Nell’ambito della responsabilità contrattuale (ad esempio, contratto di compravendita), in caso d’inadempimento vige il principio secondo cui gli interessi sulle somme di denaro liquidate a titolo risarcitorio decorrono dalla data della domanda giudiziale, in quanto atto idoneo a costituire in mora il debitore.
La Cassazione, con sentenza n. 26226 del 15/12/2009, ha statuito che il suddetto principio non può essere inteso nel senso che tale data vada individuata come momento di decorrenza degli interessi anche nel caso in cui nel giudizio venga accertato la verificazione del colpevole inadempimento in un momento successivo alla domanda, giacché avendo l’obbligazione per interessi natura accessoria, una sua decorrenza diversa da quella dell’obbligazione principale è priva di causa. Da ciò ne consegue che, se si accerta che l’inadempimento è successivo all’azione giudiziaria, gli interessi in esame decorrono da questa data e non da quella dell’azione.
mercoledì 10 febbraio 2010
martedì 9 febbraio 2010
Danneggiamento del terzo: l’assicurazione deve risarcire a prescindere dalle questioni della validità della polizza
La compagnia assicuratrice di un utente della strada ha l’obbligo di risarcire il terzo danneggiato dal proprio cliente, anche se dovessero sussistere delle questioni inerenti la validità della polizza che non siano percepibili dal danneggiato, come il diverso numero di telaio del mezzo non espressamente indicato nel tagliando esposto sul parabrezza.
Con sentenza del 15 gennaio 2010, n. 1823, la IV Sezione Penale della Cassazione ha condannato una compagnia assicurativa al pagamento dei danni subiti da una persona coinvolta in un sinistro sebbene la stessa società contestasse la validità dell’assicurazione precisando che secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei rapporti tra danneggiato e compagnia assicurativa non assumono rilievo questioni riguardanti la validità della polizza.
Per quanto concerne la relazione tra danneggiato ed assicuratore vale, infatti, il principio posto dalla L. n. 990 del 1969, art. 7, secondo cui, nei confronti dei danneggiato, l'assicuratore è tenuto al risarcimento dei danni per tutto il periodo indicato nella polizza, indipendentemente dalla sua validità, visto che il certificato di assicurazione attesta verso i terzi la presenza della garanzia assicurativa e da questa attestazione nasce l'obbligazione risarcitoria (Cfr. Cass. Sez. 3, Sent. n. 10504 dell'8 maggio 2006).
In particolare, il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell'assicuratore vincola quest'ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, pure se il contratto non è efficace, poichè verso il danneggiato ciò che rileva è l'autenticità del contrassegno, non la validità del rapporto assicurativo, dovendosi tutelare il legittimo affidamento dei terzi (Cfr. Cass. Sez. 3, Sent. n. 16726 del 17 luglio 2009).
Sostiene parte ricorrente che la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto del fatto che, in base alla, art. 7, comma 4, il contrassegno assicurativo doveva essere applicato "sul veicolo cui l'assicurazione si riferisce", mentre, nella specie, venendo in considerazione una macchina avente solo targa identica a quella indicata nel contrassegno, ma diverso telaio e motore, non poteva parlarsi di identità fra il veicolo assicurato e quello coinvolto nell'incidente Detto assunto è privo di pregio.
Infatti, a norma dell’art. 7, L. n. 990 del 1969, l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla presente legge deve essere comprovato da apposito certificato rilasciato dall'assicuratore, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio; l'assicuratore è tenuto nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall'art. 1901 c.c., comma 2; all'atto del rilascio de certificato di assicurazione l'assicuratore consegna inoltre all'assicurato un contrassegno recante la sua firma, il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui è valido il certificato.
Dalla L. n. 990 del 1969, art. 7, commi 1, 2 e 3 e dall'art. 9 del regolamento di esecuzione, si ricava che: l'esistenza del contratto è dimostrata dal certificato di assicurazione; l'assicuratore risponde nei confronti dei terzi per il periodo ivi indicato; assieme al certificato è rilasciato un contrassegno dell'assicuratore; sia nel certificato che nel contrassegno è riportato, ai fini dell'identificazione del veicolo assicurato, il solo numero di targa e non quello del telaio, tranne che in casi eccezionali.
