Un motivo di litigio molto frequente nei condomini è la contestata presenza di animali domestici.
Per risolvere la prima problematica occorre accertare quanto stabilito dal regolamento di condominio, e ancora prima verificare la natura di quest’ultimo. Infatti, qualora il regolamento fosse contrattuale (adottato con l’accordo di tutti) l’eventuale clausola che vietasse di possedere animali costituirebbe un inadempimento in senso stretto che esporrebbe l’obbligato persino al risarcimento, oltre all’obbligo di allontanamento dell’animale acquistato. In caso di regolamento assembleare (adottato con le maggioranze prescritte dal codice civile) a nessun condomino (compreso colui che abbia manifestato il proprio consenso all’adozione del regolamento violato) potrebbe vietarsi il possesso di animali domestici, poiché una norma che ponesse una limitazione alla proprietà privata richiederebbe una ulteriore manifestazione di volontà, che non potrebbe desumersi da quella manifestata in sede di approvazione del regolamento medesimo (Cass. 04/12/1993, n. 12028).
L’uso dell’ascensore (bene comune) è consentito all’animale salvo che il regolamento, di qualunque natura esso sia, lo vieti. L’assenza dell’eventuale preclusione non esime il proprietario dell’animale dall’evitare che lo stesso ascensore possa sporcarsi o danneggiarsi a causa del suo animale. Resta ferma, in ogni caso, la sua responsabilità, e il correlato obbligo di risarcire l’eventuale danno.
venerdì 27 novembre 2009
giovedì 26 novembre 2009
L’eccesso di velocità non può essere accertato con la sola percezione del vigile
I Giudici della Suprema Corte hanno di recente affermato un principio di estrema importanza, distinguendo tra ciò che può essere rilevato dal vigile con i suoi sensi, e ciò che richiede necessariamente l’ausilio di determinati strumenti elettronici.
Con la sentenza n. 22891 del 28 ottobre 2009, la Cassazione ha accolto il ricorso di un automobilista multato perche non indossava le cinture di sicurezza e per eccesso di velocità rilevata dai sensi del vigile accertatore.
I Giudici della Cassazione hanno condiviso la sentenza del Giudice di pace che aveva dato conto analiticamente del perché la percezione dell’agente accertatore doveva ritenersi adeguata con riferimento alla accertata marcia senza fari anabbaglianti e senza cinture di sicurezza (verifiche che potevano essere fatte agevolmente e risultavano compatibili con la posizione in cui si trovava l’agente al momento dell’accertamento) e non sufficientemente adeguata quanto all’accertamento del superamento del limite prudenziale di velocità. Il Giudice di pace ha infatti chiarito che, dalla stessa descrizione dell’agente, risultavano carenti elementi oggettivi cui ancorare la valutazione operata, che in definitiva era risultata esclusivamente riferita alla sua percezione soggettiva.
Con la sentenza n. 22891 del 28 ottobre 2009, la Cassazione ha accolto il ricorso di un automobilista multato perche non indossava le cinture di sicurezza e per eccesso di velocità rilevata dai sensi del vigile accertatore.
I Giudici della Cassazione hanno condiviso la sentenza del Giudice di pace che aveva dato conto analiticamente del perché la percezione dell’agente accertatore doveva ritenersi adeguata con riferimento alla accertata marcia senza fari anabbaglianti e senza cinture di sicurezza (verifiche che potevano essere fatte agevolmente e risultavano compatibili con la posizione in cui si trovava l’agente al momento dell’accertamento) e non sufficientemente adeguata quanto all’accertamento del superamento del limite prudenziale di velocità. Il Giudice di pace ha infatti chiarito che, dalla stessa descrizione dell’agente, risultavano carenti elementi oggettivi cui ancorare la valutazione operata, che in definitiva era risultata esclusivamente riferita alla sua percezione soggettiva.
Il turista che non può partire per cause gravi ha diritto al risarcimento
In vista delle prossime vacanze, pare ancora opportuno soffermarsi su alcune pronunce della Cassazione che faranno certamente piacere ai viaggiatori.
Con sentenza numero 26985 del 20 dicembre 2007, la Corte di Cassazione ha stabilito che il turista che, per colpa a lui non addebitabile, non è riuscito a partire a causa di un motivo molto serio, deve essere rimborsato. Se la causa della mancata partenza è la sua morte improvvisa ad essere rimborsata deve essere la sua famiglia. A tale conclusione i giudici della Suprema Corte sono giunti mettendo in rilievo che vi è una differenza tra i motivi futili e motivi cosiddetti serissimi (ricovero ospedaliero, morte) che impediscono la partenza. Infatti, «il venir meno dell’interesse creditorio può essere legittimamente determinato anche dalla sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, qualora essa si presenti come non imputabile al creditore, nonché oggettivamente incidente sull’interesse che risulta esplicitato nel contratto: una impossibilità tale, cioè, da vanificare o rendere irrealizzabile la finalità turistica».
