lunedì 9 novembre 2009
Mancata indicazione degli estremi dell'ordinanza comunale a tergo del segnale stradale
L'art. 77, comma 7, del regolamento di esecuzione del codice della strada, regolamenta le indicazioni che devono essere inserite a tergo dei segnali stradali, disponendo, tra l'altro, che vengano indicati l'ente o l'amministrazione proprietaria della strada, e gli estremi dell'ordinanza di apposizione. A fronte di tale previsione, non v'è alcuna norma che prevede quali siano le conseguenze in caso di sua violazione, e ciò ha determinato un contrasto giurisprudenziale che da ultimo è stato risolto a favore della legittimità del segnale privo di dette indicazioni. Gli estremi dell'ordinanza, insieme agli altri requisiti previsti dalla legge, infatti, hanno la funzione di consentire agli organi preposti di verificare che i segnali siano stati apposti dagli organi competenti, e la loro omissione non esime l'automobilista dall'obbligo di rispettare l'ordine prescritto (Cass. n. 6474/00).
L'accertamento dell'infrazione al codice della strada
Una vexata questio riguarda l'obbligo o meno dell'immadiata contestazione dell'infrazione al codice della strada. Sebbene, in via generale, il pubblico ufficiale debba procedere alla immediata contestazione e all'identificazione del conducente, è lo stesso codice della strada che esplicitamente prevede che ciò può non essere fatto qualora la contestazione non sia possibile, o semplicemente opportuna in virtù delle condizioni in cui operano gli agenti (art. 384, regolamento d'esecuzione del c.d.s.). La Cassazione ha ulteriormente chiarito la sfera operativa di tale norma, includendovi anche ipotesi in cui la certezza dell'illecito si concretizza in un momento successivo, o in conseguenza di accertamenti che per la loro complessità non possono essere realizzati nell'immediatezza, semprechè tali circostanze siano specificate nel verbale di contestazione (Cass., n. 14040/08).
Tuttavia, in caso di rilevazione mediante il dispositivo "autovelox" il giudice non può eccepire che gli operatori non abbiano adottato uno dei possibili sistemi che consenta l'immediata contestazione dell'infrazione.
In estrema sintesi, la contestazione successiva è legittima a condizione che ricorrano le circostanze suesposte, e che le stesse siano indicate nel verbale. In caso contrario, procedere al ricorso!
Tuttavia, in caso di rilevazione mediante il dispositivo "autovelox" il giudice non può eccepire che gli operatori non abbiano adottato uno dei possibili sistemi che consenta l'immediata contestazione dell'infrazione.
In estrema sintesi, la contestazione successiva è legittima a condizione che ricorrano le circostanze suesposte, e che le stesse siano indicate nel verbale. In caso contrario, procedere al ricorso!
sabato 7 novembre 2009
Multe: se arriva la cartella esattoriale
I Comuni che procedono alla riscossione delle sanzioni conseguenti alla violazione del Codice della Strada, devono procedere alla formazione dei ruoli esattoriali, per poi consegnarli all'esattore che procede alla riscossione delle relative somme.
Come ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 12999/99, l'azione di riscossione si prescrive in cinque anni a partire dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione, mentre il termine ultimo è quello in cui i ruoli vengono consegnati all'esattore, in quanto è proprio con questa procedura che la P.A. pone in essere l'atto d'impulso della procedura di riscossione, e al contempo si priva della facoltà di compiere altri atti diretti alla riscossione della sanzione. Tale termine, tuttavia, è interrotto dalla notifica del varbale, che costituisce agli effetti di legge, una formale messa in mora del debitore. Gli atti esecutivi dell'esattore, invece, sono soggetti alla prescrizione biennale che inizia a decorrere dalla consegna dei ruoli al medesimo esattore, la cui data deve sempre essere indicata nella cartella esattoriale.
Questa breve carrellata sui termini prescrizionali, anche se noiosa a una prima lettura, assume un particolare interesse ove si osservi che dalla consegna dei ruoli alla notifica della cartella esattoriale sovente trascorrono parecchi anni, e la prescrizione può tramutarsi in un inaspettato alleato del contribuente.
Come ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 12999/99, l'azione di riscossione si prescrive in cinque anni a partire dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione, mentre il termine ultimo è quello in cui i ruoli vengono consegnati all'esattore, in quanto è proprio con questa procedura che la P.A. pone in essere l'atto d'impulso della procedura di riscossione, e al contempo si priva della facoltà di compiere altri atti diretti alla riscossione della sanzione. Tale termine, tuttavia, è interrotto dalla notifica del varbale, che costituisce agli effetti di legge, una formale messa in mora del debitore. Gli atti esecutivi dell'esattore, invece, sono soggetti alla prescrizione biennale che inizia a decorrere dalla consegna dei ruoli al medesimo esattore, la cui data deve sempre essere indicata nella cartella esattoriale.
Questa breve carrellata sui termini prescrizionali, anche se noiosa a una prima lettura, assume un particolare interesse ove si osservi che dalla consegna dei ruoli alla notifica della cartella esattoriale sovente trascorrono parecchi anni, e la prescrizione può tramutarsi in un inaspettato alleato del contribuente.