Se ne evince che nel certificato di assicurazione il numero della polizza è associato in linea generale alla targa, che nel contrassegno dell'assicuratore è pure menzionata la sola targa e che, quindi, il "veicolo cui l'assicurazione si riferisce", del quale fa menzione la L. n. 990 del 1969, comma 4, è quello identificato nel certificato e nel contrassegno de quibus con il numero della targa.
D'altronde, non si comprende come potrebbe validamente essere tutelato l'affidamento dei terzi (che, appunto, assume primario rilievo nel loro rapporto con l'istituto assicuratore secondo l'intero assetto normativo vigente) qualora si faccia riferimento al numero dei telaio, dato che non può essere considerato di agevole percezione, mentre, invece, è proprio con il numero di targa, facilmente conoscibile, che la posizione dei danneggiati riceve adeguata protezione.
Con sentenza del 15 gennaio 2010, n. 1823, la IV Sezione Penale della Cassazione ha condannato una compagnia assicurativa al pagamento dei danni subiti da una persona coinvolta in un sinistro sebbene la stessa società contestasse la validità dell’assicurazione precisando che secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei rapporti tra danneggiato e compagnia assicurativa non assumono rilievo questioni riguardanti la validità della polizza.
Per quanto concerne la relazione tra danneggiato ed assicuratore vale, infatti, il principio posto dalla L. n. 990 del 1969, art. 7, secondo cui, nei confronti dei danneggiato, l'assicuratore è tenuto al risarcimento dei danni per tutto il periodo indicato nella polizza, indipendentemente dalla sua validità, visto che il certificato di assicurazione attesta verso i terzi la presenza della garanzia assicurativa e da questa attestazione nasce l'obbligazione risarcitoria (Cfr. Cass. Sez. 3, Sent. n. 10504 dell'8 maggio 2006).
In particolare, il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell'assicuratore vincola quest'ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, pure se il contratto non è efficace, poichè verso il danneggiato ciò che rileva è l'autenticità del contrassegno, non la validità del rapporto assicurativo, dovendosi tutelare il legittimo affidamento dei terzi (Cfr. Cass. Sez. 3, Sent. n. 16726 del 17 luglio 2009).
Sostiene parte ricorrente che la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto del fatto che, in base alla, art. 7, comma 4, il contrassegno assicurativo doveva essere applicato "sul veicolo cui l'assicurazione si riferisce", mentre, nella specie, venendo in considerazione una macchina avente solo targa identica a quella indicata nel contrassegno, ma diverso telaio e motore, non poteva parlarsi di identità fra il veicolo assicurato e quello coinvolto nell'incidente Detto assunto è privo di pregio.
Infatti, a norma dell’art. 7, L. n. 990 del 1969, l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla presente legge deve essere comprovato da apposito certificato rilasciato dall'assicuratore, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio; l'assicuratore è tenuto nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall'art. 1901 c.c., comma 2; all'atto del rilascio de certificato di assicurazione l'assicuratore consegna inoltre all'assicurato un contrassegno recante la sua firma, il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui è valido il certificato.
Dalla L. n. 990 del 1969, art. 7, commi 1, 2 e 3 e dall'art. 9 del regolamento di esecuzione, si ricava che: l'esistenza del contratto è dimostrata dal certificato di assicurazione; l'assicuratore risponde nei confronti dei terzi per il periodo ivi indicato; assieme al certificato è rilasciato un contrassegno dell'assicuratore; sia nel certificato che nel contrassegno è riportato, ai fini dell'identificazione del veicolo assicurato, il solo numero di targa e non quello del telaio, tranne che in casi eccezionali.
Se ne evince che nel certificato di assicurazione il numero della polizza è associato in linea generale alla targa, che nel contrassegno dell'assicuratore è pure menzionata la sola targa e che, quindi, il "veicolo cui l'assicurazione si riferisce", del quale fa menzione la L. n. 990 del 1969, comma 4, è quello identificato nel certificato e nel contrassegno de quibus con il numero della targa.
D'altronde, non si comprende come potrebbe validamente essere tutelato l'affidamento dei terzi (che, appunto, assume primario rilievo nel loro rapporto con l'istituto assicuratore secondo l'intero assetto normativo vigente) qualora si faccia riferimento al numero dei telaio, dato che non può essere considerato di agevole percezione, mentre, invece, è proprio con il numero di targa, facilmente conoscibile, che la posizione dei danneggiati riceve adeguata protezione.
