L'art. 32, primo comma, del DPR 600/1973, attribuisce agli uffici del fisco un complesso di poteri per l’espletamento dei loro compiti. Nell’esercizio di tali facoltà, gli uffici preposti talvolta operano degli accertamenti sui titolari dei conti correnti, senza che ne ricorrano le condizioni.
Ebbene, con sentenza n. 23852/2009, la sezione TRIBUTARIA della Cassazione ha chiarito che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione legale relativa prevista dalla citata legge introduce una presunzione legale relativa a carico del contribuente che sia titolare dei conti correnti bancari. Ciò significa che la stessa legge ritiene certo, fino a prova contraria che deve essere fornita dal contribuente, che tutti i movimenti di un conto corrente intestato al contribuente sono riconducibili al medesimo.
La disposizione, ad ogni buon conto, non consente l'accertamento indiscriminato nei confronti di tutti coloro che abbiano intestato un conto corrente, ma attribuisce solo la facoltà di accertare il reddito del contribuente con agevolazione probatoria in favore del Fisco, poiché l'onere della prova è a carico del contribuente.
Con la citata norma, pertanto, il legislatore intende attribuire rilievo normativo a quanto si riscontra nella pratica, che spinge a supporre che le rimesse in un conto corrente di un contribuente sono normalmente derivanti dalle sue attività, eliminando, nel contempo, qualunque interpretazione distorta che possa considerare le movimentazioni bancarie attinenti a situazioni equiparabili a patrimoni separati o simili fattispecie.
Ne consegue, a detta della Cassazione, che si cade in errore normativo nel momento in cui si confondono i due piani delle condizioni che giustificano l'accertamento e la determinazione del quantum (il reddito o i ricavi); per cui deriva la necessità di dimostrare se aliunde sia legittimo l'accertamento.
mercoledì 2 dicembre 2009
I verbali dei Pubblici Ufficiali: la posizione delle Sezione Unite
Il contenuto del verbale redatto da un Pubblico Ufficiale (ad es. il vigile) ha il carattere della fede pubblica, per cui fa piena prova sino a querela di falso. Tale elemento, di per sé particolarmente importante, lo diventa ancora di più in sede giudiziaria, qualora si intende contestare le dichiarazioni che godono di tale fede privilegiata, e/o quelle che ne sono prive, e che possono essere smentite semplicemente provando il contrario, senza la necessità di sporgere querela.
L’esigenza suesposta può concretizzarsi anche in sede di opposizione a sanzione amministrativa (ad es. multa per infrazione del Codice della Strada), in merito alla quale le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 17355/2009, premettendo che il verbale è a tutti gli effetti “atto pubblico”, hanno stabilito che sono certamente da considerare al rango di piena prova: la provenienza del documento; le dichiarazioni delle parti; i fatti avvenuti in presenza del P.U.; gli atti dallo stesso compiuti.
Restano esclusi dal valore di piena prova: le valutazioni del P.U.; gli apprezzamenti personali, anche se relativi a fatti accaduti in sua presenza.
Proprio in virtù di quanto sopra, sarebbero preordinate le norme che “tipizzano” il verbale , obbligando il P.U. a esporre in forma sommaria il fatto e ad indicare gli estremi precisi e dettagliati della violazione.
Va altresì preso atto che la stessa Suprema Corte conferma l’obbligo per il P.U. di descrivere “le particolari condizioni soggettive ed oggettive dell’accertamento, dando conto nell’atto pubblico non soltanto della sua presenza ai fatti attestati, ma anche delle ragioni per le quali detta presenza ne ha consentito l’attestazione”.
L’esigenza suesposta può concretizzarsi anche in sede di opposizione a sanzione amministrativa (ad es. multa per infrazione del Codice della Strada), in merito alla quale le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 17355/2009, premettendo che il verbale è a tutti gli effetti “atto pubblico”, hanno stabilito che sono certamente da considerare al rango di piena prova: la provenienza del documento; le dichiarazioni delle parti; i fatti avvenuti in presenza del P.U.; gli atti dallo stesso compiuti.
Restano esclusi dal valore di piena prova: le valutazioni del P.U.; gli apprezzamenti personali, anche se relativi a fatti accaduti in sua presenza.
Proprio in virtù di quanto sopra, sarebbero preordinate le norme che “tipizzano” il verbale , obbligando il P.U. a esporre in forma sommaria il fatto e ad indicare gli estremi precisi e dettagliati della violazione.
