Com’è noto, il male per definizione della giustizia italiana è la lunghezza dei processi! Forse non tutti sanno che grazie alla L. 24 marzo 2001, n. 89 (Legge Pinto), per ottenere il risarcimento del danno derivante dall’eccessiva lunghezza del processo non è più necessario rivolgersi alla Corte di Giustizia Europea con sede in Strasburgo, ma è sufficiente presentare un ricorso presso la Corte d’Appello, la quale entro quattro mesi emette un decreto provvisoriamente esecutivo e ricorribile in Cassazione.
Appare opportuno mettere subito in rilievo che il danno (non patrimoniale) in esame non deve essere provato, in quanto esso è conseguenza normale – anche se non automatica - della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, sicché, pur dovendo escludersi l’automaticità è necessariamente insito nell’accertamento della violazione, per cui il giudice, una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata legge n. 89 del 2001, deve ritenerlo sussistente, sempre che non ricorrano circostanze particolari che ne evidenzino l’assenza nel caso concreto (Cassazione Sezioni Unite, n. 1338/2004; Cass. n.402/2009)
La condizione per ottenere il risarcimento suddetto è la violazione della ragionevole durata dei processi (art. 2, comma I, L n. 89/2001), da valutare in relazione alla complessita' del caso, e, in funzione di quest’ultima, del comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonche' quello di ogni altra autorita' chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione (art. 2, comma II, L. n. 89/2001).
Poiché la legge non indica termini, anche i giudici italiani hanno fatto proprio il sistema adottato dalla Corte europea che considera ragionevole un processo il cui primo grado duri tre anni, il secondo due, e quello di legittimità (Cassazione) tre.
Se il processo nel suo complesso, o un singolo grado di esso, dovesse superare i suddetti limiti, entrambe le parti (attore e convenuto) sono legittimate a chiedere e ottenere il risarcimento danni, con buona pace del lento sistema giudiziario italiano!
giovedì 12 novembre 2009
mercoledì 11 novembre 2009
Photored: La multa è legittima in presenza di un vigile o con lo scatto di almeno due foto
Come molti sapranno il Photored è un dispositivo collocato in prossimità dei semafori in grado di rilevare automaticamente il passaggio con il rosso. Quasi tutti gli automobilisti si saranno chiesti se v'è il rischio che venga rilevata un'infrazione qualora si superi il semaforo con il verde e al momento dell’accensione del rosso si dovesse restare imbottigliati nel traffico. Sull’argomento è intervenuta un’interessante sentenza della Cassazione che ha sostenuto la necessità della immediata contestazione dell’infrazione, e dunque la presenza del vigile, qualora il dispositivo dovesse scattare una solo foto, facendo permanere, così, lo stato d’incertezza sull’effettivo passaggio con il semaforo rosso. Incertezza che verrebbe meno solo se tale circostanza fosse accertata con una doppia foto che verifichi la posizione del veicolo sia con il verde che con il rosso, o con la presenza di un vigile che soprintenda tutte le suddette fasi (Cass. Sentenza n. 7388/2009).
Condizione per la risoluzione del contratto di vendita in caso di bene difettoso o privo delle qualità promesse
Un’ipotesi particolarmente frequente nel commercio, è l’acquisto di beni affetti da vizi o privi delle qualità promesse dal venditore. In entrambi i casi è possibile esperire l’azione di risoluzione del contratto, ma in presenza di condizioni diverse. Come ha ulteriormente chiarito la Cassazione con una recente sentenza, per l'esercizio dell'azione di risoluzione del contratto di compravendita per i vizi delle cose che di esso formano oggetto non è richiesta dall'art. 1492 c.c. la colpa dell'alienante, la cui sussistenza è, invece, necessaria per promuovere l'azione risolutoria per difetto delle qualità promesse, in quanto l'art. 1497 c.c., che disciplina quest'ultima, richiama, a differenza dell'altra norma, le disposizioni generali dell'istituto della risoluzione per inadempimento, il quale è fondato sulla colpa, per promuovere l'azione risarcitoria, nella quale l'art. 1494 c.c. presuppone la colpa del venditore, ponendo a suo carico una presunzione di conoscenza dei vizi (Cassazione civile , sez. II, 18 maggio 2009, n. 11423).