Termine per la notifica delle multe: facciamo il punto
A norma dell'art. 210, c. d. s., in caso di contestazione differita, il verbale deve essere notificato entro 150 giorni dal fatto. Detto termine inizia a decorrere dal momento in cui la P. A. è posta nella concreta condizione di conoscere il nominativo dell'obbligato, ovvero del proprietario del mezzo indicato nei pubblici registri (Corte Cost., sentenza n. 198, 1966; Cass, sent. n. 27936/2008). Questo principio è stato ribadito da una recente sentenza della Cassazione la quale ha ulteriormente chiarito che: "In tema di sanzioni amministrative, in caso di mancata contestazione immediata del verbale, il momento dell'accertamento, in relazione al quale decorre il "dies a quo" del termine prescritto [...] per la notifica degli estremi, non coincide nella conoscenza dei fatti nella loro materialità da parte dell'autorità alla quale è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato in quello in cui l'autorità alla quale è stato trasmesso il rapporto abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata ovvero in quello in cui il tempo decorso, pur tenendo conto della complessità della fattispecie, non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di detta acquisizione e valutazione".
Sulla base di quanto ormai si è consolidato in giurisprudenza, non pare che in futuro ci possano essere ulteriori dubbi. Dunque, attenzione!
Sulla base di quanto ormai si è consolidato in giurisprudenza, non pare che in futuro ci possano essere ulteriori dubbi. Dunque, attenzione!
Eppur si muove ... In arrivo ulteriori novità per il processo civile?
La scorsa settimana il Consiglio dei Ministri ha rinviato la discussione sul decreto delegato che rende obbligatorio il tentativo di conciliazione in materia civile e commerciale. Secondo questa riforma, infatti, chi matura l'intento di agire in giudizio in materia di condominio, diritti reali, successioni ereditarie, patti di famiglia, divisioni, locazioni, comodati, affitto di aziende, risarcimento danno da responsabilità medica, diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari o finanziari, ha l'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione disciplinato dal medesimo decreto o quello previsto dal decreto legislativo n. 179/2007, per le materie ivi previste.
Si tratto di un utile strumento che potrebbe contribuire a decongestionare i Tribunali italiani prossimi alla paralisi, ma anche in quaesta circostanza la politica fa attendere! Aspettiamo fiduciosi...
Si tratto di un utile strumento che potrebbe contribuire a decongestionare i Tribunali italiani prossimi alla paralisi, ma anche in quaesta circostanza la politica fa attendere! Aspettiamo fiduciosi...
venerdì 6 novembre 2009
Danni causati dalla cattiva manutenzione del manto stradale
A molti sarà capitato di imbattersi in vere e proprie voragini che inspiegabilmente si creano nel manto stradale, o molto più semplicemente di percorrere strade accidentate a volte quanto un sentiero di aperta campagna. Legittimo, pertanto, è chiedersi a chi si debba imputare la responsabilità di un eventuale danno che si dovesse produrre a un mezzo o a una persona. Tale fattispecie viene generalmente ricondotta nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043, c. c.; ma oggi è sempre più frequente il ricorso all'art. 2051, c.c., che discpilina la responsabilità del danno cagionato dalle cose in custodia. In passato, infatti, prevaleva l'opinione secondo cui la P.A. non potesse controllare e repentinamente intervenire sull'intera rete stradale di propria competenza. Oggi, invece, un filone giurisprudenziale sempre più consistente ha assunto l'opinione opposta, ritenendo che quanto sinora negato in realtà sia possibile, almeno in riferimento alle situazioni di pericolo imminente connesse alla struttura e alla pertinenza della strada, versando nel caso fortuito allorquando il danno sia causato dagli stessi utenti, o da una repentina alterazione dello stato delle cose che non possa essere prontamente segnalata o rimossa (Cass. 11 giugno 2009, n. 13550).
Adesso il danneggiato ha un'arma in più per ottenere il giusto risarcimento.
Adesso il danneggiato ha un'arma in più per ottenere il giusto risarcimento.
martedì 3 novembre 2009
Se l'edificio è causa dello smottamento, il proprietario deve rimuovere il pericolo
Se gli immobili sono la causa di smottamenti a causa delle modalità di costruzione, grava sul proprietario dello stesso l'onere di rimuovere il pericolo che ne dovesse derivare.
Con questa motivazione i giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno respinto il ricorso proposto dai proprietari di un edificio causa di uno smottamento, per il quale il P.M. aveva disposto il sequestro per il pericolo che ne derivava anche alle persone.
Secondo i giudici, infatti, sussiste il reato di cui all'art. 677, c.p., (omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina), qualora lo smottamento del terreno sia dovuto all'assenza del sistema fognante e denantre che avrebbe dovuto convogliare le acque (Cass. pen., Sez. I, 14/10/2009, n. 40034).
Con questa motivazione i giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno respinto il ricorso proposto dai proprietari di un edificio causa di uno smottamento, per il quale il P.M. aveva disposto il sequestro per il pericolo che ne derivava anche alle persone.
Secondo i giudici, infatti, sussiste il reato di cui all'art. 677, c.p., (omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina), qualora lo smottamento del terreno sia dovuto all'assenza del sistema fognante e denantre che avrebbe dovuto convogliare le acque (Cass. pen., Sez. I, 14/10/2009, n. 40034).
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