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martedì 17 novembre 2009

Gli eredi accedono gratuitamente al conto corrente del defunto

L’art. 119 del Testo Unico Bancario prevede che «il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni».
Qualora gli eredi dovessero presentare una richiesta di accesso a norma dell’art 7 del codice della privacy, la Banca non ha l'obbligo di esibire copia di ogni documento contenente i dati personali dell'interessato, in quanto l’art. 10 del Codice della privacy prevede, per garantire l’effettivo esercizio dei diritti di cui all’art. 7, che il titolare del trattamento (la Banca) adotti misure idonee ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili. La Banca, pertanto, dovrebbe fornire copia degli estratti conto e dei documenti contabili ai familiari del defunto imputando i costi dell’operazione ai richiedenti.
Con decisione n. 1541439, il Garante della privacy ha ricordato che i parenti del familiare defunto sono legittimati a esercitare gratuitamente e senza l’applicazione delle commissioni bancarie il diritto di accesso ai dati personali dello stesso ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Codice della privacy che prevede che «i diritti di cui all’articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione».

L’avviso di multa lasciato dal vigile sul parabrezza non ha valore

Con il parere n. 24605/2008, il Ministero dei trasporti ha precisato che la contestazione non immediata dell’infrazione è ammessa dal Codice della Strada nell’ipotesi in cui l’accertamento avvenga in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo e che la notifica del verbale deve comunque avvenire secondo le modalità disciplinate dall’art. 385 del Regolamento.
Ne consegue che l'avviso di infrazione lasciato dal vigile sul cruscotto dell’auto in divieto di sosta, in quanto procedura informale, non contemplata dal Codice e dal connesso Regolamento, non produce alcun effetto e non può essere nemmeno oggetto di ricorso nell’ipotesi di difformità con il successivo verbale, per cui non rileva la eventuale difformità delle contestazioni contenute nel verbale, rispetto a quelle contenute nell'avviso di infrazione, in quanto il ricorso non può che essere opposto nei confronti delle risultanze del verbale, che deve necessariamente essere notificato con le modalità di rito.

lunedì 16 novembre 2009

I fabbricati rurali non sono soggetti all’I.C.I..

L’assoggettabilità dei fabbricati rurali al pagamento deIl’I.C.I. è stata motivo di parecchie controversie tra contribuenti e Comuni, decise dalla Cassazione con sentenze non sempre univoche a causa dell’assenza di una norma che espressamente li esentasse. La presunta esclusione, infatti, era frutto di un’interpretazione non supportata esplicitamente dalla lettera della legge. La Suprema Corte è di recente tornata su questo argomento, alla luce di una nuova legge, l’art. 23, comma I bis, D.L. n. 207/2008,convertito con modificazioni dalla L. N. 14/2009, che a detta dei giudici della stessa Cassazione opererebbe un’interpretazione autentica delle norme che regolamentano la materia, sancendo che l’immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale (cat. A/6 o D/10), non è soggetto all’imposta ai sensi della citata legge, che ha efficacia retroattiva. L’attribuzione dell’immobile a una diversa categoria deve essere impugnata dal contribuente che pretenda la non soggezione dell’immobile all’imposta, essendone altrimenti assoggettato. Per gli immobili non iscritti al catasto l’esenzione è subordinata all’accertamento dei requisiti richiesti per l’iscrizione nella categoria della ruralità del fabbricato, che può essere condotto dal giudice tributario investito dalla domanda di rimborso.

Quando i beni acquistati dal coniuge cadono in comunione legale dei beni

Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione, è costituito dalla comunione dei beni che determina la comproprietà tra i coniugi di tutti i beni da essi acquistati singolarmente o insieme, salvo le eccezioni previste dalla legge (artt.177 e 179 c.c.).
Le obbligazioni contratte da entrambi i coniugi per effetto dell’ordinaria e/o straordinaria amministrazione gravano sui beni della comunione e, in via sussidiaria, su quelli personali di ciascuno dei coniugi nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti (art. 190, c.c.).
Relativamente alle obbligazioni contratte da un solo coniuge si pone la necessità di distinguere tra amministrazione ordinaria e straordinaria, con la precisazione che, sebbene per entrambe valga il principio suesposto, in caso di atti di amministrazione straordinaria compiuti da uno dei due coniugi, l’altro ha il potere di chiedere o l’annullamento dell’atto stesso entro un anno dal suo compimento, o il ripristino della comunione nello stato in cui si trovava prima che l’atto fosse compiuto.
Ne consegue che se un coniuge da solo acquista un bene di consumo come un qualunque elettrodomestico, questo cade in comunione e il relativo prezzo deve essere pagato da entrambi i coniugi poiché l’obbligazione grava sulla comunione legale e solo in via sussidiaria, sui beni personali di ciascun di essi nei limiti di cui al citato art.190 c.c.(Cass. 7/7/1995 n.7501; Cass. 8/1/1998, n. 87).

