Con il parere n. 75730, il Ministero dei Trasporti ha fatto sapere che le multe elevate con l’autovelox collocato sull’automobile della polizia priva dell’apposito cartello richiesto dalla legge sono annullabili anche se la postazione è stata segnalata, in quanto tale condotta può essere ritenuta illegittima in sede di ricorso perché limiterebbe la piena visibilità della postazione di controllo richiesta dalla legge n. 160/2007.
Con il parere n. 75753, invece, lo stesso Ministero, in materia di autorizzazione prefettizia in caso di utilizzo dell’autovelox in alcune strade senza l’intervento degli operatori, precisa che in virtù dell’art. 4 del d.l. n. 121/2002, convertito con modificazioni, dalla l. n. 168/2002, il prefetto conserva la competenza per l'individuazione dei tratti di strada sui quali, utilizzando apposite apparecchiature, si può procedere ad accertamenti senza l’obbligo di contestazione immediata. Tale autorizzazione non è necessaria per i normali controlli con il fermo dei veicoli, svolti direttamente dalla polizia stradale, su qualsiasi tipo di strada.
Ne consegue l’illegittimità delle multe rilevate dai sistemi automatici senza l’assistenza degli operatori nelle strade non individuate da apposito provvedimento prefettizio.
mercoledì 18 novembre 2009
martedì 17 novembre 2009
Vendite a distanza: il consumatore non può essere costretto a pagare un’indennità di uso.
Gli acquisti a distanza, in passato con le televendite oggi con internet, sono all’ordine del giorno, e per questo è bene che il consumatore venga a conoscenza di un’importante decisione della Corte di Giustizia europea, che si è pronunciata sulla legittimità della clausola che pone a carico dell’acquirente un’indennità per l’uso del bene, qualora venga esercitato il diritto di recesso.
Con la sentenza n. C-489/2007 depositata il 3 settembre 2009, infatti, i giudici della Corte europea hanno inteso aumentare la tutela a favore dei consumatori nei contratti a distanza, chiarendo che il diritto di recesso «è stato previsto proprio per consentire al consumatore di meditare sull’acquisto e di ripensarci, dopo averlo ricevuto, senza alcun onere. Di conseguenza, proprio per garantire che il recesso non abbia un mero carattere formale la direttiva si limita a prevedere che al consumatore vengano addossate le sole spese di spedizione relative alla restituzione della merce. Questo perché chi acquista a distanza si trova in una situazione di svantaggio in quanto non può visionare la merce e quindi il diritto di recesso deve essere garantito nel modo più ampio possibile, senza oneri economici che ne compromettano la funzionalità e l’effettività».
L’unico caso in cui è ammissibile che al consumatore sia addossata un’indennità, si verifica qualora l’uso del bene sia fatto in violazione dei criteri di buona fede, correttezza e arricchimento senza causa, sempreché la stessa indennità non sia sproporzionata.
Con la sentenza n. C-489/2007 depositata il 3 settembre 2009, infatti, i giudici della Corte europea hanno inteso aumentare la tutela a favore dei consumatori nei contratti a distanza, chiarendo che il diritto di recesso «è stato previsto proprio per consentire al consumatore di meditare sull’acquisto e di ripensarci, dopo averlo ricevuto, senza alcun onere. Di conseguenza, proprio per garantire che il recesso non abbia un mero carattere formale la direttiva si limita a prevedere che al consumatore vengano addossate le sole spese di spedizione relative alla restituzione della merce. Questo perché chi acquista a distanza si trova in una situazione di svantaggio in quanto non può visionare la merce e quindi il diritto di recesso deve essere garantito nel modo più ampio possibile, senza oneri economici che ne compromettano la funzionalità e l’effettività».
L’unico caso in cui è ammissibile che al consumatore sia addossata un’indennità, si verifica qualora l’uso del bene sia fatto in violazione dei criteri di buona fede, correttezza e arricchimento senza causa, sempreché la stessa indennità non sia sproporzionata.
Gli eredi accedono gratuitamente al conto corrente del defunto
L’art. 119 del Testo Unico Bancario prevede che «il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni».
