Capita sovente di incappare con il proprio mezzo in un cassonetto dei rifiuti che intralcia la circolazione stradale.
Ebbene, con sentenza n. 16374 del 14 luglio 2009, la Cassazione ha ritenuto responsabile il Comune per i danni subiti da un centauro che si era scontrato contro un cassonetto mal collocato su un tratto di strada di pertinenza comunale.
Respingendo l’eccezione di incompetenza - sollevata dal Comune - sulla strada interessata, con l’argomentazione che i tratti interni di strade provinciali (così come per quelle statali o regionali) che passano all’interno del centro abitato sono di proprietà del Comune quando la popolazione di quest’ultimo supera i diecimila abitanti, la Cassazione ha ritenuto sussistente la responsabilità extracontrattuale a norma dell’art. 2043, c. c., poiché il Cds impone all’ente titolare dell’infrastruttura di vigilare anche sulle pertinenze della sede stradale e su attrezzature, impianti e servizi; aggiungendo che il cassonetto dei rifiuti in mezzo alla strada è un pericolo che tuttavia può facilmente essere eliminato con un intervento immediato.
lunedì 23 novembre 2009
Se viaggia in due sul ciclomotore, il conducente è corresponsabile dell’incidente
Con la sentenza n. 22662, del 9 settembre 2008, la Corte di Cassazione ha ritenuto corresponsabile il conducente di un motorino - sul quale viaggiavano due persone – investito da un’automobile che non rispettava la precedenza, sul presupposto che «sembra innegabile il fatto che il trasporto di un passeggero sul ciclomotore comporti necessariamente una maggiore instabilità del veicolo sia in relazione alla tenuta di marcia che con riferimento all'eventuale necessità di eseguire una manovra di emergenza, con conseguente maggiore esposizione alle conseguenze negative di un impatto violento con altro veicolo».
Sulla base di questa sentenza, è facile prevedere che in caso di sinistro che veda coinvolti un automobilista e un centauro, spetterà comunque ai giudici stabilire chi tra i due abbia ragione, sebbene il primo infranga un precetto del codice della strada, e il secondo viaggi con un’altra persona.
Sulla base di questa sentenza, è facile prevedere che in caso di sinistro che veda coinvolti un automobilista e un centauro, spetterà comunque ai giudici stabilire chi tra i due abbia ragione, sebbene il primo infranga un precetto del codice della strada, e il secondo viaggi con un’altra persona.
venerdì 20 novembre 2009
La banca risponde anche del danno causato dal promotore
Con sentenza n. 13529 dell’11 giugno 2009, la terza sezione della Cassazione ha ribadito un principio di estrema importanza, soprattutto in un momento particolarmente delicato come quello in corso, durante il quale i listini delle borse internazionali hanno mostrato una estrema volatilità.
Secondo i Supremi Giudici, infatti, «la società di intermediazione mobiliare è responsabile in solido degli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale, richiede - ai fini della sussistenza della responsabilità di detta società, un rapporto di “necessaria occasionalità” tra incombenze affidate e fatto del promotore, rapporto che, peraltro, è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il comportamento del promotore rientri nel quadro delle attività funzionali all'esercizio.
Nonostante la “colpa del cliente” che all'atto della richiesta di disinvestimento delle somme di sua pertinenza chiede che le somme medesime vengano contestualmente versate sul conto personale del promotore, resta il fatto che l’intermediario si era sottratto alle rigorose regole concernenti le modalità di affidamento all'intermediario dei capitali da investire, espressamente indicate nelle proposte di sottoscrizione di valori mobiliari, così violando i più elementari oneri di cooperazione nel compimento dell'attività di investimento tramite intermediazione (e così inevitabilmente concorrendo nel cagionare il danno poi lamentato), attesane, oltretutto, la (indiscussa) qualità di soggetto perfettamente a conoscenza (per personale e pluriennale esperienza) del complesso iter funzionale alla sottoscrizione dei programmi di investimento delle incombenze di cui è investito».