Devono, invece, ritenersi “non serie” «le finalità ulteriori per le quali il turista si induce a stipulare il contratto, quali il desiderio di allontanarsi dalla famiglia o dalla cerchia degli amici, l’esigenza di un distacco dall’ambiente di lavoro, la necessità di riprendersi da un periodo di stress, la ricerca di avventure post-matrimoniali».
Con sentenza numero 26985 del 20 dicembre 2007, la Corte di Cassazione ha stabilito che il turista che, per colpa a lui non addebitabile, non è riuscito a partire a causa di un motivo molto serio, deve essere rimborsato. Se la causa della mancata partenza è la sua morte improvvisa ad essere rimborsata deve essere la sua famiglia. A tale conclusione i giudici della Suprema Corte sono giunti mettendo in rilievo che vi è una differenza tra i motivi futili e motivi cosiddetti serissimi (ricovero ospedaliero, morte) che impediscono la partenza. Infatti, «il venir meno dell’interesse creditorio può essere legittimamente determinato anche dalla sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, qualora essa si presenti come non imputabile al creditore, nonché oggettivamente incidente sull’interesse che risulta esplicitato nel contratto: una impossibilità tale, cioè, da vanificare o rendere irrealizzabile la finalità turistica».
Devono, invece, ritenersi “non serie” «le finalità ulteriori per le quali il turista si induce a stipulare il contratto, quali il desiderio di allontanarsi dalla famiglia o dalla cerchia degli amici, l’esigenza di un distacco dall’ambiente di lavoro, la necessità di riprendersi da un periodo di stress, la ricerca di avventure post-matrimoniali».
mercoledì 25 novembre 2009
Se il volo ritarda più di tre ore, la compagnia aerea deve risarcire
Il periodo delle vacanze natalizie si avvicina, ed è bene che i viaggiatori sappiano che con la sentenza n. C 402/07 e C 432/07 del 19/11/2009, la Corte di Giustizia europea estende i loro diritti riconoscendo il diritto a un indennizzo, che non esclude l’ulteriore risarcimento dei danni, qualora il volo dovesse accumulare tre o più ore di ritardo.
Premettendo che l’indennizzo in esame viene riconosciuto anche nell’ipotesi in cui i passeggeri venissero “dirottati” su un altro volo, poiché tale ipotesi integrerebbe quella di “volo cancellato” espressamente previsto dal Regolamento (CE) n. 261/2004, i Giudici della Corte europea hanno evidenziato che la circostanza che tale regolamento non disciplini espressamente l’eventuale ritardo, deve essere colmata effettuando una interpretazione della disciplina che tenga conto della ragione cui essa è ispirata, e che pertanto deve portare alla sua estensione anche alla fattispecie del ritardo che determina un indennizzo a favore del passeggero da liquidarsi secondo gli stessi criteri previsti per il volo cancellato, ovvero: euro 250 per i voli, intracomunitari o internazionali, inferiori o pari a 1.500 Km; euro 400 per i voli intracomunitari superiori a 1.500 km e per quelli internazionali trai 1.500 e i 3.500 km; euro 600 per i voli internazionali superiori a 3.500 km.
Premettendo che l’indennizzo in esame viene riconosciuto anche nell’ipotesi in cui i passeggeri venissero “dirottati” su un altro volo, poiché tale ipotesi integrerebbe quella di “volo cancellato” espressamente previsto dal Regolamento (CE) n. 261/2004, i Giudici della Corte europea hanno evidenziato che la circostanza che tale regolamento non disciplini espressamente l’eventuale ritardo, deve essere colmata effettuando una interpretazione della disciplina che tenga conto della ragione cui essa è ispirata, e che pertanto deve portare alla sua estensione anche alla fattispecie del ritardo che determina un indennizzo a favore del passeggero da liquidarsi secondo gli stessi criteri previsti per il volo cancellato, ovvero: euro 250 per i voli, intracomunitari o internazionali, inferiori o pari a 1.500 Km; euro 400 per i voli intracomunitari superiori a 1.500 km e per quelli internazionali trai 1.500 e i 3.500 km; euro 600 per i voli internazionali superiori a 3.500 km.
Controversie utenti – operatori telefonici: i tempi tendono a ridursi
Forse non tutti sanno che in caso di contenzioso con l’operatore telefonico è necessario esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com) territorialmente competente che abbia già firmato la convenzione bilaterale con l'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate.
Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento di procedura per la soluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche, il Co.Re.Com territorialmente competente è quello del luogo in cui è ubicata la postazione fissa ad uso dell’utente finale ovvero, negli altri casi, al domicilio indicato al momento della conclusione dl contratto o, in mancanza, la residenza o la sede legale dell’utenza.
Ad oggi i Co.Re.Com che hanno firmato la convenzione bilaterale con l'Autorità e sono pertanto abilitati all'esercizio delle funzioni delegate sono quelli delle regioni di seguito indicate:
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Val d'Aosta, Veneto, Provincia autonoma di Trento e di Bolzano
Gli utenti hanno, altresì, la facoltà di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, e sono tenuti a farlo nel caso in cui il Co.Re.Com. territorialmente competente non rientri tra quelli provvisti di delega, presso, tra l’altro, le Camere di Commercio.