Sinistro causato da un animale selvatico: ecco chi deve risarcire
Se un utente della strada subisse dei danni in seguito ad uno scontro con un animale selvatico piombato improvvisamente sulla carreggiata, chi ha l’obbligo di risarcirlo?
A questa domanda da una risposta la Cassazione, che con sentenza n. 80, dell’8 gennaio 2010, conferma un indirizzo già consolidato e sancisce il principio di diritto secondo il quale: "La responsabilità aquiliana, o extracontrattuale, per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all’ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc, a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che derivino da delega o concessione di altro ente (nella specie della Regione). In quest’ultimo caso, sempre che sia conferita al gestore autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l’attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all’esercizio dell’attività, e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni”.
I Giudici della Suprema Corte formulano il suddetto principio osservando che il caso in esame concerne il problema della responsabilità per i danni arrecati a terzi dal comportamento della fauna selvatica, sulla base dei principi generali in tema di illecito civile di cui all’art. 2043 ss. cod. civ.: materia su cui le leggi speciali, statali e regionali, che regolano competenze e responsabilità dello Stato e degli enti locali, nulla dispongono espressamente. (Sull’evoluzione della normativa in materia cfr. Cass. civ. Sez. 3^, 12 agosto 1991 n. 8788, in motivazione).
La L. 11 febbraio 1992, n. 157 (art. 26) dispone che sia costituito un apposito fondo regionale per il risarcimento dei c.d. danni non altrimenti risarcibili, cioè dei danni arrecati dagli animali alle coltivazioni ed ai fondi agricoli che non siano imputabili a colpa di alcuno, il rischio del cui verificarsi sia inevitabilmente collegato alla stessa esistenza della fauna selvatica.
Analoghe disposizioni sono contenute nelle diverse leggi regionali.
Da tali disposizioni, tuttavia, non si possono trarre indicazioni quanto alla disciplina applicabile ai danni a terzi, ed in particolare ai casi, oggi frequenti, di danni alla circolazione stradale: né quanto all’ente responsabile, né quanto ai criteri di imputazione della responsabilità.
La disciplina applicabile deve essere ricostruita sulla base dei principi generali in tema di responsabilità civile, che impongono di individuare il responsabile dei danni nell’ente a cui siano concretamente affidati, con adeguato margine di autonomia, i poteri di gestione e di controllo del territorio e della fauna ivi esistente, e che quindi sia meglio in grado di prevedere, prevenire ed evitare gli eventi dannosi del genere di quello del cui risarcimento si tratta.
Nel caso in esame si tratta di stabilire se tali poteri spettino alla Regione o alla Provincia (o ad entrambe): problema da risolvere con riguardo sia alle leggi nazionali che regolano le rispettive competenze, sia alle leggi della regione interessata; che quindi è suscettibile di diversa soluzione, nell’ambito delle diverse regioni.
La L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 14, sulle autonomie locali attribuisce alle province le funzioni amministrative che attengano a determinate materie, fra cui la protezione della fauna selvatica (comma 1, lett. F), nelle zone che interessino in parte o per intero il territorio provinciale.
La L. 11 febbraio 1992, n. 157, destinata a regolare la protezione della fauna selvatica, attribuisce alle regioni a statuto ordinario il compito di “emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica” (art. 1, comma 1) e dispone che le province attuano la disciplina regionale “ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 14, comma 1, lett. F)” (art. 1, comma 3), cioè in virtù dell’autonomia ad esse attribuita dalla legge statale; non per delega delle regioni.
Da tali disposizioni si desume che la regione ha una competenza essenzialmente normativa, mentre alle province spetta l’esplicazione delle concrete funzioni amministrative e di gestione, nell’ambito del loro territorio.
A questa domanda da una risposta la Cassazione, che con sentenza n. 80, dell’8 gennaio 2010, conferma un indirizzo già consolidato e sancisce il principio di diritto secondo il quale: "La responsabilità aquiliana, o extracontrattuale, per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all’ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc, a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che derivino da delega o concessione di altro ente (nella specie della Regione). In quest’ultimo caso, sempre che sia conferita al gestore autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l’attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all’esercizio dell’attività, e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni”.