Secondo i Supremi Giudici, infatti, «la società di intermediazione mobiliare è responsabile in solido degli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale, richiede - ai fini della sussistenza della responsabilità di detta società, un rapporto di “necessaria occasionalità” tra incombenze affidate e fatto del promotore, rapporto che, peraltro, è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il comportamento del promotore rientri nel quadro delle attività funzionali all'esercizio.
Nonostante la “colpa del cliente” che all'atto della richiesta di disinvestimento delle somme di sua pertinenza chiede che le somme medesime vengano contestualmente versate sul conto personale del promotore, resta il fatto che l’intermediario si era sottratto alle rigorose regole concernenti le modalità di affidamento all'intermediario dei capitali da investire, espressamente indicate nelle proposte di sottoscrizione di valori mobiliari, così violando i più elementari oneri di cooperazione nel compimento dell'attività di investimento tramite intermediazione (e così inevitabilmente concorrendo nel cagionare il danno poi lamentato), attesane, oltretutto, la (indiscussa) qualità di soggetto perfettamente a conoscenza (per personale e pluriennale esperienza) del complesso iter funzionale alla sottoscrizione dei programmi di investimento delle incombenze di cui è investito».
L’A.S.L. è responsabile delle aggressioni dei cani randagi
Qualora le Regioni affidino la lotta al randagismo alle A.S.L., queste, e non il Comune, sono obbligate a risarcire i danni provocati dalle aggressioni dei cani randagi.
Infatti, sul presupposto che le A.S.L. costituiscono strutture dipendenti dalla regione, e strumentali per l’erogazione di servizi sanitari di competenza regionale, con sentenza n. 8137 del 3 aprile 2009, i giudici della Cassazione hanno stabilito che «per omessa vigilanza sui cani randagi, la legittimazione passiva spetta all’azienda sanitaria locale, succeduta alla Usl, e non al Comune, sul quale, perciò, non può ritenersi ricadente il giudizio di imputazione dei danni dipendenti dal suddetto evento».
Infatti, sul presupposto che le A.S.L. costituiscono strutture dipendenti dalla regione, e strumentali per l’erogazione di servizi sanitari di competenza regionale, con sentenza n. 8137 del 3 aprile 2009, i giudici della Cassazione hanno stabilito che «per omessa vigilanza sui cani randagi, la legittimazione passiva spetta all’azienda sanitaria locale, succeduta alla Usl, e non al Comune, sul quale, perciò, non può ritenersi ricadente il giudizio di imputazione dei danni dipendenti dal suddetto evento».
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Responsabilità Pubbliche amministrazioni
giovedì 19 novembre 2009
Voli annullati: decide il giudice del luogo di partenza o arrivo
In materie di controversie nascenti dall’inadempimento di obbligazioni contrattuali aventi per oggetto il trasporto aereo internazionale, con sentenza n. C. 204/08 depositata il 9 luglio 2009, la Corte europea di Giustizia ha stabilito che il giudice competente è quello del luogo di partenza o di arrivo, in caso di volo effettuato tramite un unico vettore, a scelta di chi adisce l’autorità Giudiziaria.
I giudici “europei” hanno motivato detta decisione chiarendo che a norma del regolamento n. 44/2001, art. 5, punto 1, lett. b), che disciplina il contratto di compravendita di beni, il collegamento più stretto tra il contratto in causa e il giudice competente - in caso di pluralità dei luoghi di fornitura dei servizi in diversi Stati membri - avviene nel luogo in cui vi è la fornitura principale dei servizi. Nel caso del trasporto aereo detti servizi, quali l’identificazione del passeggero, l’imbarco, lo sbarco, la consegna dei bagagli, avviene sia nel luogo di partenza che in quello d’arrivo.
Alla luce di quanto sopradetto in caso di trasporto aereo di persone da uno Stato membro all’altro, effettuato sul fondamento di un contratto concluso con un’unica compagnia aerea che è il vettore operativo, il tribunale competente a conoscere di una richiesta di compensazione pecuniaria basata su tale contratto di trasporto e sul regolamento n. 261/2004 è quello, a scelta dell’attore, nella cui circoscrizione si trovano il luogo di partenza o il luogo di arrivo dell’aereo quali indicati in detto contratto.
