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martedì 16 febbraio 2010

Il medico che non informa il paziente risarcisce il danno anche se l’intervento è riuscito

Il medico che presta la propria opera stipula con il paziente che ha in cura un contratto in virtù del quale effettua la diagnosi ed assume l’obbligo d’illustrare al paziente le conseguenze (certe o incerte che siano, purché non del tutto anomale) della terapia o dell’intervento che egli considera necessari o opportuni ai fini di ottenere, quante volte sia possibile, il necessario consenso del paziente all’esecuzione della prestazione terapeutica.
Con sentenza n. 2847 del 9/02/2010, i giudici della Cassazione hanno rilevato che l’adempimento di tale obbligazione, avendo una fonte contrattuale, in sede giudiziaria dovrà essere dimostrato dallo stesso medico che, in caso contrario, sarà obbligato a risarcire il danno, nella prevalenza dei casi non patrimoniale, costituito dal mancato rispetto dell’obbligo di informare il paziente. Ciò in conseguenza del fatto che anche una sola violazione del diritto all’autodeterminazione, pur senza correlativa lesione del diritto alla salute ricollegabile a quella violazione per essere stato l’intervento terapeutico necessario e correttamente eseguito, comporta comunque una illegittima lesione di un interesse giuridicamente tutelato cui consegue il diritto al risarcimento.
Pur tuttavia, la risarcibilità del danno da lesione della salute che si verifichi per le non imprevedibili conseguenze dell’atto terapeutico necessario e correttamente eseguito a regola d'arte medica, ma comunque effettuato senza la preventiva informazione del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli e dunque senza un consenso consapevolmente prestato, necessariamente presuppone l'accertamento che il paziente quel determinato intervento avrebbe rifiutato se fosse stato adeguatamente informato.
La violazione di un diritto fondamentale della persona, infatti, qual è quello all’autodeterminazione in ordine alla tutela terapeutica della propria salute, comporta la risarcibilità di ogni tipo di pregiudizio non patrimoniale che ne sia causalmente derivato.

lunedì 15 febbraio 2010

Le condizioni per poter usare i fendinebbia senza incorrere in sanzioni amministrative

A norma dell’art. 153 del codice della strada, da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità […] i veicoli a motore devono tenere accesi le luci di posizione, le luci della targa, se prescritte le luci d’ingombro, e i proiettori anabbaglianti. Di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli di profondità possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori.
Tale disposizione, però, non prende in considerazione l’ipotesi d’uso contestuale di fendinebbia e fari anabbaglianti nelle ore notturne, per la quale la Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi successivamente alla contestazione di una multa elevata a un’automobilista.
Con sentenza n. 534, del 15/01/2010, i Supremi Giudici hanno statuito che la norma suindicata si riferisce esclusivamente al caso in cui l’uso del fendinebbia avvenga di giorno e la formulazione della disposizione facoltizza il conducente, nelle indicazioni ivi previste, a sostituire i proiettori anabbaglianti o quelli di profondità con i fari fendinebbia. Nulla autorizza invece a ritenere che la prescrizione di uso alternativo delle due tipologie di strumenti luminosi operi anche di notte.
Alla guida nel periodo indicato dall’art. 153, nonché nelle condizioni di scarsa visibilità in essa puntualmente specificate – tra le quali vi è la nebbia – la norma non contiene alcuna esclusione di uso dei fari antinebbia, né una prescrizione di uso alternativo tra detti fari e i proiettori anabbaglianti e quelli di profondità che, dunque, possono essere usati contestualmente.

Sanzioni amministrative: come rimediare se il ricorso è inoltrato contro un organo incompetente

In caso di sanzioni amministrative non è sempre chiaro contro chi bisogna agire in giudizio per contestare la sua presunta illegittimità.
Con sentenza n. 3117 del 2006, le Sezioni Unite della Cassazione hanno disposto che in tema di opposizione a sanzione amministrativa, al di fuori delle ipotesi in cui la legge prevede la specifica competenza di un organo periferico dell’Amministrazione, con la conseguente inapplicabilità dell’art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, l’errata identificazione dell’organo legittimato a resistere in giudizio non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, ma costituisce una mera irregolarità sanabile, ai sensi dell’art. 4 della L. 25 marzo 1958, n. 260, attraverso la rinnovazione dell’atto nei confronti dell’organo indicato dal giudice, ovvero mediante la costituzione in giudizio dell’Amministrazione, che non abbia sollevato eccezioni al riguardo, o ancora attraverso la mancata deduzione di uno specifico motivo d’impugnazione.

