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giovedì 19 novembre 2009

Se il fisco sbaglia paga i danni

Con sentenza n. 4622 del 26 febbraio 2009, la Cassazione ha stabilito un principio che determina la rivincita del contribuente nei confronti del fisco, stabilendo che il primo – oltre ad impugnare gli atti errati dell’ufficio delle imposte - può adire l’Autorità giudiziaria ordinaria per chiedere il risarcimento dei danni subiti per aver chiesto la consulenza di un professionista circa gli effetti dell’atto poi dichiarato innocuo dall’amministrazione finanziaria, poiché l’ufficio delle imposte non può notificare a proprio piacimento atti impositivi assumendo che siano privi di effetti giuridici e pretendere che il contribuente se ne stia tranquillo. Ogni atto giuridico produce effetti e se un atto viene definito inutile dallo stesso emittente c’è da chiedersi perché si astato adottato e notificato, fermo restando gli effetti di danno che può comunque produrre nella sfera giuridica del destinatario, a prescindere dalle intenzioni dell’emittente.

Il gestore dei parcheggi risponde dei danni subiti dalla macchina

Il gestore del parcheggio incustodito è responsabile dei danni subiti dalla macchina ad esso affidata, anche se espone il cartello con il quale avvisa gli utenti di non rispondere di eventuali furti o danneggiamenti.
Con la sentenza n. 1957 del 27 gennaio 2009, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha condannato l’azienda trasporti di Milano a risarcire il danno subito da un automobilista a causa del furto della propria autovettura avvenuto in un parcheggio a pagamento gestito dalla medesima società.
Secondo i Supremi Giudici, infatti, il contratto che si stipula con il gestore del parcheggio è assimilabile a quello di deposito che pone a carico del concessionario l’onere di custodire il bene nel momento in cui dall’automobilista incassa la tariffa stabilita, anche mediante l’introduzione di moneta nell’apposito meccanismo, in quanto il dovere di custodia può essere surrogato da «sistemi complementari automatizzati per la procedura di ingresso e di uscita dei veicoli attraverso l’uso di schede o biglietti magnetici».

mercoledì 18 novembre 2009

TV a pagamento, telefonia e internet: disdetta in 30 giorni e senza oneri impropri

Con la legge n. 40/2007 (cosiddetto decreto “Bersani-bis”), i contratti di telefonia, pay tv e internet possono essere oggetto di recesso con un preavviso di 30 giorni, senza sopportare alcun onere che non sia il semplice rimborso delle spese sostenuto dalla società fornitrice del servizio per il definitivo distacco o il semplice passaggio a un altro operatore.
Nell’esplicitare i suddetti principi, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 484/08/Cons, ha ribadito che l'esercizio di recesso non deve in alcun modo essere gravato da oneri impropri, definendo “pertinenti" solo quei costi che risultino basati su valutazioni oggettive e imparziali e calcolati secondo rigidi criteri di causalità e strumentalità, mentre con le delibere n. 96/07/Cons e la n. 126/07/Cons, ha fissato in via regolamentare le modalità di attuazione dei principi di trasparenza e corretta informazione delle condizioni contrattuali riservate agli utenti.

Per gli infortuni sul lavoro è responsabile anche il subappaltatore

Sebbene il committente abbia nominato un responsabile della sicurezza, con il compito di coordinare tutte le imprese che operano nel cantiere, il subappaltatore resta responsabile della sicurezza dei propri operai, in quanto tale nomina non esonera il datore di lavoro dal controllare l'adozione delle misure di sicurezza, come si evince dall'art. 9, lettere a) e b), D.Lgs. n. 494/1996 (adesso art. 96, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008), ciò perché il datore di lavoro è il soggetto in via primaria onerato degli obblighi di prevenzione e di sicurezza, a cui si aggiunge, senza alcuna estromissione, la responsabilità del committente […] in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'obbligo della osservanza delle norme di legge sono tenuti tutti coloro che esercitano tali lavori, quindi anche il subappaltatore, che ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, ancorché la sua attività si svolga concomitantemente ad altra, prestata da altri soggetti, né egli può esimersi da responsabilità facendo affidamento sull'opera preventiva di questi ultimi”. Nella materia di cui ci si occupa e nella quella sono in gioco valori primari come la vita e l'integrità fisica dei lavoratori, il principio d'affidamento va contemperato con il principio di salvaguardia degli interessi del lavoratore ‘garantito’ dal rispetto della normativa antinfortunistica”.
Se ne deduce che “il datore di lavoro, garante dell'incolumità personale dei suoi dipendenti, è tenuto a valutare i rischi ed a prevenirli, e non può invocare a sua discolpa, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, eventuali responsabilità altrui”, e che, “in ragione dei ricordati principi, il subappaltatore non perde la sua posizione di garanzia, anche se nel cantiere ove si trovi a lavorare sia operante l'appaltatore ed un rappresentante del committente”.

