quindi “...che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneita’ educativa o comunque tale appunto da rendere quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore...” (come nel caso, ad esempio, di un’obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore).
L’obbligo di un genitore di provvedere al mantenimento dei figli implica il dovere di soddisfare primariamente le esigenze dei figli stessi e quindi di anteporre le esigenze di questi alle proprie...”. Di conseguenza, l’eventuale esiguita’ del reddito a disposizione non giustifica la totale inadempienza, protratta per molti anni, da parte del genitore e tale inadempienza “...incide, con riferimento ai figli, non solo sul piano strettamente materiale, impedendo loro la possibilita’ di sfruttare al meglio le proprie potenzialita’ formative, ma incide, ancora di piu’, sotto il profilo morale...” essendo sintomatica della mancanza di qualsiasi impegno da parte del genitore inadempiente diretto a soddisfare le esigenze dei figli “... e quindi della carenza di responsabilizzazione nei loro confronti e di inidoneita’ del detto genitore a contribuire a creare per i propri figli quel clima di serenita’ familiare necessario per una sana ed equilibrata crescita”.
Assicurazione infortuni: la trattativa per il bonario componimento non interrompe la prescrizione
Il tempismo con il quale l’assicurato deve informare la propria compagnia assicurativa di essere stato vittima di un infortunio è di fondamentale importanza, anche per evitare che possa intervenire la prescrizione, “cancellando” il legittimo diritto al risarcimento.
Al riguardo la Cassazione, con sentenza del 27.01.2010, n° 1687, ha riaffermato che il termine iniziale per il decorso della prescrizione è quello del consolidamento dei postumi (coperti dall’assicurazione) e che le trattative per comporre bonariamente la vertenza, non avendo quale precipuo presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria, e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell'articolo 2944 cod. civ., non hanno efficacia interruttiva, né possono importare rinuncia tacita a far valere la prescrizione medesima, perché non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta (senza, cioè, possibilità alcuna di diversa interpretazione) con la volontà di avvalersi della causa estintiva dell'altrui diritto, come richiesto dall'articolo 2937, terzo comma, cod. civ., a meno che dal comportamento di una delle parti non risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito, e si accerti che la transazione è mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione del credito e non anche all'esistenza di tale diritto (tra le più recenti, cfr. Cass. 8 marzo 2007, n. 5327).
Al riguardo la Cassazione, con sentenza del 27.01.2010, n° 1687, ha riaffermato che il termine iniziale per il decorso della prescrizione è quello del consolidamento dei postumi (coperti dall’assicurazione) e che le trattative per comporre bonariamente la vertenza, non avendo quale precipuo presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria, e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell'articolo 2944 cod. civ., non hanno efficacia interruttiva, né possono importare rinuncia tacita a far valere la prescrizione medesima, perché non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta (senza, cioè, possibilità alcuna di diversa interpretazione) con la volontà di avvalersi della causa estintiva dell'altrui diritto, come richiesto dall'articolo 2937, terzo comma, cod. civ., a meno che dal comportamento di una delle parti non risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito, e si accerti che la transazione è mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione del credito e non anche all'esistenza di tale diritto (tra le più recenti, cfr. Cass. 8 marzo 2007, n. 5327).
mercoledì 17 febbraio 2010
Licenziamento senza causa: il risarcimento è limitato al tempo ragionevole per presentare ricorso
In caso di licenziamento senza causa, l’art. 18, l. n. 300/1970, statuto dei lavoratori, dispone che il giudice deve condannare il datore di lavoro al pagamento di un’indennità pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione. Da ciò ne deriva che maggiore è tale lasso di tempo, maggiore sarà il danno liquidato dal giudice.
Quest’arco temporale, però, non può essere eccessivamente lungo se non in presenza di giustificati motivi da provare in giudizio, in quanto, a detta del Tribunale di Milano che si è pronunciato il 13 novembre 2009 su tale problematica, l'inerzia del lavoratore nell'adire in tempi ragionevoli l'autorità giudiziaria non può e non deve essere fatta gravare esclusivamente sul datore di lavoro ma, al contrario, deve essere valorizzata ex art. 1227 cc, avendo contribuito ad aggravare l'entità del danno. L'entità del risarcimento dei danno a seguito dell'accertamento della illegittimità del licenziamento commisurata dal legislatore alla retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento fino a quello della reintegra, infatti, non può essere portata fino al punto di far gravare sul datore di lavoro conseguenze risarcitorie che, pur trovando la loro causa accidentale nell'illegittimo licenziamento, siano essenzialmente determinate da una condotta quantomeno negligente del danneggiato. Tale principio ha già trovato accoglimento dalla giurisprudenza della Suprema Corte nel casi in cui è stata riconosciuta la possibilità di effettuare la "compensatio lucri cum damno" detraendo I' "aliunde perceptum" dalle retribuzioni dovute al ricorrente da parte del datore di lavoro (cfr in tal senso : Cassazione SSUU. n. 12194 del 13.8.02; Cassazione n. 8494 del 28.5.2003.). In tal caso non ci si trova, evidentemente, di fronte ad un comportamento colpevolmente inerte del lavoratore, ma ciò che rileva è l'affermazione del principio generale secondo cui la misura del danno deve essere determinata evitando che possa esservi una locupletazione del danneggiato, che di certo non può "arricchirsi" oltre quella che è l'effettiva misura del pregiudizio subito.
Orbene, riconoscere al ricorrente il risarcimento per l'intero periodo trascorso tra il licenziamento e la sentenza di reintegrazione comporterebbe una ingiustificata valorizzazione del comportamento colposamente inerte del lavoratore nell'attivare la fase giudiziale.