L’assenza delle qualità pattuite per l'uso al quale la stessa era destinata, poiché, a differenza della garanzia per vizi - che ha la finalità di assicurare l'equilibrio contrattuale in attuazione del sinallagma funzionale indipendentemente dalla colpa del venditore - l'azione di cui all'art. 1497 c.c., rientrando in quella disciplinata in via generale dall'art. 1453 c.c., postula che l'inadempimento posto a base della domanda di risoluzione e/o di risarcimento del danno sia imputabile a colpa dell'alienante ed abbia non scarsa importanza, tenuto conto dell'interesse della parte non inadempiente (Cassazione civile , sez. II, 24 maggio 2005, n. 10922)
L’assenza delle qualità pattuite per l'uso al quale la stessa era destinata, poiché, a differenza della garanzia per vizi - che ha la finalità di assicurare l'equilibrio contrattuale in attuazione del sinallagma funzionale indipendentemente dalla colpa del venditore - l'azione di cui all'art. 1497 c.c., rientrando in quella disciplinata in via generale dall'art. 1453 c.c., postula che l'inadempimento posto a base della domanda di risoluzione e/o di risarcimento del danno sia imputabile a colpa dell'alienante ed abbia non scarsa importanza, tenuto conto dell'interesse della parte non inadempiente (Cassazione civile , sez. II, 24 maggio 2005, n. 10922)
martedì 10 novembre 2009
Approvazione tabelle millesimali e legittimazione passiva dell'amministratore in caso d'impugnazione: La parola alle Sezioni Unite della Cassazione
Per lungo tempo la S.C. ha ritenuto che l'approvazione o la revisione delle tabelle millesimali non rientra nella competenza dell'assemblea, ma costituisce oggetto di un negozio di accertamento, il quale richiede il consenso di tutti i condomini; ove tale consenso unanime manchi, alla formazione delle tabelle provvede il giudice su istanza degli interessati, in contraddittorio con tutti i condomini (cfr. in tal senso: sent. 5 giugno 2008 n. 14951; 19 ottobre 1988 n. 5686; 17 ottobre 1980 n. 5593; 18 aprile 1978 n. 1846; 8 novembre 1977 n. 4774; 6 marzo 1967 n. 520).
A sostegno di tale tesi si rileva che la determinazione dei valori della proprietà di ciascun condomino e la loro espressione in millesimi è regolata direttamente dalla legge, per cui non rientra nella competenza dell'assemblea, o che l'atto di approvazione delle tabelle millesimali,deve essere inquadrato nella categoria dei negozi di accertamento, con conseguente necessità del consenso di tutti i condomini (sent. 8 luglio 1964 n. 1801).
La delibera con la quale si approva la tabella millesimale senza il consenso anche di uno solo dei condomini, secondo parte della giurisprudenza e affetta da nullità assoluta senza limitazione di tempo (sent. 9 agosto 1996 n. 7359); secondo altra giurisprudenza configurerebbe una ipotesi di nullità relativa, in quanto non opponibile dai condomini consenzienti, e non obbligherebbero i dissenzienti e gli assenti, i quali potrebbero dedurne la inefficacia secondo i principi generali, senza essere tenuti all'osservanza del termine di decadenza di cui all'art. 1137 c.c. (sent. 6 marzo 1967, cit.; 23 dicembre 1967 n. 3012; 6 maggio 1968 n. 1385; 6 marzo 1970 n. 561; 14 dicembre 1974 n. 4274).