Va altresì preso atto che la stessa Suprema Corte conferma l’obbligo per il P.U. di descrivere “le particolari condizioni soggettive ed oggettive dell’accertamento, dando conto nell’atto pubblico non soltanto della sua presenza ai fatti attestati, ma anche delle ragioni per le quali detta presenza ne ha consentito l’attestazione”.
martedì 1 dicembre 2009
Il coniuge è immaturo? Il matrimonio può essere dichiarato nullo
Molti se ne saranno accorti, ma i tempi sono decisamente cambiati, e i vincoli matrimoniali si sciolgono con sempre maggiore frequenza.
Per far dichiarare nullo il matrimonio celebrato con il rito religioso e trascritto nel registro italiano dello stato civile, è possibile sia adire il giudice italiano che rivolgersi al Tribunale Ecclesiastico per ottenere una sentenza i cui effetti civili sono subordinati alla pronuncia della Corte d’Appello (sentenza di delibazione) tesa a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge italiana.
Con sentenza n. 19808, del 15 settembre 2009, i Giudici della Cassazione hanno ribadito quanto già stabilito dalla stessa corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 19809/2008, disponendo che il riconoscimento dell'efficacia della sentenza straniera è condizionato alla mancanza di incompatibilità con l'ordine pubblico interno che è assoluta e relativa rispetto a tutti gli Stati, mentre è solo assoluta per le sentenze ecclesiastiche. Sulla base di ciò, la Cassazione ha statuito che la sentenza ecclesiastica che dichiari nullo il matrimonio per immaturità del coniuge non vìola l’ordine pubblico italiano, e dunque può essere dichiarata efficace nell’ambito del nostro ordinamento, in quanto la situazione di vizio psichico ("ob defectum discretionis iudicii") da parte di uno dei coniugi, assunta in considerazione dal giudice ecclesiastico siccome comportante inettitudine del soggetto ad intendere i diritti ed i doveri del matrimonio al momento della manifestazione del consenso, non si discosta sostanzialmente dall'ipotesi di invalidità contemplata dall'art. 120 c.c., cosicchè è da escludere che il riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo nei principi fondamentali dell'ordinamento italiano (Cass. 1988/4710; 1997/3002. In senso conforme, cfr. Cass. 1987/5822; 2000/4387; 2006/10796). E il contrasto con tali principi non si rende ravvisabile neppure sotto il profilo dei difetto di tutela dell'affidamento della controparte. Infatti, al riguardo, è sufficiente rilevare che, mentre la disciplina generale dell'incapacità naturale da rilievo, in tema di contratti, alla buona o alla mala fede dell'altra parte (art. 428 c.c., comma 2), tale aspetto si rende invece del tutto ignorato nella disciplina dell'incapacità naturale vista quale causa di invalidità del matrimonio, essendo preminente, in tal caso, l'esigenza di rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio psichico (Cass. 1997/3002).
Per far dichiarare nullo il matrimonio celebrato con il rito religioso e trascritto nel registro italiano dello stato civile, è possibile sia adire il giudice italiano che rivolgersi al Tribunale Ecclesiastico per ottenere una sentenza i cui effetti civili sono subordinati alla pronuncia della Corte d’Appello (sentenza di delibazione) tesa a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge italiana.
Con sentenza n. 19808, del 15 settembre 2009, i Giudici della Cassazione hanno ribadito quanto già stabilito dalla stessa corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 19809/2008, disponendo che il riconoscimento dell'efficacia della sentenza straniera è condizionato alla mancanza di incompatibilità con l'ordine pubblico interno che è assoluta e relativa rispetto a tutti gli Stati, mentre è solo assoluta per le sentenze ecclesiastiche. Sulla base di ciò, la Cassazione ha statuito che la sentenza ecclesiastica che dichiari nullo il matrimonio per immaturità del coniuge non vìola l’ordine pubblico italiano, e dunque può essere dichiarata efficace nell’ambito del nostro ordinamento, in quanto la situazione di vizio psichico ("ob defectum discretionis iudicii") da parte di uno dei coniugi, assunta in considerazione dal giudice ecclesiastico siccome comportante inettitudine del soggetto ad intendere i diritti ed i doveri del matrimonio al momento della manifestazione del consenso, non si discosta sostanzialmente dall'ipotesi di invalidità contemplata dall'art. 120 c.c., cosicchè è da escludere che il riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo nei principi fondamentali dell'ordinamento italiano (Cass. 1988/4710; 1997/3002. In senso conforme, cfr. Cass. 1987/5822; 2000/4387; 2006/10796). E il contrasto con tali principi non si rende ravvisabile neppure sotto il profilo dei difetto di tutela dell'affidamento della controparte. Infatti, al riguardo, è sufficiente rilevare che, mentre la disciplina generale dell'incapacità naturale da rilievo, in tema di contratti, alla buona o alla mala fede dell'altra parte (art. 428 c.c., comma 2), tale aspetto si rende invece del tutto ignorato nella disciplina dell'incapacità naturale vista quale causa di invalidità del matrimonio, essendo preminente, in tal caso, l'esigenza di rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio psichico (Cass. 1997/3002).