I Giudici della Suprema Corte formulano il suddetto principio osservando che il caso in esame concerne il problema della responsabilità per i danni arrecati a terzi dal comportamento della fauna selvatica, sulla base dei principi generali in tema di illecito civile di cui all’art. 2043 ss. cod. civ.: materia su cui le leggi speciali, statali e regionali, che regolano competenze e responsabilità dello Stato e degli enti locali, nulla dispongono espressamente. (Sull’evoluzione della normativa in materia cfr. Cass. civ. Sez. 3^, 12 agosto 1991 n. 8788, in motivazione).
La L. 11 febbraio 1992, n. 157 (art. 26) dispone che sia costituito un apposito fondo regionale per il risarcimento dei c.d. danni non altrimenti risarcibili, cioè dei danni arrecati dagli animali alle coltivazioni ed ai fondi agricoli che non siano imputabili a colpa di alcuno, il rischio del cui verificarsi sia inevitabilmente collegato alla stessa esistenza della fauna selvatica.
Analoghe disposizioni sono contenute nelle diverse leggi regionali.
Da tali disposizioni, tuttavia, non si possono trarre indicazioni quanto alla disciplina applicabile ai danni a terzi, ed in particolare ai casi, oggi frequenti, di danni alla circolazione stradale: né quanto all’ente responsabile, né quanto ai criteri di imputazione della responsabilità.
La disciplina applicabile deve essere ricostruita sulla base dei principi generali in tema di responsabilità civile, che impongono di individuare il responsabile dei danni nell’ente a cui siano concretamente affidati, con adeguato margine di autonomia, i poteri di gestione e di controllo del territorio e della fauna ivi esistente, e che quindi sia meglio in grado di prevedere, prevenire ed evitare gli eventi dannosi del genere di quello del cui risarcimento si tratta.
Nel caso in esame si tratta di stabilire se tali poteri spettino alla Regione o alla Provincia (o ad entrambe): problema da risolvere con riguardo sia alle leggi nazionali che regolano le rispettive competenze, sia alle leggi della regione interessata; che quindi è suscettibile di diversa soluzione, nell’ambito delle diverse regioni.
La L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 14, sulle autonomie locali attribuisce alle province le funzioni amministrative che attengano a determinate materie, fra cui la protezione della fauna selvatica (comma 1, lett. F), nelle zone che interessino in parte o per intero il territorio provinciale.
La L. 11 febbraio 1992, n. 157, destinata a regolare la protezione della fauna selvatica, attribuisce alle regioni a statuto ordinario il compito di “emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica” (art. 1, comma 1) e dispone che le province attuano la disciplina regionale “ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 14, comma 1, lett. F)” (art. 1, comma 3), cioè in virtù dell’autonomia ad esse attribuita dalla legge statale; non per delega delle regioni.
Da tali disposizioni si desume che la regione ha una competenza essenzialmente normativa, mentre alle province spetta l’esplicazione delle concrete funzioni amministrative e di gestione, nell’ambito del loro territorio.
giovedì 4 febbraio 2010
Quando la Pubblica Amministrazione è responsabile di una strada privata
A norma dell’art. 824, codice civile, una strada è pubblica se la relativa proprietà è stata acquistata da un ente pubblico territoriale (es.: Stato, Regione, Provincia, Comune, Area Metropolitana) in virtù di un atto o di un fatto idoneo a produrne il trasferimento.
Con sentenza n. 7 del 04/01/2010, la Cassazione civile ha statuito che per determinare l’appartenenza di una strada a un ente pubblico, non è sufficiente l’uso pubblico, che potrebbe essere determinato anche da altre vicende giuridiche (es. servitù), ma è necessario valutare altri elementi come l'ubicazione della strada all'interno dei luoghi abitati, l'inclusione della toponomastica del comune, la posizione della numerazione civica, il comportamento della P.A. nel settore dell'edilizia e dell'urbanistica.
Se un comune consente alla collettivita' l'utilizzazione, per pubblico transito, di un'area di proprieta' privata assume l'obbligo di accertarsi che la manutenzione dell'area e dei relativi manufatti non sia trascurata; e l'inosservanza di tale dovere di sorveglianza, che costituisce un obbligo primario dalla P.A., per il principio del non ledere, integra gli estremi della colpa e determina la responsabilita' per il danno cagionato all'utente dell'area, a nulla rilevando che l'obbligo della manutenzione incomba sul proprietario dell'area stessa.