Strettamente connesso a questa problematica, è l'ulteriore contrasto giurisprudenziale in materia di legittimazione passiva dell'amministratore o dei singoli condomini (orientamento prevalente: sent. 10 maggio 1992 n. 4405; 8 aprile 1983 n. 2499; 18 aprile 1978 n. 1846; 21 marzo 1977 n. 1084) in caso di domanda giudiziale di un condomino volta all'accertamento della invalidità o inefficacia della tabella millesimale.
Un ulteriore autorevole indirizzo giurisprudenziale è prossimo, e probabilmente porrà un fondamentale punto fermo.
A sostegno di tale tesi si rileva che la determinazione dei valori della proprietà di ciascun condomino e la loro espressione in millesimi è regolata direttamente dalla legge, per cui non rientra nella competenza dell'assemblea, o che l'atto di approvazione delle tabelle millesimali,deve essere inquadrato nella categoria dei negozi di accertamento, con conseguente necessità del consenso di tutti i condomini (sent. 8 luglio 1964 n. 1801).
La delibera con la quale si approva la tabella millesimale senza il consenso anche di uno solo dei condomini, secondo parte della giurisprudenza e affetta da nullità assoluta senza limitazione di tempo (sent. 9 agosto 1996 n. 7359); secondo altra giurisprudenza configurerebbe una ipotesi di nullità relativa, in quanto non opponibile dai condomini consenzienti, e non obbligherebbero i dissenzienti e gli assenti, i quali potrebbero dedurne la inefficacia secondo i principi generali, senza essere tenuti all'osservanza del termine di decadenza di cui all'art. 1137 c.c. (sent. 6 marzo 1967, cit.; 23 dicembre 1967 n. 3012; 6 maggio 1968 n. 1385; 6 marzo 1970 n. 561; 14 dicembre 1974 n. 4274).
Strettamente connesso a questa problematica, è l'ulteriore contrasto giurisprudenziale in materia di legittimazione passiva dell'amministratore o dei singoli condomini (orientamento prevalente: sent. 10 maggio 1992 n. 4405; 8 aprile 1983 n. 2499; 18 aprile 1978 n. 1846; 21 marzo 1977 n. 1084) in caso di domanda giudiziale di un condomino volta all'accertamento della invalidità o inefficacia della tabella millesimale.
Un ulteriore autorevole indirizzo giurisprudenziale è prossimo, e probabilmente porrà un fondamentale punto fermo.
Annullabilità della delibera che statuisce sui criteri di ripartizione delle spese condominiali
Cass. Civ. , Sez. II, sentenza del 14 gennaio 2009, n. 747
In materia di condominio degli edifici ed in ordine alla ripartizione delle spese comuni, le attribuzioni dell'assemblea, ai sensi dell'art. 1135 c.c., n. 2, sono circoscritte alla verificazione ed applicazione in concreto dei criteri fissati dalla legge e non comprendono il potere di introdurre deroghe ai criteri medesimi, atteso che tali deroghe, venendo direttamente ad incidere sui diritti individuali del singolo condomino, attraverso un mutamento del valore della parte di edificio di sua esclusiva proprietà, possono conseguire soltanto da una convenzione cui egli aderisca, per cui la deliberazione assembleare che modifichi detti criteri e' inefficace nei confronti del condomino dissenziente per nullità radicale deducibile senza limitazioni di tempo e non meramente annullabile con impugnazione da proporsi nel termine di cui all'art. 1137, c.c..
Tale orientamento giurisprudenziale è stato parzialmente rimodellato da una recente sentenza del Supremo Collegio, il quale ha deciso che esso trova applicazione solo nel caso in cui l'assemblea consapevolmente modifichi i criteri di ripartizione delle spese stabiliti dalla legge; al di fuori di questa ipotesi, invece, le deliberazioni relative alla ripartizione delle spese sono semplicemente annullabili a norma dell'art. 1137, c.c..