Qualora gli eredi dovessero presentare una richiesta di accesso a norma dell’art 7 del codice della privacy, la Banca non ha l'obbligo di esibire copia di ogni documento contenente i dati personali dell'interessato, in quanto l’art. 10 del Codice della privacy prevede, per garantire l’effettivo esercizio dei diritti di cui all’art. 7, che il titolare del trattamento (la Banca) adotti misure idonee ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili. La Banca, pertanto, dovrebbe fornire copia degli estratti conto e dei documenti contabili ai familiari del defunto imputando i costi dell’operazione ai richiedenti.
Con decisione n. 1541439, il Garante della privacy ha ricordato che i parenti del familiare defunto sono legittimati a esercitare gratuitamente e senza l’applicazione delle commissioni bancarie il diritto di accesso ai dati personali dello stesso ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Codice della privacy che prevede che «i diritti di cui all’articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione».
Qualora gli eredi dovessero presentare una richiesta di accesso a norma dell’art 7 del codice della privacy, la Banca non ha l'obbligo di esibire copia di ogni documento contenente i dati personali dell'interessato, in quanto l’art. 10 del Codice della privacy prevede, per garantire l’effettivo esercizio dei diritti di cui all’art. 7, che il titolare del trattamento (la Banca) adotti misure idonee ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili. La Banca, pertanto, dovrebbe fornire copia degli estratti conto e dei documenti contabili ai familiari del defunto imputando i costi dell’operazione ai richiedenti.
Con decisione n. 1541439, il Garante della privacy ha ricordato che i parenti del familiare defunto sono legittimati a esercitare gratuitamente e senza l’applicazione delle commissioni bancarie il diritto di accesso ai dati personali dello stesso ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Codice della privacy che prevede che «i diritti di cui all’articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione».
L’avviso di multa lasciato dal vigile sul parabrezza non ha valore
Con il parere n. 24605/2008, il Ministero dei trasporti ha precisato che la contestazione non immediata dell’infrazione è ammessa dal Codice della Strada nell’ipotesi in cui l’accertamento avvenga in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo e che la notifica del verbale deve comunque avvenire secondo le modalità disciplinate dall’art. 385 del Regolamento.
Ne consegue che l'avviso di infrazione lasciato dal vigile sul cruscotto dell’auto in divieto di sosta, in quanto procedura informale, non contemplata dal Codice e dal connesso Regolamento, non produce alcun effetto e non può essere nemmeno oggetto di ricorso nell’ipotesi di difformità con il successivo verbale, per cui non rileva la eventuale difformità delle contestazioni contenute nel verbale, rispetto a quelle contenute nell'avviso di infrazione, in quanto il ricorso non può che essere opposto nei confronti delle risultanze del verbale, che deve necessariamente essere notificato con le modalità di rito.
Ne consegue che l'avviso di infrazione lasciato dal vigile sul cruscotto dell’auto in divieto di sosta, in quanto procedura informale, non contemplata dal Codice e dal connesso Regolamento, non produce alcun effetto e non può essere nemmeno oggetto di ricorso nell’ipotesi di difformità con il successivo verbale, per cui non rileva la eventuale difformità delle contestazioni contenute nel verbale, rispetto a quelle contenute nell'avviso di infrazione, in quanto il ricorso non può che essere opposto nei confronti delle risultanze del verbale, che deve necessariamente essere notificato con le modalità di rito.
lunedì 16 novembre 2009
I fabbricati rurali non sono soggetti all’I.C.I..
L’assoggettabilità dei fabbricati rurali al pagamento deIl’I.C.I. è stata motivo di parecchie controversie tra contribuenti e Comuni, decise dalla Cassazione con sentenze non sempre univoche a causa dell’assenza di una norma che espressamente li esentasse. La presunta esclusione, infatti, era frutto di un’interpretazione non supportata esplicitamente dalla lettera della legge. La Suprema Corte è di recente tornata su questo argomento, alla luce di una nuova legge, l’art. 23, comma I bis, D.L. n. 207/2008,convertito con modificazioni dalla L. N. 14/2009, che a detta dei giudici della stessa Cassazione opererebbe un’interpretazione autentica delle norme che regolamentano la materia, sancendo che l’immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale (cat. A/6 o D/10), non è soggetto all’imposta ai sensi della citata legge, che ha efficacia retroattiva. L’attribuzione dell’immobile a una diversa categoria deve essere impugnata dal contribuente che pretenda la non soggezione dell’immobile all’imposta, essendone altrimenti assoggettato. Per gli immobili non iscritti al catasto l’esenzione è subordinata all’accertamento dei requisiti richiesti per l’iscrizione nella categoria della ruralità del fabbricato, che può essere condotto dal giudice tributario investito dalla domanda di rimborso.