In caso di ricostruzione vanno rispettate le distanze imposte dal vigente piano regolatore
I proprietari di fondi confinanti sui quali non insista alcun fabbricato, sono titolari del cosiddetto diritto di prevenzione, che consente a ciascuno di essi di costruire per primo scegliendo la posizione del nuovo fabbricato tra le seguenti opzioni: confine, distanza da esso di tre metri - o quella maggiore prevista dal piano regolatore -, o della metà, costringendo così il vicino ad adattarsi alla scelta operata.
Può porsi, pertanto, il dubbio se tale diritto persista in caso di ricostruzione dell’edificio, consentendo al proprietario di collocare il nuovo manufatto nella medesima posizione, o se venga meno, imponendo al proprietario di riedificare rispettando il nuovo piano regolatore o le distanze prescritte dall’esistenza del fabbricato nel fondo confinante.
Su tale problematica, i Giudici della sez. II della Cassazione civile, con sentenza n. 2563 del 2 febbraio 2009, hanno stabilito che chi ricostruisce non può sottrarsi al rispetto delle nuove norme del regolamento edilizio che fissa determinate distanze tra le costruzioni, poiché le stesse sono poste non soltanto nell'interesse del proprietario frontista, ma anche a beneficio dell’urbanistica in generale; posto che tale problema si deve ritenere insussistente qualora sia lo stesso piano regolatore a stabilire esplicitamente il rispetto delle distanze anche in caso di ricostruzione.
Può porsi, pertanto, il dubbio se tale diritto persista in caso di ricostruzione dell’edificio, consentendo al proprietario di collocare il nuovo manufatto nella medesima posizione, o se venga meno, imponendo al proprietario di riedificare rispettando il nuovo piano regolatore o le distanze prescritte dall’esistenza del fabbricato nel fondo confinante.
Su tale problematica, i Giudici della sez. II della Cassazione civile, con sentenza n. 2563 del 2 febbraio 2009, hanno stabilito che chi ricostruisce non può sottrarsi al rispetto delle nuove norme del regolamento edilizio che fissa determinate distanze tra le costruzioni, poiché le stesse sono poste non soltanto nell'interesse del proprietario frontista, ma anche a beneficio dell’urbanistica in generale; posto che tale problema si deve ritenere insussistente qualora sia lo stesso piano regolatore a stabilire esplicitamente il rispetto delle distanze anche in caso di ricostruzione.
lunedì 30 novembre 2009
Il condominio non ha diritto al risarcimento per i processi troppo lunghi
I condomini sono tra i luoghi in cui il tasso di litigiosità è particolarmente elevato, e non stupisce, pertanto, che siano parte di numerosi procedimenti civili, e tra le principali vittime della lentezza dei processi.
Proprio su questo argomento è di recente intervenuta la Cassazione che con sentenza n. 22558 del 22 ottobre 2009 ha escluso la legittimità attiva dell’amministratore, salvo che ricorrano determinate condizioni, chiarendo che il condominio è privo di personalità giuridica in quanto la sua unica funzione è la gestione delle cose comuni, per cui l’amministratore può agire solo in virtù della delibera assembleare, anche nella non totalità, a tutela della gestione delle stesse mentre per quanto concerne i diritti che i condomini vantano unicamente come singoli è necessario uno specifico mandato da parte di tutti condomini. Non vi è dubbio, pertanto, che il diritto all’equo indennizzo per la ragionevole durata del processo non spetti all’ente condominiale che è preposto unicamente alla gestione della cosa comune, in quanto l’eventuale patema d’animo conseguente la pendenza del processo troppo lungo incide unicamente sui condomini che quindi sono titolari uti singoli del risarcimento.
Proprio su questo argomento è di recente intervenuta la Cassazione che con sentenza n. 22558 del 22 ottobre 2009 ha escluso la legittimità attiva dell’amministratore, salvo che ricorrano determinate condizioni, chiarendo che il condominio è privo di personalità giuridica in quanto la sua unica funzione è la gestione delle cose comuni, per cui l’amministratore può agire solo in virtù della delibera assembleare, anche nella non totalità, a tutela della gestione delle stesse mentre per quanto concerne i diritti che i condomini vantano unicamente come singoli è necessario uno specifico mandato da parte di tutti condomini. Non vi è dubbio, pertanto, che il diritto all’equo indennizzo per la ragionevole durata del processo non spetti all’ente condominiale che è preposto unicamente alla gestione della cosa comune, in quanto l’eventuale patema d’animo conseguente la pendenza del processo troppo lungo incide unicamente sui condomini che quindi sono titolari uti singoli del risarcimento.