In materia di condominio degli edifici ed in ordine alla ripartizione delle spese comuni, le attribuzioni dell'assemblea, ai sensi dell'art. 1135 c.c., n. 2, sono circoscritte alla verificazione ed applicazione in concreto dei criteri fissati dalla legge e non comprendono il potere di introdurre deroghe ai criteri medesimi, atteso che tali deroghe, venendo direttamente ad incidere sui diritti individuali del singolo condomino, attraverso un mutamento del valore della parte di edificio di sua esclusiva proprietà, possono conseguire soltanto da una convenzione cui egli aderisca, per cui la deliberazione assembleare che modifichi detti criteri e' inefficace nei confronti del condomino dissenziente per nullità radicale deducibile senza limitazioni di tempo e non meramente annullabile con impugnazione da proporsi nel termine di cui all'art. 1137, c.c..
Tale orientamento giurisprudenziale è stato parzialmente rimodellato da una recente sentenza del Supremo Collegio, il quale ha deciso che esso trova applicazione solo nel caso in cui l'assemblea consapevolmente modifichi i criteri di ripartizione delle spese stabiliti dalla legge; al di fuori di questa ipotesi, invece, le deliberazioni relative alla ripartizione delle spese sono semplicemente annullabili a norma dell'art. 1137, c.c..
Se l'autovelox non è segnalato, la sanzione cagionata è nulla.
L'art 4 d.l. n. 121/2002 convertito in legge n. 168/2002, dispone che: "Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2,comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni".
Con sentenza n. 7419/200, la Cassazione ha chiarito che l'obbligo di informazione ivi previsto non può avere efficacia soltanto nell'ambito dei rapporti organizzativi interni alla p.a. (cfr in tal senso Cass. n. 12833/2007), ma è finalizzato a portare gli automobilisti a conoscenza della presenza dei dispositivi di controllo, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di violazioni con metodiche elettroniche. Si tratta dunque di norma di garanzia per l'automobilista, la cui violazione non è priva di effetto, ma cagiona la nullità della sanzione!
Con sentenza n. 7419/200, la Cassazione ha chiarito che l'obbligo di informazione ivi previsto non può avere efficacia soltanto nell'ambito dei rapporti organizzativi interni alla p.a. (cfr in tal senso Cass. n. 12833/2007), ma è finalizzato a portare gli automobilisti a conoscenza della presenza dei dispositivi di controllo, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di violazioni con metodiche elettroniche. Si tratta dunque di norma di garanzia per l'automobilista, la cui violazione non è priva di effetto, ma cagiona la nullità della sanzione!
Sulla tassa dei rifiuti non è possibile applicare l’I.V.A..
Recentemente la Corte Costituzionale si è pronunciata su una questione particolarmente delicata per i bilanci pubblici, ma anche per l’economia dei contribuenti, ritenendo che la “T.I.A.” (Tassa Igiene Ambientale) è una variante della T.A.R.S.U., e come tale essa è un tributo del quale presenta tutti i caratteri quali: l’obbligatorietà, l’assenza del rapporto sinallagmatico (di reciprocità), collegamento della prestazione pubblica offerta a un presupposto economico rilevante. Per effetto di tale decisione che sopisce il dibattito che sull’argomento era sorto, anche sulla “T.I.A.”, come sulla “T.A.R.S.U.”, non è possibile applicare l’I.V.A., poiché ciò determinerebbe l’applicazione di una tassa su un’altra tassa, sì da determinare una imposizione illegittima (n.238 del 24 luglio 2009).
Alla luce di questa fondamentale pronuncia della Consulta, gli enti pubblici e le aziende che gestiscono il servizio di raccolta dei rifiuti devono prestare particolare attenzione per non scivolare in tale illegittima condotta, che determinerebbe un numero particolarmente elevato di ricorsi.
Alla luce di questa fondamentale pronuncia della Consulta, gli enti pubblici e le aziende che gestiscono il servizio di raccolta dei rifiuti devono prestare particolare attenzione per non scivolare in tale illegittima condotta, che determinerebbe un numero particolarmente elevato di ricorsi.
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