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martedì 10 novembre 2009

Se l'autovelox non è segnalato, la sanzione cagionata è nulla.

L'art 4 d.l. n. 121/2002 convertito in legge n. 168/2002, dispone che: "Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2,comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni".
Con sentenza n. 7419/200, la Cassazione ha chiarito che l'obbligo di informazione ivi previsto non può avere efficacia soltanto nell'ambito dei rapporti organizzativi interni alla p.a. (cfr in tal senso Cass. n. 12833/2007), ma è finalizzato a portare gli automobilisti a conoscenza della presenza dei dispositivi di controllo, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di violazioni con metodiche elettroniche. Si tratta dunque di norma di garanzia per l'automobilista, la cui violazione non è priva di effetto, ma cagiona la nullità della sanzione!

Sulla tassa dei rifiuti non è possibile applicare l’I.V.A..

Recentemente la Corte Costituzionale si è pronunciata su una questione particolarmente delicata per i bilanci pubblici, ma anche per l’economia dei contribuenti, ritenendo che la “T.I.A.” (Tassa Igiene Ambientale) è una variante della T.A.R.S.U., e come tale essa è un tributo del quale presenta tutti i caratteri quali: l’obbligatorietà, l’assenza del rapporto sinallagmatico (di reciprocità), collegamento della prestazione pubblica offerta a un presupposto economico rilevante. Per effetto di tale decisione che sopisce il dibattito che sull’argomento era sorto, anche sulla “T.I.A.”, come sulla “T.A.R.S.U.”, non è possibile applicare l’I.V.A., poiché ciò determinerebbe l’applicazione di una tassa su un’altra tassa, sì da determinare una imposizione illegittima (n.238 del 24 luglio 2009).
Alla luce di questa fondamentale pronuncia della Consulta, gli enti pubblici e le aziende che gestiscono il servizio di raccolta dei rifiuti devono prestare particolare attenzione per non scivolare in tale illegittima condotta, che determinerebbe un numero particolarmente elevato di ricorsi.

lunedì 9 novembre 2009

Mancata indicazione degli estremi dell'ordinanza comunale a tergo del segnale stradale

L'art. 77, comma 7, del regolamento di esecuzione del codice della strada, regolamenta le indicazioni che devono essere inserite a tergo dei segnali stradali, disponendo, tra l'altro, che vengano indicati l'ente o l'amministrazione proprietaria della strada, e gli estremi dell'ordinanza di apposizione. A fronte di tale previsione, non v'è alcuna norma che prevede quali siano le conseguenze in caso di sua violazione, e ciò ha determinato un contrasto giurisprudenziale che da ultimo è stato risolto a favore della legittimità del segnale privo di dette indicazioni. Gli estremi dell'ordinanza, insieme agli altri requisiti previsti dalla legge, infatti, hanno la funzione di consentire agli organi preposti di verificare che i segnali siano stati apposti dagli organi competenti, e la loro omissione non esime l'automobilista dall'obbligo di rispettare l'ordine prescritto (Cass. n. 6474/00).

L'accertamento dell'infrazione al codice della strada

Una vexata questio riguarda l'obbligo o meno dell'immadiata contestazione dell'infrazione al codice della strada. Sebbene, in via generale, il pubblico ufficiale debba procedere alla immediata contestazione e all'identificazione del conducente, è lo stesso codice della strada che esplicitamente prevede che ciò può non essere fatto qualora la contestazione non sia possibile, o semplicemente opportuna in virtù delle condizioni in cui operano gli agenti (art. 384, regolamento d'esecuzione del c.d.s.). La Cassazione ha ulteriormente chiarito la sfera operativa di tale norma, includendovi anche ipotesi in cui la certezza dell'illecito si concretizza in un momento successivo, o in conseguenza di accertamenti che per la loro complessità non possono essere realizzati nell'immediatezza, semprechè tali circostanze siano specificate nel verbale di contestazione (Cass., n. 14040/08).
Tuttavia, in caso di rilevazione mediante il dispositivo "autovelox" il giudice non può eccepire che gli operatori non abbiano adottato uno dei possibili sistemi che consenta l'immediata contestazione dell'infrazione.
In estrema sintesi, la contestazione successiva è legittima a condizione che ricorrano le circostanze suesposte, e che le stesse siano indicate nel verbale. In caso contrario, procedere al ricorso!