Ostacolo sull’autostrada. L’onere della prova è a carico del concessionario

Un rischio che si può correre, e che talvolta si concretizza, è quello di colpire un ostacolo che inspiegabilmente si trova in mezzo alla carreggiata di un’autostrada, arrecando notevoli danni al mezzo sul quale si viaggia.
Su questa fattispecie, con sentenza n. 10689 del 24 aprile 2008, si è pronunciata la Corte di Cassazione, mettendo in evidenza che «nelle autostrade con pedaggio, il rapporto che si instaura fra l’ente proprietario o concessionario e l’utente ha natura contrattuale, sicché la presenza di un ostacolo sulla carreggiata va configurato come inadempimento (di garantire la sicurezza) la cui non imputabilità va provata dall’obbligato (il concessionario che fornisce il servizio) ex art. 1218 c.c.. La stessa Corte ha ulteriormente chiarito che alla medesima conclusione si perverrebbe ove il titolo dedotto fosse extracontrattuale, in quanto troverebbe applicazione l’art. 2051 c.c., attesa la possibilità della vigilanza da parte dell’ente proprietario o del soggetto concessionario dell’autostrada».
Adesso gli automobilisti hanno un’arma in più contro i concessionari delle autostrade.

Il Comune che interrompe l’erogazione dell’acqua paga i danni

Con sentenza n. 3539 del 14 febbraio 2008, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno esplicitato un principio di estrema importanza, disponendo che l’ente locale è tenuto al risarcimento dei danni quando, nonostante il pagamento del consumo, ha interrotto il servizio. Il privato, a cui si riferisce l’utenza, è titolare di un diritto soggettivo e non di un interesse legittimo che lo legittima a richiedere il risarcimento del danno al giudice ordinario, e non a quello amministrativo, poiché tale materia non rientrano nell’elenco delle materie devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo (art. 33, D.lgs. n. 80/2008), in quanto «il rapporto che si instaura tra il comune ed il privato, relativamente all’erogazione dell’acqua potabile, è di natura privatistica».

Anche se la madre è casalinga, al padre spetta il riposo

Con la discussa circolare n. 112/2009, l’Inps subordinava i riposi giornalieri del padre, soprannominati per allattamento, a un complesso di limiti (come ad es. quali accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi) ed oneri anche documentali, sebbene non esistesse norma alcuna che lasciasse spazio a siffatta interpretazione.
A chiarire meglio i termini del problema ci ha pensato il Consiglio di Stato, mettendo in evidenza che l’art. 40, lettera c) del D.Lgs. n. 151/2001 (che disciplina il riposo in esame) è quella di beneficiare il padre dei permessi per la cura del figlio allorquando la madre non ne abbia diritto in quanto lavoratrice non dipendente e pur tuttavia impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato.
A tacer d’altro, appare singolare che lo stesso I.N.P.S., con circolare n. 109/2000, nel pieno rispetto della ratio chiarita dal Consiglio di Stato, non richiedeva alcuna documentazione alle madri che svolgevano un lavoro autonomo o dipendente.
Per evitare un’evidente disparità, si ripete, non supportata da alcuna norma, , con circolare n. 112/2009, il Ministero del Lavoro ha modificato la suindicata circolare dell’I.N.P.S., dando una lettura dell’art. 40 lettera c) del D.Lgs. n. 151/2001, che si colloca nello stesso solco della citata sentenza del Consiglio di Stato.