sabato 14 novembre 2009

Spese dell’amministratore non preventivamente autorizzate dall’assemblea condominiale

In via generale l’amministratore del condominio che sopporti oneri per l’esecuzione di lavori di ordinaria e straordinaria amministrazione deve essere previamente autorizzato dall’assemblea condominiale, salvo che si tratti di lavori urgenti, che non ammettano dilazione nel tempo. Su questa problematica è intervenuta una nuova sentenza della Cassazione la quale ha chiarito che l'assemblea può riconoscere vantaggiosa l'opera e la relativa spesa decisa dall’amministratore senza la sua preventiva autorizzazione, ancorché non indifferibile ed urgente, e approvarla purché oggettivamente utile per il condominio e non voluttuaria né gravosa, restando la preventiva formale deliberazione di esecuzione dell'opera utilmente surrogata dall'approvazione del consuntivo della stessa e dalla conseguente ripartizione del relativo importo tra i condomini (Cass., n. 18192/2009).

venerdì 13 novembre 2009

Vendita dell’immobile e pagamento della rata condominiale

Un motivo di dissidio molto frequente nella prassi, è chi debba pagare le rate del condominio relative a spese già deliberate dall’assemblea condominiale in caso di vendita dell’immobile. Una recente sentenza della Cassazione è tornata sulla problematica ribadendo ancora una volta quanto sostenuto anche in tempi molti recenti (Cass., n. 23345/08), chiarendo ancora una volta che perfezionatosi il trasferimento della proprietà dell'immobile, l'alienante perde la qualità di condomino e poiché l'obbligo di pagamento degli oneri condominiali è collegato al rapporto di natura reale che lega l'obbligato alla proprietà dell'immobile, alla perdita di quella qualità consegue che non possa essere chiesto né emesso nei suoi confronti il decreto ingiuntivo (Cass. n. 23686/2009).
Tale nuovo arresto giurisprudenziale, tuttavia, merita alcuni chiarimenti. La fattispecie concreta cui si riferisce la sentenza citata si caratterizzava per il fatto che il contratto di compravendita era stato perfezionato in data 27/05/2002 e trascritto due giorni dopo, mentre la delibera condominiale che approvava le spese per le quali era stato emesso il decreto ingiuntivo era stata adottata il giorno successivo alla vendita, ovvero il 28/05/2002, cioè dopo che l’acquirente dell’appartamento era divenuto “condomino” di quel determinato edificio.
Questo particolare è di estrema rilevanza, e differenzia l’ipotesi in cui il subentro del nuovo condomino avvenga dopo la delibera assembleare e prima che le rate siano pagate dal venditore dell’immobile. In quest’ultima ipotesi, infatti, trova applicazione l’art. 63, disp. att., c. c., il quale statuisce che chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.

Ausiliari del traffico e legittimità delle multe da essi rilevate

Al di là delle ragioni che hanno spinto la loro introduzione sulle strade italiane, gli ”ausiliari del traffico” oggi sono una realtà con la quale bisogna fare i conti, e pertanto appare opportuno comprendere le condizioni che rendono legittime le multe da essi elevate agli automobilisti. Anche questa, infatti, rappresenta una vexata questio che ha coinvolto con sempre maggiore frequenza i giudici della Suprema Corte, i quali si sono persino pronunciati a Sezioni Unite il 9 marzo 2009, stabilendo che le violazioni in materia di sosta che non riguardino le aree contrassegnate con le strisce blu e/o da segnaletica orizzontale e non comportanti pregiudizio alla funzionalità delle aree distinte come sopra precisato, non possono essere legittimamente rilevate da personale dipendente delle società concessionarie di aree adibite a parcheggio a pagamento, seppure commesse nell’area oggetto di concessione (ma solo limitatamente agli spazi distinti con strisce blu).
Sull’argomento la Cassazione è tornata con la sentenza n. 22676, emessa il 27 ottobre 2009, ribadendo che i c.d. vigilini (gli ausiliari del traffico) possono sanzionare gli automobilisti “indisciplinati” che parcheggiano in divieto di sosta le proprie autovetture nelle strade pubbliche, anche fuori dalle famigerate “strisce blu”, solo se dipendenti comunali. I limiti di competenza sono valide solamente per coloro che si trovano alle dipendenze delle società concessionarie, i quali possono rilevare le infrazioni esclusivamente nelle zone blu e in quelle limitrofe di stretta pertinenza (che impediscono il parcheggio nella zona blu impedendo la riscossione del relativo ticket), e per gli ispettori del trasporto pubblico legittimati a rilevare multe nelle corsie preferenziali dei mezzi pubblici.