Con sentenza n. 7 del 04/01/2010, la Cassazione civile ha statuito che per determinare l’appartenenza di una strada a un ente pubblico, non è sufficiente l’uso pubblico, che potrebbe essere determinato anche da altre vicende giuridiche (es. servitù), ma è necessario valutare altri elementi come l'ubicazione della strada all'interno dei luoghi abitati, l'inclusione della toponomastica del comune, la posizione della numerazione civica, il comportamento della P.A. nel settore dell'edilizia e dell'urbanistica.
Se un comune consente alla collettivita' l'utilizzazione, per pubblico transito, di un'area di proprieta' privata assume l'obbligo di accertarsi che la manutenzione dell'area e dei relativi manufatti non sia trascurata; e l'inosservanza di tale dovere di sorveglianza, che costituisce un obbligo primario dalla P.A., per il principio del non ledere, integra gli estremi della colpa e determina la responsabilita' per il danno cagionato all'utente dell'area, a nulla rilevando che l'obbligo della manutenzione incomba sul proprietario dell'area stessa.
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Responsabilità Pubbliche amministrazioni
Risarcisce i danni la P.A. che emette un provvedimento illegittimo
Cosa succede se un’amministrazione pubblica (ad es. l’Agenzia delle Entrate, Comune, Provincia, Ministero) pone in essere un atto illegittimo che costringe il contribuente ad adire le vie legali, provocando in capo a questi un danno costituito, tra l’altro, dalle spese per difendersi in giudizio?
Ebbene, quando la Pubblica Amministrazione (P.A.) emette un provvedimento illegittimo, ovvero contrario alla legge, ha il potere di tutelare, unilateralmente, la propria sfera giuridica facendo venire meno l’atto “incriminato”. Quando non opera seguendo tale procedimento, chiamato di “autotutela”, facendo sorgere in capo al cittadino - destinatario dell’atto illegittimo - un danno, nasce a suo carico l’obbligo di risarcirlo.
Questo principio è stato sancito dalla Cassazione che con sentenza n. 698, del 19/01/2010, ha stabilito che «ove il provvedimento di autotutela non venga tempestivamente adottato, al punto di costringere il privato ad affrontare spese legali e d'altro genere per proporre ricorso e per ottenere per questa via l'annullamento dell'atto, la responsabilità della P.A. permane ed è innegabile».
Ebbene, quando la Pubblica Amministrazione (P.A.) emette un provvedimento illegittimo, ovvero contrario alla legge, ha il potere di tutelare, unilateralmente, la propria sfera giuridica facendo venire meno l’atto “incriminato”. Quando non opera seguendo tale procedimento, chiamato di “autotutela”, facendo sorgere in capo al cittadino - destinatario dell’atto illegittimo - un danno, nasce a suo carico l’obbligo di risarcirlo.
Questo principio è stato sancito dalla Cassazione che con sentenza n. 698, del 19/01/2010, ha stabilito che «ove il provvedimento di autotutela non venga tempestivamente adottato, al punto di costringere il privato ad affrontare spese legali e d'altro genere per proporre ricorso e per ottenere per questa via l'annullamento dell'atto, la responsabilità della P.A. permane ed è innegabile».
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Responsabilità Pubbliche amministrazioni
lunedì 1 febbraio 2010
Canone di locazione: quando gli aumenti sono illegittimi
Per gli immobili adibiti a uso diverso da quello abitativo, a norma dell’art. 32, L. n. 392/1978, le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere d’acquisto (inflazione).
La Corte di Cassazione, al riguardo, con la sentenza n. 2527, del 7/2/2006, ha affermato la nullità della clausola che aumenta in modo automatico il canone, senza una preventiva esplicita richiesta del locatore, precisando che: "La clausola di un contratto di locazione con la quale le parti convengano l’aggiornamento automatico del canone su base annuale, a seguito delle modifiche apportate all’articolo 32 della legge 392/1978 dall’articolo 1, comma 9-sexies, della legge 118/1985, senza necessità di richiesta espressa del locatore, è affetta da nullità in base al combinato disposto degli articoli 32 e 79 della legge, perché il citato articolo 32, non prevedendo più, come nella sua originaria formulazione, la possibilità di aggiornamento soltanto biennale, svincolato da ogni riferimento alla richiesta del locatore, introduce, all’esito della modifica, la possibilità di aggiornamenti annuali presupponendo che aumenti possano avvenire soltanto su specifica richiesta del locatore, da operarsi successivamente all’avvenuta variazione degli indici di riferimento. La certezza dell’entità dell’obbligazione del conduttore risulta tutelata soltanto dalla previsione di tale, specifica richiesta, puntualmente riferita all’avvenuta variazione degli indici ISTAT".