I giudici “europei” hanno motivato detta decisione chiarendo che a norma del regolamento n. 44/2001, art. 5, punto 1, lett. b), che disciplina il contratto di compravendita di beni, il collegamento più stretto tra il contratto in causa e il giudice competente - in caso di pluralità dei luoghi di fornitura dei servizi in diversi Stati membri - avviene nel luogo in cui vi è la fornitura principale dei servizi. Nel caso del trasporto aereo detti servizi, quali l’identificazione del passeggero, l’imbarco, lo sbarco, la consegna dei bagagli, avviene sia nel luogo di partenza che in quello d’arrivo.
Alla luce di quanto sopradetto in caso di trasporto aereo di persone da uno Stato membro all’altro, effettuato sul fondamento di un contratto concluso con un’unica compagnia aerea che è il vettore operativo, il tribunale competente a conoscere di una richiesta di compensazione pecuniaria basata su tale contratto di trasporto e sul regolamento n. 261/2004 è quello, a scelta dell’attore, nella cui circoscrizione si trovano il luogo di partenza o il luogo di arrivo dell’aereo quali indicati in detto contratto.
Se il fisco sbaglia paga i danni
Con sentenza n. 4622 del 26 febbraio 2009, la Cassazione ha stabilito un principio che determina la rivincita del contribuente nei confronti del fisco, stabilendo che il primo – oltre ad impugnare gli atti errati dell’ufficio delle imposte - può adire l’Autorità giudiziaria ordinaria per chiedere il risarcimento dei danni subiti per aver chiesto la consulenza di un professionista circa gli effetti dell’atto poi dichiarato innocuo dall’amministrazione finanziaria, poiché l’ufficio delle imposte non può notificare a proprio piacimento atti impositivi assumendo che siano privi di effetti giuridici e pretendere che il contribuente se ne stia tranquillo. Ogni atto giuridico produce effetti e se un atto viene definito inutile dallo stesso emittente c’è da chiedersi perché si astato adottato e notificato, fermo restando gli effetti di danno che può comunque produrre nella sfera giuridica del destinatario, a prescindere dalle intenzioni dell’emittente.
Il gestore dei parcheggi risponde dei danni subiti dalla macchina
Il gestore del parcheggio incustodito è responsabile dei danni subiti dalla macchina ad esso affidata, anche se espone il cartello con il quale avvisa gli utenti di non rispondere di eventuali furti o danneggiamenti.
Con la sentenza n. 1957 del 27 gennaio 2009, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha condannato l’azienda trasporti di Milano a risarcire il danno subito da un automobilista a causa del furto della propria autovettura avvenuto in un parcheggio a pagamento gestito dalla medesima società.
Secondo i Supremi Giudici, infatti, il contratto che si stipula con il gestore del parcheggio è assimilabile a quello di deposito che pone a carico del concessionario l’onere di custodire il bene nel momento in cui dall’automobilista incassa la tariffa stabilita, anche mediante l’introduzione di moneta nell’apposito meccanismo, in quanto il dovere di custodia può essere surrogato da «sistemi complementari automatizzati per la procedura di ingresso e di uscita dei veicoli attraverso l’uso di schede o biglietti magnetici».
Con la sentenza n. 1957 del 27 gennaio 2009, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha condannato l’azienda trasporti di Milano a risarcire il danno subito da un automobilista a causa del furto della propria autovettura avvenuto in un parcheggio a pagamento gestito dalla medesima società.
Secondo i Supremi Giudici, infatti, il contratto che si stipula con il gestore del parcheggio è assimilabile a quello di deposito che pone a carico del concessionario l’onere di custodire il bene nel momento in cui dall’automobilista incassa la tariffa stabilita, anche mediante l’introduzione di moneta nell’apposito meccanismo, in quanto il dovere di custodia può essere surrogato da «sistemi complementari automatizzati per la procedura di ingresso e di uscita dei veicoli attraverso l’uso di schede o biglietti magnetici».
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