Quando i beni acquistati dal coniuge cadono in comunione legale dei beni
Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione, è costituito dalla comunione dei beni che determina la comproprietà tra i coniugi di tutti i beni da essi acquistati singolarmente o insieme, salvo le eccezioni previste dalla legge (artt.177 e 179 c.c.).
Le obbligazioni contratte da entrambi i coniugi per effetto dell’ordinaria e/o straordinaria amministrazione gravano sui beni della comunione e, in via sussidiaria, su quelli personali di ciascuno dei coniugi nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti (art. 190, c.c.).
Relativamente alle obbligazioni contratte da un solo coniuge si pone la necessità di distinguere tra amministrazione ordinaria e straordinaria, con la precisazione che, sebbene per entrambe valga il principio suesposto, in caso di atti di amministrazione straordinaria compiuti da uno dei due coniugi, l’altro ha il potere di chiedere o l’annullamento dell’atto stesso entro un anno dal suo compimento, o il ripristino della comunione nello stato in cui si trovava prima che l’atto fosse compiuto.
Ne consegue che se un coniuge da solo acquista un bene di consumo come un qualunque elettrodomestico, questo cade in comunione e il relativo prezzo deve essere pagato da entrambi i coniugi poiché l’obbligazione grava sulla comunione legale e solo in via sussidiaria, sui beni personali di ciascun di essi nei limiti di cui al citato art.190 c.c.(Cass. 7/7/1995 n.7501; Cass. 8/1/1998, n. 87).
Le obbligazioni contratte da entrambi i coniugi per effetto dell’ordinaria e/o straordinaria amministrazione gravano sui beni della comunione e, in via sussidiaria, su quelli personali di ciascuno dei coniugi nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti (art. 190, c.c.).
Relativamente alle obbligazioni contratte da un solo coniuge si pone la necessità di distinguere tra amministrazione ordinaria e straordinaria, con la precisazione che, sebbene per entrambe valga il principio suesposto, in caso di atti di amministrazione straordinaria compiuti da uno dei due coniugi, l’altro ha il potere di chiedere o l’annullamento dell’atto stesso entro un anno dal suo compimento, o il ripristino della comunione nello stato in cui si trovava prima che l’atto fosse compiuto.
Ne consegue che se un coniuge da solo acquista un bene di consumo come un qualunque elettrodomestico, questo cade in comunione e il relativo prezzo deve essere pagato da entrambi i coniugi poiché l’obbligazione grava sulla comunione legale e solo in via sussidiaria, sui beni personali di ciascun di essi nei limiti di cui al citato art.190 c.c.(Cass. 7/7/1995 n.7501; Cass. 8/1/1998, n. 87).
sabato 14 novembre 2009
Spese dell’amministratore non preventivamente autorizzate dall’assemblea condominiale
In via generale l’amministratore del condominio che sopporti oneri per l’esecuzione di lavori di ordinaria e straordinaria amministrazione deve essere previamente autorizzato dall’assemblea condominiale, salvo che si tratti di lavori urgenti, che non ammettano dilazione nel tempo. Su questa problematica è intervenuta una nuova sentenza della Cassazione la quale ha chiarito che l'assemblea può riconoscere vantaggiosa l'opera e la relativa spesa decisa dall’amministratore senza la sua preventiva autorizzazione, ancorché non indifferibile ed urgente, e approvarla purché oggettivamente utile per il condominio e non voluttuaria né gravosa, restando la preventiva formale deliberazione di esecuzione dell'opera utilmente surrogata dall'approvazione del consuntivo della stessa e dalla conseguente ripartizione del relativo importo tra i condomini (Cass., n. 18192/2009).
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