La Corte di Cassazione, al riguardo, con la sentenza n. 2527, del 7/2/2006, ha affermato la nullità della clausola che aumenta in modo automatico il canone, senza una preventiva esplicita richiesta del locatore, precisando che: "La clausola di un contratto di locazione con la quale le parti convengano l’aggiornamento automatico del canone su base annuale, a seguito delle modifiche apportate all’articolo 32 della legge 392/1978 dall’articolo 1, comma 9-sexies, della legge 118/1985, senza necessità di richiesta espressa del locatore, è affetta da nullità in base al combinato disposto degli articoli 32 e 79 della legge, perché il citato articolo 32, non prevedendo più, come nella sua originaria formulazione, la possibilità di aggiornamento soltanto biennale, svincolato da ogni riferimento alla richiesta del locatore, introduce, all’esito della modifica, la possibilità di aggiornamenti annuali presupponendo che aumenti possano avvenire soltanto su specifica richiesta del locatore, da operarsi successivamente all’avvenuta variazione degli indici di riferimento. La certezza dell’entità dell’obbligazione del conduttore risulta tutelata soltanto dalla previsione di tale, specifica richiesta, puntualmente riferita all’avvenuta variazione degli indici ISTAT".
Eredità: il termine per “recuperare” la quota spettante per legge
Al coniuge, ai figli e agli ascendenti di chi dispone per testamento (legittimari), la legge attribuisce una quota di eredità che non può essere lesa né con donazioni fatte in vita, né con altre disposizioni testamentarie. Qualora ciò dovesse accadere, il nostro ordinamento riconosce agli stessi legittimari un’azione giudiziaria, chiamata di riduzione ed esperibile in dieci anni, che mira, appunto, a ridurre gli atti lesivi sino alla ricostituzione dell’originaria quota riservata dalla legge.
Una problematica che ha diviso giurisprudenza e dottrina investiva la decorrenza del suddetto termine, poiché alcuni ritenevano che lo stesso coincidesse con l’apertura della successione, altri con la pubblicazione del testamento.
Ebbene, sull’argomento è intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite, che con sentenza del 25 ottobre 2004, n. 20644, ha statuito che in caso di lesione avvenuta per donazione, il termine per esercitare l’azione di riduzione decorre dall’apertura delle successione perché solo in questo momento è possibile stabilire se vi è stata effettiva lesione, in quanto questo è l’istante in cui deve calcolarsi la quota spettante a ciascun legittimario. In caso di lesione per disposizione testamentaria, invece, la prescrizione decorre dal momento dell’accettazione dell’eredità da parte del legittimario, perché è solo con l’accettazione che il legittimario manifesta la volontà di acquistare la quota riservata dalla legge, creando così la condizione che lo legittimi ad agire in riduzione.
Una problematica che ha diviso giurisprudenza e dottrina investiva la decorrenza del suddetto termine, poiché alcuni ritenevano che lo stesso coincidesse con l’apertura della successione, altri con la pubblicazione del testamento.
Ebbene, sull’argomento è intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite, che con sentenza del 25 ottobre 2004, n. 20644, ha statuito che in caso di lesione avvenuta per donazione, il termine per esercitare l’azione di riduzione decorre dall’apertura delle successione perché solo in questo momento è possibile stabilire se vi è stata effettiva lesione, in quanto questo è l’istante in cui deve calcolarsi la quota spettante a ciascun legittimario. In caso di lesione per disposizione testamentaria, invece, la prescrizione decorre dal momento dell’accettazione dell’eredità da parte del legittimario, perché è solo con l’accettazione che il legittimario manifesta la volontà di acquistare la quota riservata dalla legge, creando così la condizione che lo legittimi ad agire in riduzione.
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