Cosi facendo, tuttavia, si arriverebbe a riconoscere la legittimità di condotte viceversa chiaramente contrarie ai più elementari canoni di buona fede e correttezza che di certo vigono anche rispetto allo strumento processuale, di cui non si deve abusare per ottenere un illegittimo incremento del danno liquidato.
Da qui la decisione di ritenere che 15 mesi siano sufficiente per il lavoratore e per il suo difensore per adire il giudice al fine di affermare l'illegittimità del licenziamento e che questo deve essere il periodo massimo indennizzabile, cui va aggiunta la durata del processo di certo non imputabile al ricorrente.
Quest’arco temporale, però, non può essere eccessivamente lungo se non in presenza di giustificati motivi da provare in giudizio, in quanto, a detta del Tribunale di Milano che si è pronunciato il 13 novembre 2009 su tale problematica, l'inerzia del lavoratore nell'adire in tempi ragionevoli l'autorità giudiziaria non può e non deve essere fatta gravare esclusivamente sul datore di lavoro ma, al contrario, deve essere valorizzata ex art. 1227 cc, avendo contribuito ad aggravare l'entità del danno. L'entità del risarcimento dei danno a seguito dell'accertamento della illegittimità del licenziamento commisurata dal legislatore alla retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento fino a quello della reintegra, infatti, non può essere portata fino al punto di far gravare sul datore di lavoro conseguenze risarcitorie che, pur trovando la loro causa accidentale nell'illegittimo licenziamento, siano essenzialmente determinate da una condotta quantomeno negligente del danneggiato. Tale principio ha già trovato accoglimento dalla giurisprudenza della Suprema Corte nel casi in cui è stata riconosciuta la possibilità di effettuare la "compensatio lucri cum damno" detraendo I' "aliunde perceptum" dalle retribuzioni dovute al ricorrente da parte del datore di lavoro (cfr in tal senso : Cassazione SSUU. n. 12194 del 13.8.02; Cassazione n. 8494 del 28.5.2003.). In tal caso non ci si trova, evidentemente, di fronte ad un comportamento colpevolmente inerte del lavoratore, ma ciò che rileva è l'affermazione del principio generale secondo cui la misura del danno deve essere determinata evitando che possa esservi una locupletazione del danneggiato, che di certo non può "arricchirsi" oltre quella che è l'effettiva misura del pregiudizio subito.
Orbene, riconoscere al ricorrente il risarcimento per l'intero periodo trascorso tra il licenziamento e la sentenza di reintegrazione comporterebbe una ingiustificata valorizzazione del comportamento colposamente inerte del lavoratore nell'attivare la fase giudiziale.
Cosi facendo, tuttavia, si arriverebbe a riconoscere la legittimità di condotte viceversa chiaramente contrarie ai più elementari canoni di buona fede e correttezza che di certo vigono anche rispetto allo strumento processuale, di cui non si deve abusare per ottenere un illegittimo incremento del danno liquidato.
Da qui la decisione di ritenere che 15 mesi siano sufficiente per il lavoratore e per il suo difensore per adire il giudice al fine di affermare l'illegittimità del licenziamento e che questo deve essere il periodo massimo indennizzabile, cui va aggiunta la durata del processo di certo non imputabile al ricorrente.
Sinistri stradali: le spese legali per l’assistenza stragiudiziale sono a carico di chi danneggia
In caso di incidente stradale chi viene danneggiato spesso si rivolge a un avvocato per avere la necessaria assistenza legale, indipendentemente dall’esercizio di un’azione giudiziaria, sopportando i connessi oneri che rientrando nell’ambito del danno “emergente” devono essere posti a carico di chi ha causato il sinistro.
Come ha più volte sostenuto la Corte di Cassazione, infatti, “In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, introdotta con L. n. 990 del 1969, e sue successive modificazioni, il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali; se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente de danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali”. (Cass. n. 2775 del 2006).
Si è, altresì, specificato che “Le spese legali corrisposte dal cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale devono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., se trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali, potendo altrimenti formare oggetto di domanda di risarcimento del danno nei confronti dell'altra parte, purchè siano necessarie e giustificate, condizioni, queste che si desumono dal potere del giudice di escludere dalla ripetizione le spese ritenute eccessive o superflue, applicabile anche agli effetti della liquidazione del danno in questione”. (Cass. n. 14594 del 2005).
Il concetto di necessità e giustificatezza è evocato anche da altra decisione: si veda. Cass. n. 9400 del 1999.
La legittimità di un simile incarico è indiscutibile perchè la prestazione di assistenza legale stragiudiziale trova nell'ordinamento riconoscimento nella stessa tariffa professionale forense.
Come ha più volte sostenuto la Corte di Cassazione, infatti, “In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, introdotta con L. n. 990 del 1969, e sue successive modificazioni, il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali; se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente de danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali”. (Cass. n. 2775 del 2006).
Si è, altresì, specificato che “Le spese legali corrisposte dal cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale devono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., se trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali, potendo altrimenti formare oggetto di domanda di risarcimento del danno nei confronti dell'altra parte, purchè siano necessarie e giustificate, condizioni, queste che si desumono dal potere del giudice di escludere dalla ripetizione le spese ritenute eccessive o superflue, applicabile anche agli effetti della liquidazione del danno in questione”. (Cass. n. 14594 del 2005).
Il concetto di necessità e giustificatezza è evocato anche da altra decisione: si veda. Cass. n. 9400 del 1999.
La legittimità di un simile incarico è indiscutibile perchè la prestazione di assistenza legale stragiudiziale trova nell'ordinamento riconoscimento nella stessa tariffa professionale forense.
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