E’ reato lanciare dal balcone oggetti, acqua sporca e rifiuti
Per alcune persone è costume lanciare dal proprio balcone o dalla propria finestra oggetti, acqua sporca e/o rifiuti. Ebbene, uno di questi casi è stato esaminato dai Giudici della Sezione I della Cassazione penale, che con sentenza n. 26145 del 23 giugno 2009 ha stabilito che risponde del reato di cui all'articolo 659 del Codice Penale (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) e di cui all'articolo 674 del Codice Penale (Getto pericoloso di cose), colui che con rumori e strepiti disturbi il riposo e le occupazioni degli occupanti l'appartamento sottostante in condominio e getti nel cortile dei vicini vari oggetti, anche pericolosi, acqua sporca e rifiuti, causi rumori fortissimi e molesti provocati in ora notturna dal rotolamento sul pavimento e della collisione di grosse biglie o bocce.
venerdì 27 novembre 2009
Il diritto di sopraelevare: diritto, divieto e riconoscimenti per gli altri condomini
La costruzione di un’ulteriore unità abitativa da parte del condomino dell’ultimo piano di un edificio può essere motivo di attrito all’interno del condominio. Con una nuova sentenza, la Cassazione torna su questa problematica chiarendo alcuni aspetti.
Con sentenza n. 21629, del 12 ottobre 2009, i Giudici della Suprema Corte stabiliscono che
il diritto di sopraelevare nuovi piani o nuove fabbriche spetta al proprietario esclusivo del lastrico solare o dell'ultimo piano di un edificio condominiale con le limitazioni previste dall'art. 1127 c.c. (condizioni statiche, stabilità) senza necessità di alcun riconoscimento da parte degli altri condomini, mentre limiti o divieti all'esercizio di tale diritto possono esser costituiti soltanto con espressa pattuizione, che può esser contenuta anche nel regolamento condominiale di tipo contrattuale (sentenza 6/12/2000 n. 15504), e fatti valere da ciascuno dei condomini sia come tale, sia quale proprietario esclusivo di una porzione dell'edificio (sentenze 3/12/1994 n. 10397; 25/10/1988 n. 5776).
In ipotesi di sopraelevazione di edificio condominiale, i proprietari dei piani (o delle porzioni di piano) risultanti, entrano a far parte del condominio ipso facto e ipso iure e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 1117 c.c., acquistano senz'altro un diritto di comunione su tutte le parti di edificio ivi menzionate, ancorchè comprese nei piani preesistenti (sentenza 11/5/1984 n. 2889).
L'indennità prevista dall'art. 1127 c.c., u.c. trae fondamento dalla considerazione che, per effetto della sopraelevazione, il proprietario dell'ultimo piano aumenta, a scapito degli altri condomini, il proprio diritto sulle parti comuni dell'edificio che, ai sensi dell'art. 1118 c.c., comma 1, è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene (sentenza 16/6/2005 n. 12880).
Con sentenza n. 21629, del 12 ottobre 2009, i Giudici della Suprema Corte stabiliscono che
il diritto di sopraelevare nuovi piani o nuove fabbriche spetta al proprietario esclusivo del lastrico solare o dell'ultimo piano di un edificio condominiale con le limitazioni previste dall'art. 1127 c.c. (condizioni statiche, stabilità) senza necessità di alcun riconoscimento da parte degli altri condomini, mentre limiti o divieti all'esercizio di tale diritto possono esser costituiti soltanto con espressa pattuizione, che può esser contenuta anche nel regolamento condominiale di tipo contrattuale (sentenza 6/12/2000 n. 15504), e fatti valere da ciascuno dei condomini sia come tale, sia quale proprietario esclusivo di una porzione dell'edificio (sentenze 3/12/1994 n. 10397; 25/10/1988 n. 5776).
In ipotesi di sopraelevazione di edificio condominiale, i proprietari dei piani (o delle porzioni di piano) risultanti, entrano a far parte del condominio ipso facto e ipso iure e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 1117 c.c., acquistano senz'altro un diritto di comunione su tutte le parti di edificio ivi menzionate, ancorchè comprese nei piani preesistenti (sentenza 11/5/1984 n. 2889).
L'indennità prevista dall'art. 1127 c.c., u.c. trae fondamento dalla considerazione che, per effetto della sopraelevazione, il proprietario dell'ultimo piano aumenta, a scapito degli altri condomini, il proprio diritto sulle parti comuni dell'edificio che, ai sensi dell'art. 1118 c.c., comma 1, è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene (sentenza 16/6/2005 n. 12880).
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