Illegittimo il divieto d’insediamento ai piani terreni di attività paracommerciali

E’ illegittimità la norma tecnica di un piano regolatore generale, introdotta con una variante di adeguamento ex art. 6 D.Lgs. n. 114 del 1998, che vieta l’insediamento ai piani terreni, con vetrine che affacciano sulla strada, di attività paracommerciali, tra cui, in particolare, le agenzie immobiliari, al fine di preservare l’integrità dei fronti commerciali, e di salvaguardare e rivitalizzare le vie centrali della città, con l’esclusiva presenza di attività commerciali in senso stretto.
Con questa sentenza, la n. 190 del 27 gennaio 2010, il TAR Lombardia ha ritenuto il divieto suindicato illogico, irrazionale e in contrasto con l’art. 41 della Costituzione, che fissa principi in materia d’iniziativa economica privata e libera, poiché l’esigenza di preservare l’integrità dei fronti commerciali, non può essere considerata sufficiente a giustificare una limitazione così invasiva nell’attività economica di determinate categorie, in considerazione dello stato dei luoghi e della realtà territoriale, nel caso di un comune che non rappresenta una meta per le vacanze o una particolare attrazione turistica. La necessità di salvaguardare e rivitalizzare le vie centrali di un comune, imponendo che le vetrine siano utilizzate solo da attività con la vendita di beni al pubblico, infatti, può giustificarsi in una realtà turistica, in cui vi è l’opportunità di creare viali idonei al passeggio, ma non in un comune che rappresenta una meta per le vacanze o una particolare attrazione turistica.

venerdì 12 febbraio 2010

L'amministrazione deve comunicare la decurtazione dei punti, pena il risarcimento danni

Con sentenza n . 667 del 5 febbraio 2010, il T.A.R. del Piemonte ha stabilito che  nel sistema delineato dall'art. 126-bis D.Lgs. n. 285 del 1992, ad ogni violazione del codice della strada deve seguire, nei tempi dettati dalla legge, sia la relativa decurtazione di punteggio sia una specifica ed autonoma comunicazione al contravventore, così da consentire a quest'ultimo di "riparare" alla violazione commessa frequentando gli appositi corsi, allo stesso tempo alimentando il circuito educativo alla conoscenza ed al rispetto del codice della strada. Si pone pertanto in contrasto con la ratio dell'istituto della patente a punti, e viola l'art. 126-bis del codice della strada, il comportamento tenuto dall'amministrazione che, non comunicando la decurtazione che avrebbe dovuto seguire ad alcune infrazioni, non ha consentito alla ricorrente di venire a conoscenza della progressiva diminuzione del suo punteggio complessivo, in modo da poter frequentare i corsi di recupero appositamente istituiti con D.M. 29 luglio 2003, al fine di evitare il totale azzeramento del punteggio ed il provvedimento di revisione della patente ex art. 126-bis, comma 6, D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada). Da tale comportamento illecito della P.A. deriva il diritto a ottenere il risarcimento del danno.

mercoledì 10 febbraio 2010

Multe: in pendenza del ricorso al Prefetto non può essere emessa la cartella esattoriale

Avverso il verbale di accertamento di violazione di una norma del codice della strada è possibile esperire il rimedio giurisdizionale ricorrendo al Giudice di Pace, o amministrativo ricorrendo al Prefetto del luogo della commessa violazione.
Nell’ambito di quest’ultima ipotesi, la Cassazione con sentenza n. 26173 del 14/12/2009, ha stabilito che in pendenza del ricorso al Prefetto, ai sensi dell’art. 203, Codice della Strada, e dunque fino a quando quest’ultimo non decide in proposito, non sussiste alcun titolo esecutivo che possa dar luogo alla emissione di una cartella esattoriale di pagamento.

La distruzione di una copia del testamento non integra una revoca

A norma dell’art. 684, c.c., il testamento olografo può essere revocato anche mediante la sua distruzione. Ma cosa accade se il testatore ha redatto due copie aventi lo stesso contenuto, e ne ha distrutta solo una?
Su questa problematica si è pronunciata la Cassazione, che con sentenza n. 27395 del 28/12/2009, ha osservato che la distruzione è una revoca presunta, potendosi dimostrare il contrario, ovvero che la distruzione è stata operata da un terzo o dallo stesso testatore ma involontariamente. Pur tuttavia, l’applicabilità della citata norma è esclusa dall’esistenza della seconda copia che rappresenta comunque un regolare testamento olografo idoneo a produrre i propri effetti al momento della morte del suo autore, che, tra l’altro, è perfettamente cosciente della sua esistenza. La mera distruzione di una sola copia, infatti, potrebbe essere frutto della convinzione che un solo testamento sia sufficiente, magari perché affidato a una persona di fiducia.