sabato 7 novembre 2009

Multe: se arriva la cartella esattoriale

I Comuni che procedono alla riscossione delle sanzioni conseguenti alla violazione del Codice della Strada, devono procedere alla formazione dei ruoli esattoriali, per poi consegnarli all'esattore che procede alla riscossione delle relative somme.
Come ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 12999/99, l'azione di riscossione si prescrive in cinque anni a partire dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione, mentre il termine ultimo è quello in cui i ruoli vengono consegnati all'esattore, in quanto è proprio con questa procedura che la P.A. pone in essere l'atto d'impulso della procedura di riscossione, e al contempo si priva della facoltà di compiere altri atti diretti alla riscossione della sanzione. Tale termine, tuttavia, è interrotto dalla notifica del varbale, che costituisce agli effetti di legge, una formale messa in mora del debitore. Gli atti esecutivi dell'esattore, invece, sono soggetti alla prescrizione biennale che inizia a decorrere dalla consegna dei ruoli al medesimo esattore, la cui data deve sempre essere indicata nella cartella esattoriale.
Questa breve carrellata sui termini prescrizionali, anche se noiosa a una prima lettura, assume un particolare interesse ove si osservi che dalla consegna dei ruoli alla notifica della cartella esattoriale sovente trascorrono parecchi anni, e la prescrizione può tramutarsi in un inaspettato alleato del contribuente.

Termine per la notifica delle multe: facciamo il punto

A norma dell'art. 210, c. d. s., in caso di contestazione differita, il verbale deve essere notificato entro 150 giorni dal fatto. Detto termine inizia a decorrere dal momento in cui la P. A. è posta nella concreta condizione di conoscere il nominativo dell'obbligato, ovvero del proprietario del mezzo indicato nei pubblici registri (Corte Cost., sentenza n. 198, 1966; Cass, sent. n. 27936/2008). Questo principio è stato ribadito da una recente sentenza della Cassazione la quale ha ulteriormente chiarito che: "In tema di sanzioni amministrative, in caso di mancata contestazione immediata del verbale, il momento dell'accertamento, in relazione al quale decorre il "dies a quo" del termine prescritto [...] per la notifica degli estremi, non coincide nella conoscenza dei fatti nella loro materialità da parte dell'autorità alla quale è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato in quello in cui l'autorità alla quale è stato trasmesso il rapporto abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata ovvero in quello in cui il tempo decorso, pur tenendo conto della complessità della fattispecie, non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di detta acquisizione e valutazione".
Sulla base di quanto ormai si è consolidato in giurisprudenza, non pare che in futuro ci possano essere ulteriori dubbi. Dunque, attenzione!

Eppur si muove ... In arrivo ulteriori novità per il processo civile?

La scorsa settimana il Consiglio dei Ministri ha rinviato la discussione sul decreto delegato che rende obbligatorio il tentativo di conciliazione in materia civile e commerciale. Secondo questa riforma, infatti, chi matura l'intento di agire in giudizio in materia di condominio, diritti reali, successioni ereditarie, patti di famiglia, divisioni, locazioni, comodati, affitto di aziende, risarcimento danno da responsabilità medica, diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari o finanziari, ha l'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione disciplinato dal medesimo decreto o quello previsto dal decreto legislativo n. 179/2007, per le materie ivi previste.
Si tratto di un utile strumento che potrebbe contribuire a decongestionare i Tribunali italiani prossimi alla paralisi, ma anche in quaesta circostanza la politica fa attendere! Aspettiamo fiduciosi...