Ebbene, per accelerare tale procedura, con Deliberazione 14/09/2009, n. 479, l’autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni (AGCOM) ha disposto che: venga preferito lo scambio di comunicazioni in via telematica o a mezzo telefax; il ricorso alla convocazione delle parti in udienza non sia piu' obbligatorio; in caso di controversie di modico valore, la cui definizione e' delegata al direttore della struttura, sia eliminata la pubblicazione sul bollettino ufficiale dell'Autorita'.
Piccoli cambiamenti che rendono un po’ più celere una delicata e spesso decisiva fase del contenzioso.
Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento di procedura per la soluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche, il Co.Re.Com territorialmente competente è quello del luogo in cui è ubicata la postazione fissa ad uso dell’utente finale ovvero, negli altri casi, al domicilio indicato al momento della conclusione dl contratto o, in mancanza, la residenza o la sede legale dell’utenza.
Ad oggi i Co.Re.Com che hanno firmato la convenzione bilaterale con l'Autorità e sono pertanto abilitati all'esercizio delle funzioni delegate sono quelli delle regioni di seguito indicate:
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Val d'Aosta, Veneto, Provincia autonoma di Trento e di Bolzano
Gli utenti hanno, altresì, la facoltà di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, e sono tenuti a farlo nel caso in cui il Co.Re.Com. territorialmente competente non rientri tra quelli provvisti di delega, presso, tra l’altro, le Camere di Commercio.
Ebbene, per accelerare tale procedura, con Deliberazione 14/09/2009, n. 479, l’autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni (AGCOM) ha disposto che: venga preferito lo scambio di comunicazioni in via telematica o a mezzo telefax; il ricorso alla convocazione delle parti in udienza non sia piu' obbligatorio; in caso di controversie di modico valore, la cui definizione e' delegata al direttore della struttura, sia eliminata la pubblicazione sul bollettino ufficiale dell'Autorita'.
Piccoli cambiamenti che rendono un po’ più celere una delicata e spesso decisiva fase del contenzioso.
martedì 24 novembre 2009
Bar rumoroso? Per farlo chiudere prima è sufficiente l’esposto di una sola famiglia
Il TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, con la sentenza n. 1814 del 2 novembre 2009 ha disposto la legittimità dell’ordinanza che impone la chiusura anticipata di un bar – in attesa dell’adozione delle misure idonee a riportare la rumorosità nei limiti di legge – la cui attività sia fonte dell’inquinamento acustico, poichè “il superamento dei limiti di legge, in materia di inquinamento acustico, implica automaticamente la sussistenza di una situazione di rischio per la salute pubblica che i soggetti preposti al controllo sono tenuti a rimuovere attraverso l’unico mezzo a disposizione rappresentato, per l’appunto, dall’ordinanza ai sensi dell’art. 9 della legge 447/95. La motivazione espressa per relationem al verbale dei rilievi fonometrici operati dall’USL appare, quindi, del tutto sufficiente ad integrare il rispetto dell’obbligo di legge […] sono numerose le pronunce in cui si mette in luce come l'art. 9 della legge 447/1995 (ordinanza sindacale) rappresenti per così dire l'ordinario rimedio in materia di inquinamento acustico, non prevedendo la citata legge altri strumenti a disposizione delle Amministrazioni comunali (TAR Puglia, Lecce, sez. I, 8.6.2006, n. 3340 e sez. I, 24.1.2006, n. 488, TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 27.12.2007, n. 6819)”.
Il venditore del pacchetto turistico è responsabile dei danni subiti dal viaggiatore
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24044 del 2009 del 13/11/2009, si è nuovamente pronunciata sulla responsabilità del tour operator in caso di danni subiti dal viaggiatore stabilendo che l’organizzatore o venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito nell'art. 14 del d.lgs. n. 111 del 1995, emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE ed applicabile ai rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore, a causa della fruizione del pacchetto turistico, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi (come il vettore, ad esempio), salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi (nello stesso senso anche Cass. n. 5531/2008).
Con la stessa pronuncia la Suprema Corte ha condiviso la tesi sostenuta dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26972 del 2008, ribadendo che il danno non patrimoniale è risarcibile quando deriva da un fatto illecito, ma anche quando trae origine da un inadempimento contrattuale, poiché costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del c.d. danno morale soggettivo (e cioè della sofferenza contingente e del turbamento d’animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato), ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un’ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale consegua un pregiudizio insuscettibile di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all’art. 185 c.p.
Con la stessa pronuncia la Suprema Corte ha condiviso la tesi sostenuta dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26972 del 2008, ribadendo che il danno non patrimoniale è risarcibile quando deriva da un fatto illecito, ma anche quando trae origine da un inadempimento contrattuale, poiché costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del c.d. danno morale soggettivo (e cioè della sofferenza contingente e del turbamento d’animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato), ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un’ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale consegua un pregiudizio insuscettibile di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all’art. 185 c.p.
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